XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1450
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è sostituito dal seguente:
"43. L'assegno ordinario di invalidità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti non è erogato, in caso di
concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia
conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale,
fermo restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e
l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro
o malattia professionale sono cumulabili con la rendita
liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in
caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle
pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono
calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del
rapporto di lavoro".
2. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più
favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.