XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1446




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende porre fine ad una grave ed ingiustificata sperequazione che danneggia i soli pensionati delle Ferrovie dello Stato andati in quiescenza nell'arco di tempo dal 1^ gennaio 1981 al 31 dicembre 1995, e non le altre categorie di lavoratori, che ha generato un vastissimo contenzioso giudiziario, sia in sede di magistratura ordinaria che amministrativa.
        Va ricordato che il diritto a fruire di tutti i benefìci economici previsti nel contratto triennale, indipendentemente dalla data di quiescenza, è stato riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, per il comparto ministeri.
        Solo per il contratto relativo al triennio 1990-1992 il diritto in questione è stato esplicitamente riconosciuto anche al personale delle Ferrovie dello Stato. Peraltro, con circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata dal Ministero del tesoro a tutte le amministrazioni, venne inopinatamente stabilito che "gli importi di pensione, in quanto commisurati a nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi in godimento comprensivi degli aumenti prequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti".
        Detta disposizione, applicata alla generalità dei soggetti interessati, compresi i ferrovieri ai sensi del contratto 1990-1992, ha di fatto vanificato il riconoscimento del diritto all'unicità contrattuale essendo evidente, come affermato in numerose sentenza, che la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni deriva da mere esigenze di bilancio, sicché giuridicamente a questi ultimi va applicata la relativa perequazione.
        La presente proposta di legge non è finalizzata, dunque, al riconoscimento di un diritto "corporativo", bensì alla eliminazione di una ingiustificata disparità di "trattamento economico-previdenziale" tra ex pubblici dipendenti in pensione.
        L'articolo 1 prevede che il personale già dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi Ente ferrovie dello Stato, quindi Ferrovie dello Stato Spa, cessato dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di cessazione dal servizio e nelle misure con le decorrenze stabilita dalle disposizioni emanate per il personale in servizio nell'arco del triennio e che gli aumenti stipendiali concessi dopo la data del collocamento in quiescenza, ma durante la vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il ricalcolo della pensione che della buonuscita. Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti cessati dal servizio entro il 1^ novembre 1992 nella vigenza triennale del contratto collettivo 1990-1992 con l'inclusione di tutti i benefìci previsti al punto 4 dell'articolo 37 dello stesso contratto (articolo 2).
        L'articolo 2 stabilisce altresì che gli aumenti stipendiali concessi dopo il collocamento in quiescenza e durante la vigenza contrattuale sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle pensioni e non vengono riassorbiti, contrariamente a quanto stabilito dalla citata circolare n. 72 del 15 febbraio 1987 della Ragioneria generale dello Stato.
        L'articolo 3 statuisce l'estinzione d'ufficio alla data di entrata in vigore della legge dei giudizi pendenti aventi per oggetto l'applicazione dei benefìci previsti, dato l'avvenuto riconoscimento per legge del diritto petito.
        L'articolo 4 stabilisce le fonti di finanziamento della legge.
        L'articolo 5 definisce la data di entrata in vigore della legge.




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