XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1448




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefìci di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105.
        2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
        3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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