XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1445
Onorevoli Colleghi! - I processi troppo lenti in Italia
sono ormai diventati una consuetudine.
La durata media dei processi in Italia resta ancora di
dieci anni, spesso solo per il primo grado di giudizio,
nonostante i ripetuti appelli lanciati nelle diverse sedi
istituzionali.
I magistrati sono unanimi nella valutazione del grave
stato del processi italiani e chiedono da tempo l'introduzione
di strumenti che permettano di sbloccare, in qualche modo, la
paralisi giudiziaria.
L'eccessiva durata dei processi è stata denunciata anche
dall'Europarlamento di Strasburgo che nel rapporto annuale sul
rispetto dei diritti umani approvato nell'ultima sessione
plenaria, evidenzia oltre 200 casi di violazioni della
Convenzione europea sui diritti dell'uomo denunciati nell'anno
2000 per i processi che superano il termine ragionevole
di cui all'articolo 47 della nuova Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea approvata a Nizza nel
dicembre 2000. L'articolo 47 stabilisce, infatti, che "Ogni
individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole
da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per
legge".
Alle lungaggini processuali contribuisce senza dubbio la
gran mole dei processi pendenti, dovuta principalmente al
vuoto che emerge nel sistema giudiziario italiano.
Quest'ultimo se da un lato prevede norme (diffamazioni,
ingiuria, oltraggio) dirette a punire chi abusa delle libertà
positive e negative costituzionalmente riconosciute,
dall'altro non prevede alcunché per scoraggiare l'abuso del
diritto di azione. Sono infatti anche gli abusi legati
all'articolo 24 della Costituzione che "mandano in rosso" il
bilancio della giustizia civile. Al riguardo si evidenzia che
statistiche comparate indicano che gli italiani sono molto più
litigiosi dei cittadini di altre nazioni europee. Questo
sottolinea il fatto che i responsabili della paralisi della
giustizia civile non sono solo i governi, i giudici, le
strutture, gli avvocati bensì, purtroppo, anche i cittadini
stessi incapaci di risolvere, senza bisogno di ricorrere ad un
giudice, le proprie controversie.
Secondo la normativa vigente, il soggetto che abusa del
diritto di azione non rischia nulla o rischia poco in quanto
le stesse spese di giudizio, oltre ad essere calcolate in
maniera leggera, non vengono imputate esclusivamente a carico
di chi perde una causa, ma vengono spesso compensate.
La Commissione tecnica per la spesa pubblica ha osservato
che per sveltire l'iter del processo civile si potrebbe
agire stabilendo che chi perde una causa dovrebbe pagare tutte
le spese processuali le quali come abbiamo già detto, oggi
vengono compensate. Al contrario riteniamo che tale misura
sarebbe, sostanzialmente inutile poiché interverrebbe quando
ormai la lite è già iniziata mentre invece bisognerebbe fare
in modo che la lite non nasca.
Di fronte a tale situazione, che rende estremamente
difficile per i cittadini la tutela dei diritti soggettivi,
occorre incidere nel profondo prevedendo, accanto alla
semplificazione dalle procedure, un vero e proprio regime di
responsabilità che non intervenga a danno già verificato ma si
collochi in un momento intermedio quando la durata del
processo si dilati oltre un certo tempo.
A tal fine, in attesa di una riforma radicale del processo
civile, abbiamo ritenuto di correggere la normativa vigente,
prevedendo in particolare la modifica dell'articolo 91 del
codice di procedura civile e dell'articolo 1284 del codice
civile. Tali modifiche sono finalizzate a ridurre la mole
delle controversie attraverso l'applicazione degli interessi
moratori nei confronti della sola parte soccombente.