XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1448




        Onorevoli Colleghi! - Con le leggi della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, 25 maggio 1979, n. 100, e 9 maggio 1984, n. 27, e successive modificazioni, i lavoratori dell'industria mineraria siciliana sono stati licenziati ed ammessi a beneficiare di una indennità mensile denominata "prepensionamento", fino al compimento dell'età pensionabile, pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita, con contribuzione volontaria a carico della Regione siciliana.
        Il versamento dei contributi volontari, a seguito della convenzione del 21 dicembre 1976 tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e la Regione siciliana, veniva autorizzato in conformità all'articolo 8 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
        Come è noto, con l'entrata in vigore della legge n. 214 del 1982 e n. 105 del 1991, scaturite da una serena ed imparziale valutazione della volontà legislativa, la base di calcolo del contributo volontario veniva elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato dalla Regione siciliana ai sensi delle leggi regionali n. 42 del 1975, n. 100 del 1979, e n. 27 del 1984, e successive modificazioni, e pertanto la Regione siciliana ha pagato le differenze contributive ed ha permesso agli ex minatori di avere riliquidate le pensioni.
        La legge della Regione siciliana 10 gennaio 1995, n. 8, che applica i benefìci dell'articolo 28, commi 2 e 3, della legge regionale siciliana 1^ settembre 1993, n. 25, ha consentito ai lavoratori del settore dei sali alcalini dipendenti dalla ITALKALI Spa, di usufruire dei benefìci della legge regionale siciliana n. 42 del 1975 e successive modificazioni, stabilendo per essi le condizioni già in vigore per i minatori del settore zolfifero, esodati ai sensi della più volte citata legge n. 42 del 1975. La legge regionale siciliana 18 febbraio 1986, n. 7, (articoli 10 e 15) ha altresì consentito ai lavoratori del settore dei sali potassici della società ISPEA e del gruppo Ente minerario siciliano (EMS), l'applicazione delle norme della legge regionale n. 42 del 1975 senza avere creato alcuna difformità di trattamento in materia di versamenti volontari e ai fini del successivo calcolo della pensione.
        La presente proposta di legge intende sanare una questione di difformità venutasi a creare a seguito dell'emanazione della circolare INPS - VV n. 27/vv/500674 del 3 febbraio 2001, con la quale, in risposta ad una nota di chiarimento formulata dalla società RESAIS Spa, che gestisce gli ex minatori prepensionati in nome e per conto della Regione siciliana, limita i benefìci della legge 26 aprile 1982, n. 214, ai soli ex lavoratori dell'industria zolfifera siciliana prepensionati ai sensi della legge regionale siciliana n. 42 del 1975, escludendo gli ex minatori del settore dei sali potassici della società mista pubblico-privato ITALKALI dismessi e prepensionati con gli stessi benefìci previsti dalla legge regionale siciliana già citata. Appare fin troppo palese la difformità di trattamento che detta circolare INPS crea tra i prepensionati dell'industria zolfifera siciliana, i prepensionati del gruppo EMS e ISPEA Spa e i prepensionati del settore ITALKALI Spa.
        Per dovere di informazione si precisa che per i lavoratori dei sali alcalini gestiti dalla ITALKALI, si sono verificate per il periodo 1991-1993 una serie di interruzioni dell'attività lavorativa, anche a causa dei problemi dovuti agli scarichi delle salamoie esauste di flottazione, per cui l'attività industriale è rimasta ferma per vari periodi, periodi non coperti neanche dalla cassa integrazione guadagni, per cui l'importo contributivo determinato a classe, in conformità all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1432, li vende fortemente penalizzati. Tale situazione scaturisce dal fatto che gli ex minatori del settore di sali potassici sono stati ammessi a beneficiare del prepensionamento nel mese di gennaio 1995 e la classe contributiva per il calcolo dei versamenti volontari viene determinata facendo riferimento al triennio dal 1989 al 1991 a causa della sospensione dell'attività lavorativa sopra citata.
        Questo determina un grave danno agli ex minatori del settore dei sali alcalini dell'ITALKALI nel momento del collocamento in pensione, in quanto avrebbero un calcolo pensionistico più basso, creando una disparità tra ex minatori sicuramente non voluta dal legislatore.
        A completamento di quanto esposto si ritiene opportuno aggiungere che una disposizione dell'INPS, emanata in applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 184 del 1997, ha introdotto il principio che la contribuzione volontaria sia calcolata a percentuale e non più a classi.
        L'approvazione della presente proposta di legge è pertanto necessaria per sanare una palese ingiustizia.




Frontespizio Testo articoli