XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1445




        Onorevoli Colleghi! - I processi troppo lenti in Italia sono ormai diventati una consuetudine.
        La durata media dei processi in Italia resta ancora di dieci anni, spesso solo per il primo grado di giudizio, nonostante i ripetuti appelli lanciati nelle diverse sedi istituzionali.
        I magistrati sono unanimi nella valutazione del grave stato del processi italiani e chiedono da tempo l'introduzione di strumenti che permettano di sbloccare, in qualche modo, la paralisi giudiziaria.
        L'eccessiva durata dei processi è stata denunciata anche dall'Europarlamento di Strasburgo che nel rapporto annuale sul rispetto dei diritti umani approvato nell'ultima sessione plenaria, evidenzia oltre 200 casi di violazioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo denunciati nell'anno 2000 per i processi che superano il termine ragionevole di cui all'articolo 47 della nuova Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata a Nizza nel dicembre 2000. L'articolo 47 stabilisce, infatti, che "Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge".
        Alle lungaggini processuali contribuisce senza dubbio la gran mole dei processi pendenti, dovuta principalmente al vuoto che emerge nel sistema giudiziario italiano. Quest'ultimo se da un lato prevede norme (diffamazioni, ingiuria, oltraggio) dirette a punire chi abusa delle libertà positive e negative costituzionalmente riconosciute, dall'altro non prevede alcunché per scoraggiare l'abuso del diritto di azione. Sono infatti anche gli abusi legati all'articolo 24 della Costituzione che "mandano in rosso" il bilancio della giustizia civile. Al riguardo si evidenzia che statistiche comparate indicano che gli italiani sono molto più litigiosi dei cittadini di altre nazioni europee. Questo sottolinea il fatto che i responsabili della paralisi della giustizia civile non sono solo i governi, i giudici, le strutture, gli avvocati bensì, purtroppo, anche i cittadini stessi incapaci di risolvere, senza bisogno di ricorrere ad un giudice, le proprie controversie.
        Secondo la normativa vigente, il soggetto che abusa del diritto di azione non rischia nulla o rischia poco in quanto le stesse spese di giudizio, oltre ad essere calcolate in maniera leggera, non vengono imputate esclusivamente a carico di chi perde una causa, ma vengono spesso compensate.
        La Commissione tecnica per la spesa pubblica ha osservato che per sveltire l'iter del processo civile si potrebbe agire stabilendo che chi perde una causa dovrebbe pagare tutte le spese processuali le quali come abbiamo già detto, oggi vengono compensate. Al contrario riteniamo che tale misura sarebbe, sostanzialmente inutile poiché interverrebbe quando ormai la lite è già iniziata mentre invece bisognerebbe fare in modo che la lite non nasca.
        Di fronte a tale situazione, che rende estremamente difficile per i cittadini la tutela dei diritti soggettivi, occorre incidere nel profondo prevedendo, accanto alla semplificazione dalle procedure, un vero e proprio regime di responsabilità che non intervenga a danno già verificato ma si collochi in un momento intermedio quando la durata del processo si dilati oltre un certo tempo.
        A tal fine, in attesa di una riforma radicale del processo civile, abbiamo ritenuto di correggere la normativa vigente, prevedendo in particolare la modifica dell'articolo 91 del codice di procedura civile e dell'articolo 1284 del codice civile. Tali modifiche sono finalizzate a ridurre la mole delle controversie attraverso l'applicazione degli interessi moratori nei confronti della sola parte soccombente.




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