XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1445




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 91 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "Con la medesima sentenza il giudice condanna la parte soccombente alla corresponsione degli interessi legali maturati dall'inizio del processo".


Art. 2.

        1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 6 per cento in ragione d'anno nel caso in cui gli stessi siano dovuti dalla parte soccombente nei giudizi civili".



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