XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1440




        Onorevoli Colleghi! - Il procuratore nazionale antimafia (PNA) è notoriamente il massimo organo giudiziario deputato dal legislatore (decreto-legge n. 367 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 1992) a garantire il coordinamento investigativo e ad assicurare la completezza e la tempestività delle indagini in tema di criminalità organizzata mafiosa (articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale).
        Così l'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nel delineare le funzioni del PNA in relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, citato, statuisce:

            che "il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento (...) e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni" (comma 2);

            che il PNA "impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine" <comma 3, lettera f)>;

            che il PNA "riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento" <comma 3, lettera g)>;

            che il PNA "dispone con decreto motivato (...) l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della (...) perdurante e ingiustificata inerzia nelle attività di indagine..." <comma 3, lettera h)>.

        Il PNA, quindi, si pone al "vertice" dell'apparato repressivo predisposto per il contrasto alla criminalità organizzata mafiosa ed è composto dalle direzioni distrettuali antimafia - uffici investiti dei compiti di indagine preliminare - e dalla Direzione nazionale antimafia - ufficio di coordinamento collocato nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione (articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario) e sul quale il Procuratore generale esercita la propria vigilanza.
        Alla luce di quanto illustrato, ferma restando l'esigenza di un intervento legislativo di più ampio respiro, strettamente orientato a rendere più efficace l'intervento del PNA, appare estremamente opportuno procedere a talune modifiche della disciplina vigente al fine di eliminare quelle anomalie che oggettivamente si pongono in contrasto con il ruolo complessivo e generale assegnato al PNA dal legislatore.
        In particolare:

            attribuire al PNA il potere di risolvere i contrasti negativi o positivi insorti tra uffici del pubblico ministero di diversi distretti nell'ambito dei procedimenti per reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (attualmente l'articolo 54-ter del codice di procedura penale prevede che questo potere spetti al procuratore generale presso la Corte di cassazione e che il PNA abbia titolo solo alla formulazione di un parere);

            prevedere il parere obbligatorio del PNA ogni qualvolta i contrasti sopra citati siano intradistrettuali (attualmente l'articolo 54-ter del codice di procedura penale, nel disporre che spetta al procuratore generale presso la corte di appello il potere di risolvere i citati contrasti, non prevede alcuna possibilità di interlocuzione da parte del PNA e ne immagina il ruolo come mero destinatario conoscitivo del provvedimento adottato);

            attribuire al PNA il potere di avocazione nei casi di inerzia previsti dall'articolo 412 del codice di procedura penale (attualmente questo potere spetta solo al procuratore generale presso la corte di appello).

        Queste modifiche non farebbero altro che ricondurre armonicamente i poteri di cui sopra nello specifico alveo ordinamentale previsto dal legislatore in tema di criminalità organizzata e di certo darebbero corso ad una attribuzione al PNA di poteri e competenze che costituirebbero soltanto una diretta ed effettiva estrinsecazione di quelle sue funzioni di coordinamento e di impulso, già esercitabili nei confronti dei procuratori ditrettuali antimafia, al fine di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni e così garantire l'effettività dell'esercizio dell'azione penale.




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