XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1445
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 91 del codice di procedura civile, dopo il
primo comma è inserito il seguente:
"Con la medesima sentenza il giudice condanna la parte
soccombente alla corresponsione degli interessi legali
maturati dall'inizio del processo".
Art. 2.
1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il primo comma
è inserito il seguente:
"Il saggio degli interessi legali è determinato in misura
pari al 6 per cento in ragione d'anno nel caso in cui gli
stessi siano dovuti dalla parte soccombente nei giudizi
civili".