XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1441
Onorevoli Colleghi! - Sentiamo il dovere di riproporre
all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da
circa mezzo secolo: quello dei grandi invalidi di guerra.
Anche se nel frattempo ci sono state leggi che hanno dato un
sensibile miglioramento alle loro condizioni, sono anche
irrisolti problemi fondamentali come quello dei grandi
invalidi con due o più superinvalidità. Si tratta di alcune
decine di soggetti i quali, oltre che dalla cecità bilaterale
assoluta, sono affetti dall'amputazione degli arti superiori o
inferiori o dei quattro arti insieme, a cui si aggiungono
altre infermità vicarianti come: sordità bilaterale, disturbi
nervosi, disfunzioni cardiocircolatorie, osteoporosi, artrosi,
gravi disturbi all'apparato gastroenterico, varici, e così
via.
Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre alla normale
assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per
le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana
assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico a
cui vanno aggiunti continui controlli medico-specialistici,
che vanno ad assorbire la maggior parte dell'assegno di
pensione. Il Parlamento, con la legge 23 settembre 1981, n.
533, distinse il risarcimento dell'infermità dai costi
dell'assistenza e dell'accompagnamento.
Con la presente proposta di legge si propone, pertanto:
a) l'inserimento della lettera 0A nella tabella E
sugli assegni di superinvalidità annessa al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni;
b) la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 16
del citato testo unico n. 915 del 1978, come sostituito
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, in quanto ha avuto il compito di
bloccare l'erogazione dell'assegno di cumulo di cui alla
tabella F ai grandi invalidi di guerra amputati ai quattro
arti insieme, i quali ne godevano fin dal 1923 (data della
fondazione dell'attuale ordinamento giuridico delle pensioni
di guerra);
c) la modifica e l'integrazione dell'indennità di
accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6
ottobre 1986, n. 656;
d) l'adeguamento dell'assegno di cumulo della
tabella F, primo capoverso;
e) l'istituzione di una quattordicesima mensilità
in luogo dell'assegno di cure climatiche e termali, previsto
dall'articolo 57, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833.
Ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità
(cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle
due mani) quando si accompagna una terza infermità vicariante
viene a mancare altra funzione organica. Ciò è riconosciuto
nei "criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E",
(lettera f), ultimo comma, del citato testo unico n. 915
del 1978, ma non risarcito.
Altro grave problema rimasto irrisolto è la reversibilità
della pensione al coniuge superstite e agli orfani, la quale
con la tabella G annessa al citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre
1978, e successive modificazioni, è divenuta una cifra dal
valore simbolico. A queste donne eroiche che condividono tutte
le sofferenze del grande invalido di guerra si deve permettere
di poter vivere decentemente alla scomparsa del coniuge.
Pertanto si propone la concessione nella misura dell'80
per cento degli assegni di tabella C, di tabella E e di
tabella F, goduti dal grande invalido; analogo trattamento
è riservato agli orfani che convivono e coadiuvano
all'assistenza del grande invalido, spesso rinunciando alla
loro libertà ed al loro avvenire.
La presente proposta di legge comporta una ridotta spesa
aggiuntiva a carico del bilancio dello Stato.
Essendo passati circa cinquanta anni dall'ultima guerra,
raccomandiamo al Parlamento di approvare la presente proposta
di legge con sollecitudine: un doveroso riconoscimento per
questi benemeriti cittadini che hanno dato alla Patria parte
della loro vita, ai quali si deve garantire una sicurezza
economica che permetta ad essi di vivere decorosamente.