XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1440
Onorevoli Colleghi! - Il procuratore nazionale
antimafia (PNA) è notoriamente il massimo organo giudiziario
deputato dal legislatore (decreto-legge n. 367 del 1991,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 1992) a
garantire il coordinamento investigativo e ad assicurare la
completezza e la tempestività delle indagini in tema di
criminalità organizzata mafiosa (articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale).
Così l'articolo 371-bis del codice di procedura
penale, nel delineare le funzioni del PNA in relazione ai
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma
3-bis, citato, statuisce:
che "il procuratore nazionale antimafia esercita
funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali
al fine di rendere effettivo il coordinamento (...) e di
assicurare la completezza e la tempestività delle
investigazioni" (comma 2);
che il PNA "impartisce ai procuratori distrettuali
specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o
risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali
realizzare il coordinamento nell'attività di indagine" <comma
3, lettera f)>;
che il PNA "riunisce i procuratori distrettuali
interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le
direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito
di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento" <comma
3, lettera g)>;
che il PNA "dispone con decreto motivato (...)
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei
delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando
non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di
promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è
stato possibile a causa della (...) perdurante e
ingiustificata inerzia nelle attività di indagine..." <comma
3, lettera h)>.
Il PNA, quindi, si pone al "vertice" dell'apparato
repressivo predisposto per il contrasto alla criminalità
organizzata mafiosa ed è composto dalle direzioni distrettuali
antimafia - uffici investiti dei compiti di indagine
preliminare - e dalla Direzione nazionale antimafia - ufficio
di coordinamento collocato nell'ambito della procura generale
presso la Corte di cassazione (articolo 76-bis
dell'ordinamento giudiziario) e sul quale il Procuratore
generale esercita la propria vigilanza.
Alla luce di quanto illustrato, ferma restando l'esigenza
di un intervento legislativo di più ampio respiro,
strettamente orientato a rendere più efficace l'intervento del
PNA, appare estremamente opportuno procedere a talune
modifiche della disciplina vigente al fine di eliminare quelle
anomalie che oggettivamente si pongono in contrasto con il
ruolo complessivo e generale assegnato al PNA dal
legislatore.
In particolare:
attribuire al PNA il potere di risolvere i contrasti
negativi o positivi insorti tra uffici del pubblico ministero
di diversi distretti nell'ambito dei procedimenti per reati di
cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale (attualmente l'articolo 54-ter del
codice di procedura penale prevede che questo potere spetti al
procuratore generale presso la Corte di cassazione e che il
PNA abbia titolo solo alla formulazione di un parere);
prevedere il parere obbligatorio del PNA ogni qualvolta
i contrasti sopra citati siano intradistrettuali (attualmente
l'articolo 54-ter del codice di procedura penale, nel
disporre che spetta al procuratore generale presso la corte di
appello il potere di risolvere i citati contrasti, non prevede
alcuna possibilità di interlocuzione da parte del PNA e ne
immagina il ruolo come mero destinatario conoscitivo del
provvedimento adottato);
attribuire al PNA il potere di avocazione nei casi di
inerzia previsti dall'articolo 412 del codice di procedura
penale (attualmente questo potere spetta solo al procuratore
generale presso la corte di appello).
Queste modifiche non farebbero altro che ricondurre
armonicamente i poteri di cui sopra nello specifico alveo
ordinamentale previsto dal legislatore in tema di criminalità
organizzata e di certo darebbero corso ad una attribuzione al
PNA di poteri e competenze che costituirebbero soltanto una
diretta ed effettiva estrinsecazione di quelle sue funzioni di
coordinamento e di impulso, già esercitabili nei confronti dei
procuratori ditrettuali antimafia, al fine di assicurare la
completezza e la tempestività delle investigazioni e così
garantire l'effettività dell'esercizio dell'azione penale.