XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1448
Onorevoli Colleghi! - Con le leggi della Regione
siciliana 6 giugno 1975, n. 42, 25 maggio 1979, n. 100, e 9
maggio 1984, n. 27, e successive modificazioni, i lavoratori
dell'industria mineraria siciliana sono stati licenziati ed
ammessi a beneficiare di una indennità mensile denominata
"prepensionamento", fino al compimento dell'età pensionabile,
pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita, con
contribuzione volontaria a carico della Regione siciliana.
Il versamento dei contributi volontari, a seguito della
convenzione del 21 dicembre 1976 tra l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e la Regione siciliana, veniva
autorizzato in conformità all'articolo 8 e del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Come è noto, con l'entrata in vigore della legge n. 214
del 1982 e n. 105 del 1991, scaturite da una serena ed
imparziale valutazione della volontà legislativa, la base di
calcolo del contributo volontario veniva elevata all'importo
dell'indennità mensile effettivamente liquidata
all'interessato dalla Regione siciliana ai sensi delle leggi
regionali n. 42 del 1975, n. 100 del 1979, e n. 27 del 1984, e
successive modificazioni, e pertanto la Regione siciliana ha
pagato le differenze contributive ed ha permesso agli ex
minatori di avere riliquidate le pensioni.
La legge della Regione siciliana 10 gennaio 1995, n. 8,
che applica i benefìci dell'articolo 28, commi 2 e 3, della
legge regionale siciliana 1^ settembre 1993, n. 25, ha
consentito ai lavoratori del settore dei sali alcalini
dipendenti dalla ITALKALI Spa, di usufruire dei benefìci della
legge regionale siciliana n. 42 del 1975 e successive
modificazioni, stabilendo per essi le condizioni già in vigore
per i minatori del settore zolfifero, esodati ai sensi della
più volte citata legge n. 42 del 1975. La legge regionale
siciliana 18 febbraio 1986, n. 7, (articoli 10 e 15) ha
altresì consentito ai lavoratori del settore dei sali
potassici della società ISPEA e del gruppo Ente minerario
siciliano (EMS), l'applicazione delle norme della legge
regionale n. 42 del 1975 senza avere creato alcuna difformità
di trattamento in materia di versamenti volontari e ai fini
del successivo calcolo della pensione.
La presente proposta di legge intende sanare una questione
di difformità venutasi a creare a seguito dell'emanazione
della circolare INPS - VV n. 27/vv/500674 del 3 febbraio 2001,
con la quale, in risposta ad una nota di chiarimento formulata
dalla società RESAIS Spa, che gestisce gli ex minatori
prepensionati in nome e per conto della Regione siciliana,
limita i benefìci della legge 26 aprile 1982, n. 214, ai soli
ex lavoratori dell'industria zolfifera siciliana prepensionati
ai sensi della legge regionale siciliana n. 42 del 1975,
escludendo gli ex minatori del settore dei sali potassici
della società mista pubblico-privato ITALKALI dismessi e
prepensionati con gli stessi benefìci previsti dalla legge
regionale siciliana già citata. Appare fin troppo palese la
difformità di trattamento che detta circolare INPS crea tra i
prepensionati dell'industria zolfifera siciliana, i
prepensionati del gruppo EMS e ISPEA Spa e i prepensionati del
settore ITALKALI Spa.
Per dovere di informazione si precisa che per i lavoratori
dei sali alcalini gestiti dalla ITALKALI, si sono verificate
per il periodo 1991-1993 una serie di interruzioni
dell'attività lavorativa, anche a causa dei problemi dovuti
agli scarichi delle salamoie esauste di flottazione, per cui
l'attività industriale è rimasta ferma per vari periodi,
periodi non coperti neanche dalla cassa integrazione guadagni,
per cui l'importo contributivo determinato a classe, in
conformità all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1432, li vende fortemente
penalizzati. Tale situazione scaturisce dal fatto che gli ex
minatori del settore di sali potassici sono stati ammessi a
beneficiare del prepensionamento nel mese di gennaio 1995 e la
classe contributiva per il calcolo dei versamenti volontari
viene determinata facendo riferimento al triennio dal 1989 al
1991 a causa della sospensione dell'attività lavorativa sopra
citata.
Questo determina un grave danno agli ex minatori del
settore dei sali alcalini dell'ITALKALI nel momento del
collocamento in pensione, in quanto avrebbero un calcolo
pensionistico più basso, creando una disparità tra ex minatori
sicuramente non voluta dal legislatore.
A completamento di quanto esposto si ritiene opportuno
aggiungere che una disposizione dell'INPS, emanata in
applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 184
del 1997, ha introdotto il principio che la contribuzione
volontaria sia calcolata a percentuale e non più a classi.
L'approvazione della presente proposta di legge è pertanto
necessaria per sanare una palese ingiustizia.