XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1443




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, l'Istituto per il credito sportivo istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è autorizzato a concedere mutui per la realizzazione di impianti sportivi anche ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed a società ed associazioni aventi personalità giuridica non sportive che perseguono le finalità di consentire l'accesso e la più larga diffusione della pratica sportiva ed assicurino l'utilizzo degli impianti stessi in via prioritaria a enti e società sportive riconosciuti dal CONI.


Art. 2.

        1. I progetti relativi alla realizzazione di impianti sportivi di cui all'articolo 1 devono essere accompagnati da idonea documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui si intende costruire l'impianto e la compatibilità della costruzione dell'impianto con gli strumenti urbanistici adottati.
        2. La concessione dei mutui di cui all'articolo 1 avviene nel rispetto delle procedure e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.



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