XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1442




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità di cui alla
tabella E e dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F
annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978).

        1. Nella tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, gli importi erogati sono aumentati del 25 per cento dal 1^ gennaio 1996 e di un ulteriore 25 per cento dal 1^ gennaio 1997.
        2. Nella tabella F annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, gli importi erogati sono aumentati del 50 per cento dal 1^ gennaio 1996, e di un ulteriore 50 per cento dal 1^ gennaio 1997.
        3. La tabella F-1 prevista dall'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica ai grandi invalidi di guerra.


Art. 2.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento per i grandi
invalidi di guerra con due superinvalidità di cui alle tabelle
annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni).

        1. A modifica di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente con una seconda superinvalidità - amputazione degli arti superiori o inferiori fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi - di cui alle lettere A) ed A-bis), nonché al numero 2) della lettera E) della tabella E annessa al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a richiesta, possono ottenere un terzo ed un quarto assegno integratore, da aggiungere agli altri due, per gli effettivi costi dell'assistenza e dell'accompagnamento, di importo pari a quelli già in godimento.
        2. I grandi invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente di cui alla lettera A), numero 1), della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a richiesta possono ottenere un terzo assegno integratore di importo pari a quelli già in godimento.


Art. 3.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi
invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e
permanente accompagnata dalla perdita o amputazione degli
arti).

        1. All'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

            "1-bis. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alle prime cinque categorie della tabella A annessa al medesimo testo unico, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva viene concessa nella misura doppia".

Art. 4.

(Trattamento economico per le vedove, i vedovi e gli
orfani dei grandi invalidi di guerra e dei caduti in
guerra).

        1. Alle vedove ed ai vedovi dei grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1^ gennaio 1996 è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare della misura dell'80 per cento degli assegni di cui alle tabelle C, E ed F annesse al medesimo testo unico di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova, o il vedovo, abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza.
        2. Agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui al comma 1 del presente articolo, che hanno convissuto e prestato assistenza al genitore, al decesso di questi, viene concesso, a domanda, dal 1^ gennaio 1996, un assegno pari al 40 per cento degli importi di cui alle tabelle C, E ed F annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido.


Art. 5.

(Modifiche alla tabella E annessa al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni).

        1. Alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, lettera E) dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:

            "5-bis) Sordità bilaterale di oltre l'80 per cento quando si aggiunge a due superinvalidità già ascritte alla lettera A), numero 1), ed alla lettera A-bis), numero 1), la perdita anatomica di ambo gli occhi e delle due mani in quanto amputate.
            5-ter) Perdita anatomica di una mano con amputazione di tre dita dell'altra mano, quando si aggiunge ad una superinvalidità già ascritta alla lettera A), numero 1)".

        2. Alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, lettera H), dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

            "5-bis) Disturbi nervosi a tinta depressiva, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, varici, ipertrofia prostatica, amputazione di una mano o di un piede o mancata funzione di un arto, ciò qualora ciascuna delle infermità elencate si aggiunge ad una superinvalidità già iscritta ai numeri 1), 2) e 3) della lettera A)".


Art. 6.

(Disposizioni finanziarie e di attuazione).

        1. I miglioramenti economici di cui alla presente legge sono corrisposti d'ufficio dai competenti dipartimenti provinciali del tesoro, con decorrenza dal 1^ gennaio 2002.
        2. I miglioramenti di cui alla presente legge beneficiano dell'adeguamento automatico di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.
        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 miliardi annue, a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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