XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1446




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dell'Ente ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali ed accordi stipendiali per i trienni 1987-1989, 1990-1992, 1993-1995, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e sulla buonuscita o trattamento di fine esercizio comunque denominato, che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefìci economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.


Art. 2.

        1. I benefìci economici stabiliti dai contratti e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
        2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 1^ novembre 1992, in vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992, i quali hanno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di cui al medesimo comma con l'inclusione del benefìci di cui all'articolo 37, punto 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro.


Art. 3.

        1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci previsti nell'arco di vigenza dei contratti comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti ed hanno priorità ai fini dell'applicazione della presente legge. I provvedimenti giudiziari non eseguiti o non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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