XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1450
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1, comma 43, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare", ha stabilito il
divieto di cumulo tra le pensioni di inabilitā, di
reversibilitā o l'assegno ordinario di invaliditā a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) -
liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia
professionale - e la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza
della rendita stessa.
Le prestazioni erogate dall'INAIL derivano da un rapporto
assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un
indennizzo patrimoniale degli eventuali danni, fisici o alla
salute, causati dall'attivitā lavorativa e si caratterizzano
quindi - con l'eccezione dell'indennitā di temporanea - per il
loro carattere risarcitorio, diversamente dalle prestazioni
pensionistiche che hanno natura sostitutiva del salario.
La norma in questione genera alcune gravi contraddizioni,
che si sostanziano in un trattamento discriminatorio a carico
dei lavoratori. Infatti, mentre nel caso di un incidente
coperto da assicurazione privata la vittima potrā percepire
l'indennizzo assicurativo e, contemporaneamente, altre
prestazioni previdenziali di invaliditā, nel caso di un
incidente sul lavoro, al lavoratore sarā corrisposta soltanto
la rendita vitalizia dell'INAIL, azzerando la contribuzione
versata dall'INPS.
Ancora pių grave č la situazione qualora dall'incidente o
dai suoi postumi derivi la morte; i superstiti dei lavoratori
non riceveranno alcuna prestazione di reversibilitā a carico
dell'INPS, ma soltanto da parte dell'INAIL.
Di fatto, quindi, č stata cancellata l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, sostituita da una pensione
erogata dall'INAIL per consentire un risparmio all'INPS. E'
evidente che una simile discriminazione investe anche i
princėpi costituzionali e gravi riserve di legittimitā sono
state avanzate anche da sindacati e patronati, mentre
l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro
(ANMIL) ha giā avviato iniziative giurisdizionali per arrivare
ad un pronunciamento della Corte costituzionale. Nell'iter
della citata legge n. 335 del 1995, la decisione del
Governo di porre la questione di fiducia su alcuni propri
emendamenti ha impedito l'esame di tutte le altre proposte di
modifica, tra le quali quelle relative alla norma in oggetto,
ritenute ammissibili dalla Commissione bilancio.
E che la norma medesima suscitasse seri dubbi č provato
dal fatto che alcuni parlamentari hanno predisposto un ordine
del giorno invitando il Governo ad eliminare la
discriminazione venutasi a creare in seguito al divieto di
cumulo tra prestazioni di invaliditā erogate dall'INPS e
rendite INAIL; l'ordine del giorno č stato accolto, come
raccomandazione, dal rappresentante del Governo, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, Tiziano Treu.
Purtroppo, il fenomeno degli incidenti sul lavoro si
consuma attraverso tragedie quasi quotidiane ed č pertanto
urgente provvedere all'emanazione di una norma che modifichi
quella in oggetto. L'articolo 73 della n. 388 del 2000 (legge
finanziaria per il 2001) ha solo in parte sanato questa
situazione escludendo, dal 1^ luglio 2001, il trattamento
pensionistico di reversibilitā dell'assicurazione generale
obbligatoria (ma anche per quelli erogati dalle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative) dal divieto di cumulo
con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL. Una misura
doverosa ma ancora del tutto insufficiente.
Supportata da questa evidente volontā di sanare una
incresciosa situazione, la presente proposta di legge č
finalizzata alla modifica dell'articolo 1, comma 43, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare".