XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1448
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e
degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefìci di cui alla
legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e
successive modificazioni, la base di calcolo per la
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata
dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata
all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione
siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come
previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991,
n. 105.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di
interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo
comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della
legge 28 marzo 1991, n. 105.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.