XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1443




        Onorevoli Colleghi! - E' nota la carenza, sul nostro territorio, di impianti sportivi in grado di soddisfare le esigenze di sport della collettività sia a livello agonistico che non agonistico.
        L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, ha visto modificato di recente il proprio ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 455) ma rimane l'ente che, per i fini istituzionali, è deputato a finanziare l'impiantistica sportiva.
        Attualmente, l'Istituto per il credito sportivo può finanziare progetti riguardanti l'impiantistica solo a favore di enti locali, di altri enti pubblici, di federazioni sportive e di società ed associazioni sportive ad esse affiliate.
        L'attuale situazione finanziaria degli enti locali e degli enti sportivi in genere non consente a questi soggetti di realizzare programmi di impiantistica per carenza di disponibilità.
        E' necessario, quindi, consentire ad altri soggetti, diversi da quelli indicati, di potere accedere a finanziamenti agevolati perché investano nella costruzione di impianti sportivi. Il finanziamento potrà essere preso in esame e, quindi, concesso sempre che l'intervento costruttivo sia finalizzato all'utilizzo della struttura da parte della organizzazione sportiva.
        Naturalmente, sarà disciplinato, con un apposito regolamento da emanare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'utilizzo a prezzi ridotti degli impianti da parte di enti e società sportive.




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