XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1441




        Onorevoli Colleghi! - Sentiamo il dovere di riproporre all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da circa mezzo secolo: quello dei grandi invalidi di guerra. Anche se nel frattempo ci sono state leggi che hanno dato un sensibile miglioramento alle loro condizioni, sono anche irrisolti problemi fondamentali come quello dei grandi invalidi con due o più superinvalidità. Si tratta di alcune decine di soggetti i quali, oltre che dalla cecità bilaterale assoluta, sono affetti dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dei quattro arti insieme, a cui si aggiungono altre infermità vicarianti come: sordità bilaterale, disturbi nervosi, disfunzioni cardiocircolatorie, osteoporosi, artrosi, gravi disturbi all'apparato gastroenterico, varici, e così via.
        Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre alla normale assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico a cui vanno aggiunti continui controlli medico-specialistici, che vanno ad assorbire la maggior parte dell'assegno di pensione. Il Parlamento, con la legge 23 settembre 1981, n. 533, distinse il risarcimento dell'infermità dai costi dell'assistenza e dell'accompagnamento.
        Con la presente proposta di legge si propone, pertanto:

                a) l'inserimento della lettera 0A nella tabella E sugli assegni di superinvalidità annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

                b) la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 16 del citato testo unico n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, in quanto ha avuto il compito di bloccare l'erogazione dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F ai grandi invalidi di guerra amputati ai quattro arti insieme, i quali ne godevano fin dal 1923 (data della fondazione dell'attuale ordinamento giuridico delle pensioni di guerra);

                c) la modifica e l'integrazione dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

                d) l'adeguamento dell'assegno di cumulo della tabella F, primo capoverso;

                e) l'istituzione di una quattordicesima mensilità in luogo dell'assegno di cure climatiche e termali, previsto dall'articolo 57, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

        Ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani) quando si accompagna una terza infermità vicariante viene a mancare altra funzione organica. Ciò è riconosciuto nei "criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E", (lettera f), ultimo comma, del citato testo unico n. 915 del 1978, ma non risarcito.
        Altro grave problema rimasto irrisolto è la reversibilità della pensione al coniuge superstite e agli orfani, la quale con la tabella G annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, e successive modificazioni, è divenuta una cifra dal valore simbolico. A queste donne eroiche che condividono tutte le sofferenze del grande invalido di guerra si deve permettere di poter vivere decentemente alla scomparsa del coniuge.
        Pertanto si propone la concessione nella misura dell'80 per cento degli assegni di tabella C, di tabella E e di tabella F, goduti dal grande invalido; analogo trattamento è riservato agli orfani che convivono e coadiuvano all'assistenza del grande invalido, spesso rinunciando alla loro libertà ed al loro avvenire.
        La presente proposta di legge comporta una ridotta spesa aggiuntiva a carico del bilancio dello Stato.
        Essendo passati circa cinquanta anni dall'ultima guerra, raccomandiamo al Parlamento di approvare la presente proposta di legge con sollecitudine: un doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno dato alla Patria parte della loro vita, ai quali si deve garantire una sicurezza economica che permetta ad essi di vivere decorosamente.




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