XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1441
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla tabella E annessa al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) prima della lettera A) č inserita la
seguente:
"0A)
1) cecitā bilaterale assoluta e permanente,
accompagnata dall'amputazione degli arti inferiori e superiori
fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi;
perdita anatomica o funzionale di quattro arti";
b) alla lettera A), il numero 2) č abrogato;
c) alla lettera E), č aggiunto, in fine, il
seguente numero:
"5-bis) sorditā bilaterale non inferiore all'80
per cento, accompagnata da due cause di superinvaliditā di cui
alla lettera A), numero 1) e alla lettera A-bis), numero
1) della presente tabella, restando riconosciuta la funzione
vicariante della perdita anatomica di ambo gli occhi e delle
due mani".
2. Ai soggetti superinvalidi di cui alla lettera 0A),
numero 1), introdotta dal comma 1, lettera a), č
corrisposto un assegno annuo di lire 87 milioni.
Art. 2.
1. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e
successive modificazioni, il quarto comma č sostituito dal
seguente:
"L'assegno di cumulo si aggiunge all'assegno di
superinvaliditā per cumulo di infermitā o mutilazione ed č
autonomo".
Art. 3.
1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecitā
bilaterale assoluta accompagnata da amputazione superiore o
inferiore fino al limite della perdita delle due mani o dei
due piedi, o della mancata funzione dei quattro arti insieme o
dalla perdita anatomica di essi, per fare fronte alle loro
particolari necessitā di assistenza, č concessa una speciale
indennitā di accompagnamento aggiuntiva, non riversibile,
nella misura mensile pari al doppio degli assegni di
integrazione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 21
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6
ottobre 1986, n. 656, e il conguaglio dei relativi importi
viene liquidato d'ufficio agli aventi diritto.
3. L'indennitā di cui al comma 1 č aumentata del 50 per
cento a decorrere dal 1^ gennaio 1994 e di un ulteriore 50 per
cento a decorrere dal 1^ gennaio 1995.
Art. 4.
1. L'importo relativo al primo capoverso di cui alla
tabella F annessa al citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive
modificazioni, č aumentato del 50 per cento a decorrere dal 1^
gennaio 1994 e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1^
gennaio 1995.
Art. 5.
1. Ai grandi invalidi di guerra di cui alla lettera 0A),
introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della
presente legge, č corrisposta, a decorrere dal 1995, una
quattordicesima mensilitā degli assegni loro spettanti, da
liquidare nel mese di giugno. L'assegno loro spettante per
cure climatiche termali, ai sensi dell'articolo 57, terzo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, č soppresso.
Art. 6.
1. Alle vedove dei grandi invalidi di guerra di cui alla
lettera 0A) introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera
a), della presente legge, che abbiano convissuto con il
dante causa e gli abbiano prestato assistenza, č corrisposto
un assegno supplementare pari all'80 per cento degli assegni
di cui in vita fruiva il grande invalido ai sensi delle
tabelle C, E e F annesse al citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e
successive modificazioni. L'assegno supplementare č aggiuntivo
rispetto al trattamento giā spettante alle predette vedove.
2. Con decorrenza dal 1^ gennaio 1994, agli orfani dei
grandi invalidi di guerra di cui al comma 1, che abbiano
convissuto con il genitore prestandogli assistenza, č concesso
alla morte del genitore e su loro domanda, un assegno pari al
40 per cento degli assegni di cui il grande invalido fruiva in
vita ai sensi delle tabelle C, E e F annesse al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 915 del 1978, e successive modificazioni.
Art. 7.
1. I miglioramenti economici di cui agli articoli 1 e 4
sono corrisposti d'ufficio dai competenti dipartimenti
provinciali del tesoro, che hanno in carico la partita di
pensione del grande invalido, con decorrenza dal 1^ gennaio
2002.
2. I miglioramenti di cui alla presente legge beneficiano
dell'adeguamento automatico di cui alla legge 10 ottobre 1989,
n. 342.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 4 miliardi di lire annue a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.