XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1443
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n.
453, l'Istituto per il credito sportivo istituito con legge 24
dicembre 1957, n. 1295, è autorizzato a concedere mutui per la
realizzazione di impianti sportivi anche ad enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) ed a società ed associazioni aventi personalità
giuridica non sportive che perseguono le finalità di
consentire l'accesso e la più larga diffusione della pratica
sportiva ed assicurino l'utilizzo degli impianti stessi in via
prioritaria a enti e società sportive riconosciuti dal
CONI.
Art. 2.
1. I progetti relativi alla realizzazione di impianti
sportivi di cui all'articolo 1 devono essere accompagnati da
idonea documentazione comprovante la disponibilità dell'area
su cui si intende costruire l'impianto e la compatibilità
della costruzione dell'impianto con gli strumenti urbanistici
adottati.
2. La concessione dei mutui di cui all'articolo 1 avviene
nel rispetto delle procedure e alle condizioni previste dalla
normativa vigente in materia.