XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1450




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

            "43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non è erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro".

        2. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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