XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1446
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende porre fine ad una grave ed ingiustificata
sperequazione che danneggia i soli pensionati delle Ferrovie
dello Stato andati in quiescenza nell'arco di tempo dal 1^
gennaio 1981 al 31 dicembre 1995, e non le altre categorie di
lavoratori, che ha generato un vastissimo contenzioso
giudiziario, sia in sede di magistratura ordinaria che
amministrativa.
Va ricordato che il diritto a fruire di tutti i benefìci
economici previsti nel contratto triennale, indipendentemente
dalla data di quiescenza, è stato riconosciuto con il decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il
comparto scuola e con il decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, per il comparto
ministeri.
Solo per il contratto relativo al triennio 1990-1992 il
diritto in questione è stato esplicitamente riconosciuto anche
al personale delle Ferrovie dello Stato. Peraltro, con
circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata dal Ministero
del tesoro a tutte le amministrazioni, venne inopinatamente
stabilito che "gli importi di pensione, in quanto commisurati
a nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere
attribuiti in sostituzione importi in godimento comprensivi
degli aumenti prequativi nel frattempo concessi che resteranno
pertanto assorbiti".
Detta disposizione, applicata alla generalità dei soggetti
interessati, compresi i ferrovieri ai sensi del contratto
1990-1992, ha di fatto vanificato il riconoscimento del
diritto all'unicità contrattuale essendo evidente, come
affermato in numerose sentenza, che la dilazione degli aumenti
nell'arco dei tre anni deriva da mere esigenze di bilancio,
sicché giuridicamente a questi ultimi va applicata la relativa
perequazione.
La presente proposta di legge non è finalizzata, dunque,
al riconoscimento di un diritto "corporativo", bensì alla
eliminazione di una ingiustificata disparità di "trattamento
economico-previdenziale" tra ex pubblici dipendenti in
pensione.
L'articolo 1 prevede che il personale già dipendente
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi Ente
ferrovie dello Stato, quindi Ferrovie dello Stato Spa, cessato
dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali
succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di
pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto
alla data di cessazione dal servizio e nelle misure con le
decorrenze stabilita dalle disposizioni emanate per il
personale in servizio nell'arco del triennio e che gli aumenti
stipendiali concessi dopo la data del collocamento in
quiescenza, ma durante la vigenza contrattuale triennale, sono
validi sia per il ricalcolo della pensione che della
buonuscita. Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti
cessati dal servizio entro il 1^ novembre 1992 nella vigenza
triennale del contratto collettivo 1990-1992 con l'inclusione
di tutti i benefìci previsti al punto 4 dell'articolo 37 dello
stesso contratto (articolo 2).
L'articolo 2 stabilisce altresì che gli aumenti
stipendiali concessi dopo il collocamento in quiescenza e
durante la vigenza contrattuale sono cumulabili con gli
aumenti perequativi delle pensioni e non vengono riassorbiti,
contrariamente a quanto stabilito dalla citata circolare n. 72
del 15 febbraio 1987 della Ragioneria generale dello Stato.
L'articolo 3 statuisce l'estinzione d'ufficio alla data di
entrata in vigore della legge dei giudizi pendenti aventi per
oggetto l'applicazione dei benefìci previsti, dato l'avvenuto
riconoscimento per legge del diritto petito.
L'articolo 4 stabilisce le fonti di finanziamento della
legge.
L'articolo 5 definisce la data di entrata in vigore della
legge.