XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1450




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilitā, di reversibilitā o l'assegno ordinario di invaliditā a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale - e la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.
        Le prestazioni erogate dall'INAIL derivano da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni, fisici o alla salute, causati dall'attivitā lavorativa e si caratterizzano quindi - con l'eccezione dell'indennitā di temporanea - per il loro carattere risarcitorio, diversamente dalle prestazioni pensionistiche che hanno natura sostitutiva del salario.
        La norma in questione genera alcune gravi contraddizioni, che si sostanziano in un trattamento discriminatorio a carico dei lavoratori. Infatti, mentre nel caso di un incidente coperto da assicurazione privata la vittima potrā percepire l'indennizzo assicurativo e, contemporaneamente, altre prestazioni previdenziali di invaliditā, nel caso di un incidente sul lavoro, al lavoratore sarā corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL, azzerando la contribuzione versata dall'INPS.
        Ancora pių grave č la situazione qualora dall'incidente o dai suoi postumi derivi la morte; i superstiti dei lavoratori non riceveranno alcuna prestazione di reversibilitā a carico dell'INPS, ma soltanto da parte dell'INAIL.
        Di fatto, quindi, č stata cancellata l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sostituita da una pensione erogata dall'INAIL per consentire un risparmio all'INPS. E' evidente che una simile discriminazione investe anche i princėpi costituzionali e gravi riserve di legittimitā sono state avanzate anche da sindacati e patronati, mentre l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) ha giā avviato iniziative giurisdizionali per arrivare ad un pronunciamento della Corte costituzionale. Nell'iter della citata legge n. 335 del 1995, la decisione del Governo di porre la questione di fiducia su alcuni propri emendamenti ha impedito l'esame di tutte le altre proposte di modifica, tra le quali quelle relative alla norma in oggetto, ritenute ammissibili dalla Commissione bilancio.
        E che la norma medesima suscitasse seri dubbi č provato dal fatto che alcuni parlamentari hanno predisposto un ordine del giorno invitando il Governo ad eliminare la discriminazione venutasi a creare in seguito al divieto di cumulo tra prestazioni di invaliditā erogate dall'INPS e rendite INAIL; l'ordine del giorno č stato accolto, come raccomandazione, dal rappresentante del Governo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Tiziano Treu.
        Purtroppo, il fenomeno degli incidenti sul lavoro si consuma attraverso tragedie quasi quotidiane ed č pertanto urgente provvedere all'emanazione di una norma che modifichi quella in oggetto. L'articolo 73 della n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha solo in parte sanato questa situazione escludendo, dal 1^ luglio 2001, il trattamento pensionistico di reversibilitā dell'assicurazione generale obbligatoria (ma anche per quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative) dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL. Una misura doverosa ma ancora del tutto insufficiente.
        Supportata da questa evidente volontā di sanare una incresciosa situazione, la presente proposta di legge č finalizzata alla modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".




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