XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1441




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) prima della lettera A) č inserita la seguente:

              "0A)

                1) cecitā bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dall'amputazione degli arti inferiori e superiori fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi; perdita anatomica o funzionale di quattro arti";

            b) alla lettera A), il numero 2) č abrogato;

            c) alla lettera E), č aggiunto, in fine, il seguente numero:

              "5-bis) sorditā bilaterale non inferiore all'80 per cento, accompagnata da due cause di superinvaliditā di cui alla lettera A), numero 1) e alla lettera A-bis), numero 1) della presente tabella, restando riconosciuta la funzione vicariante della perdita anatomica di ambo gli occhi e delle due mani".

        2. Ai soggetti superinvalidi di cui alla lettera 0A), numero 1), introdotta dal comma 1, lettera a), č corrisposto un assegno annuo di lire 87 milioni.


Art. 2.

        1. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, il quarto comma č sostituito dal seguente:

        "L'assegno di cumulo si aggiunge all'assegno di superinvaliditā per cumulo di infermitā o mutilazione ed č autonomo".

Art. 3.

        1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecitā bilaterale assoluta accompagnata da amputazione superiore o inferiore fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, o della mancata funzione dei quattro arti insieme o dalla perdita anatomica di essi, per fare fronte alle loro particolari necessitā di assistenza, č concessa una speciale indennitā di accompagnamento aggiuntiva, non riversibile, nella misura mensile pari al doppio degli assegni di integrazione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e il conguaglio dei relativi importi viene liquidato d'ufficio agli aventi diritto.
        3. L'indennitā di cui al comma 1 č aumentata del 50 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 1994 e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 1995.


Art. 4.

        1. L'importo relativo al primo capoverso di cui alla tabella F annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, č aumentato del 50 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 1994 e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 1995.


Art. 5.

        1. Ai grandi invalidi di guerra di cui alla lettera 0A), introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, č corrisposta, a decorrere dal 1995, una quattordicesima mensilitā degli assegni loro spettanti, da liquidare nel mese di giugno. L'assegno loro spettante per cure climatiche termali, ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, č soppresso.


Art. 6.

        1. Alle vedove dei grandi invalidi di guerra di cui alla lettera 0A) introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, che abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza, č corrisposto un assegno supplementare pari all'80 per cento degli assegni di cui in vita fruiva il grande invalido ai sensi delle tabelle C, E e F annesse al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni. L'assegno supplementare č aggiuntivo rispetto al trattamento giā spettante alle predette vedove.
        2. Con decorrenza dal 1^ gennaio 1994, agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui al comma 1, che abbiano convissuto con il genitore prestandogli assistenza, č concesso alla morte del genitore e su loro domanda, un assegno pari al 40 per cento degli assegni di cui il grande invalido fruiva in vita ai sensi delle tabelle C, E e F annesse al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni.


Art. 7.

        1. I miglioramenti economici di cui agli articoli 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio dai competenti dipartimenti provinciali del tesoro, che hanno in carico la partita di pensione del grande invalido, con decorrenza dal 1^ gennaio 2002.
        2. I miglioramenti di cui alla presente legge beneficiano dell'adeguamento automatico di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.
        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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