XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1442
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità di cui alla
tabella E e dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F
annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978).
1. Nella tabella E annessa al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, gli importi erogati sono aumentati
del 25 per cento dal 1^ gennaio 1996 e di un ulteriore 25 per
cento dal 1^ gennaio 1997.
2. Nella tabella F annessa al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, gli importi erogati sono
aumentati del 50 per cento dal 1^ gennaio 1996, e di un
ulteriore 50 per cento dal 1^ gennaio 1997.
3. La tabella F-1 prevista dall'articolo 17 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge non si applica ai grandi invalidi
di guerra.
Art. 2.
(Indennità di assistenza e di accompagnamento per i grandi
invalidi di guerra con due superinvalidità di cui alle tabelle
annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni).
1. A modifica di quanto disposto dai commi terzo e quarto
dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, i grandi invalidi di guerra affetti
da cecità bilaterale assoluta e permanente con una seconda
superinvalidità - amputazione degli arti superiori o inferiori
fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi -
di cui alle lettere A) ed A-bis), nonché al numero 2)
della lettera E) della tabella E annessa al medesimo testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a
richiesta, possono ottenere un terzo ed un quarto assegno
integratore, da aggiungere agli altri due, per gli effettivi
costi dell'assistenza e dell'accompagnamento, di importo pari
a quelli già in godimento.
2. I grandi invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta
e permanente di cui alla lettera A), numero 1), della tabella
E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, a richiesta possono ottenere un terzo assegno
integratore di importo pari a quelli già in godimento.
Art. 3.
(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi
invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e
permanente accompagnata dalla perdita o amputazione degli
arti).
1. All'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Ai grandi invalidi di guerra affetti da
cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra
invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera
A-bis della tabella E annessa al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità
ascrivibile alle prime cinque categorie della tabella A
annessa al medesimo testo unico, l'indennità di
accompagnamento aggiuntiva viene concessa nella misura
doppia".
Art. 4.
(Trattamento economico per le vedove, i vedovi e gli
orfani dei grandi invalidi di guerra e dei caduti in
guerra).
1. Alle vedove ed ai vedovi dei grandi invalidi di guerra
di cui alla tabella E, annessa al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1^ gennaio
1996 è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento
spettante, un assegno supplementare della misura dell'80 per
cento degli assegni di cui alle tabelle C, E ed F
annesse al medesimo testo unico di cui in vita usufruiva il
grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la
vedova, o il vedovo, abbiano convissuto con il dante causa e
gli abbiano prestato assistenza.
2. Agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui al
comma 1 del presente articolo, che hanno convissuto e prestato
assistenza al genitore, al decesso di questi, viene concesso,
a domanda, dal 1^ gennaio 1996, un assegno pari al 40 per
cento degli importi di cui alle tabelle C, E ed F annesse
al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
Art. 5.
(Modifiche alla tabella E annessa al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni).
1. Alla tabella E annessa al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, lettera E) dopo il numero 5)
sono aggiunti i seguenti:
"5-bis) Sordità bilaterale di oltre l'80 per cento
quando si aggiunge a due superinvalidità già ascritte alla
lettera A), numero 1), ed alla lettera A-bis), numero
1), la perdita anatomica di ambo gli occhi e delle due mani in
quanto amputate.
5-ter) Perdita anatomica di una mano con
amputazione di tre dita dell'altra mano, quando si aggiunge ad
una superinvalidità già ascritta alla lettera A), numero
1)".
2. Alla tabella E annessa al testo unico di cui al
decreto 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni,
lettera H), dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
"5-bis) Disturbi nervosi a tinta depressiva,
osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo,
disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon,
varici, ipertrofia prostatica, amputazione di una mano o di un
piede o mancata funzione di un arto, ciò qualora ciascuna
delle infermità elencate si aggiunge ad una superinvalidità
già iscritta ai numeri 1), 2) e 3) della lettera A)".
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie e di attuazione).
1. I miglioramenti economici di cui alla presente legge
sono corrisposti d'ufficio dai competenti dipartimenti
provinciali del tesoro, con decorrenza dal 1^ gennaio 2002.
2. I miglioramenti di cui alla presente legge beneficiano
dell'adeguamento automatico di cui alla legge 10 ottobre 1989,
n. 342.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 4 miliardi annue, a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.