XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1443
Onorevoli Colleghi! - E' nota la carenza, sul nostro
territorio, di impianti sportivi in grado di soddisfare le
esigenze di sport della collettività sia a livello agonistico
che non agonistico.
L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24
dicembre 1957, n. 1295, ha visto modificato di recente il
proprio ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 2000, n. 455) ma rimane l'ente che, per i fini
istituzionali, è deputato a finanziare l'impiantistica
sportiva.
Attualmente, l'Istituto per il credito sportivo può
finanziare progetti riguardanti l'impiantistica solo a favore
di enti locali, di altri enti pubblici, di federazioni
sportive e di società ed associazioni sportive ad esse
affiliate.
L'attuale situazione finanziaria degli enti locali e degli
enti sportivi in genere non consente a questi soggetti di
realizzare programmi di impiantistica per carenza di
disponibilità.
E' necessario, quindi, consentire ad altri soggetti,
diversi da quelli indicati, di potere accedere a finanziamenti
agevolati perché investano nella costruzione di impianti
sportivi. Il finanziamento potrà essere preso in esame e,
quindi, concesso sempre che l'intervento costruttivo sia
finalizzato all'utilizzo della struttura da parte della
organizzazione sportiva.
Naturalmente, sarà disciplinato, con un apposito
regolamento da emanare con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, l'utilizzo a prezzi ridotti
degli impianti da parte di enti e società sportive.