XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1442




        Onorevoli Colleghi! - Viene posto alla vostra attenzione un problema che si trascina da oltre mezzo secolo: quello dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta; infermità ritenuta la più grave dal Consiglio mondiale della sanità.
        Sono circa settecento i casi di ciechi assoluti, circa duecento a cui alla cecità va aggiunta l'amputazione di un arto, ed infine circa trenta casi affetti da cecità bilaterale assoluta con l'amputazione degli arti superiori od inferiori a cui vanno aggiunte altre infermità vicarianti o interdipendenti, come ad esempio: sordità bilaterale, disturbi nervosi, disfunzioni cardiocircolatorie, osteoporosi, artrosi, gravi disturbi all'apparato gastroenterico, varici, ipertrofia prostatica, ipertiroidismo, eccetera.
        Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre alla normale assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico e di controlli medici specialistici che vanno ad assorbire la maggior parte dell'assegno di pensione. Il Parlamento, con la legge 23 settembre 1981, n. 533, distinse il risarcimento dell'infermità dai costi dell'assistenza e dell'accompagnamento.
        Pertanto si propone:

            a) la concessione di altri due assegni integratori del trattamento di cui all'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
            b) il raddoppio dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

            c) l'aumento dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

            d) l'adeguamento della tabella E annessa al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, modificata dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422.

        Ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani) quando si accompagna una terza infermità all'organo vicariante, viene a mancare ogni altra funzione organica sostitutiva. Ciò è riconosciuto dal testo unico, più volte citato, nel paragrafo: "Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E", alla lettera f), ultimo capoverso, ma non risarcito.
        Altro grave problema rimasto insoluto è la reversibilità della pensione al coniuge superstite ed agli orfani che hanno assistito il grande invalido. L'assegno percepito dalle vedove di cui alla tabella G annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, è divenuto un importo dal valore simbolico. A queste donne eroiche che condividono tutte le sofferenze del grande invalido di guerra si deve permettere di poter vivere dignitosamente alla scomparsa del coniuge.
        Pertanto si propone la concessione nella misura dell'80 per cento degli assegni di tabella C, di tabella E e di tabella F, goduti dal grande invalido; stessa cosa dicasi per gli orfani che convivono e coadiuvano all'assistenza, rinunciando alla loro libertà ed al loro avvenire, ma nella misura ridotta pari al 40 per cento degli assegni di cui sopra.
        Si propone, inoltre, che l'indennità integrativa speciale erogata a favore degli invalidi per servizio, prevista dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, venga concessa anche a favore degli invalidi di guerra a titolo di risarcimento assorbendo l'assegno ad personam previsto dagli abrogati articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.
        Onorevoli colleghi, l'onere di cui alla presente proposta di legge comporta una ridotta spesa aggiuntiva a carico del bilancio dello Stato cui si provvede con l'articolo 6.
        Raccomandiamo al Parlamento di approvare la presente proposta di legge con sollecitudine, quale doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno dato alla Patria parti importanti della loro vita.




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