XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1440




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 54, comma 2, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo le parole: "il procuratore generale presso la Corte di cassazione" sono inserite le seguenti: "o il procuratore nazionale antimafia";

                b) dopo le parole: "il procuratore generale" sono inserite le seguenti: "o il procuratore nazionale antimafia";

        2. All'articolo 54-bis, comma 2, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo le parole: "il procuratore generale presso la Corte di cassazione" sono inserite le seguenti: "o il procuratore nazionale antimafia";

                b) dopo le parole: "Il procuratore generale" sono inserite le seguenti: "o il procuratore nazionale antimafia".

        3. All'articolo 54-ter, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) le parole: "se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia" sono sostituite dalle seguenti: "e sia insorto tra uffici del pubblico ministero di distretti diversi, provvede il procuratore nazionale antimafia";

                b) le parole da: "se spetta al procuratore generale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia".

Art. 2.

        1. All'articolo 412 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Il procuratore generale presso la corte di appello" sono inserite le seguenti: ", o il procuratore nazionale antimafia nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,";

                b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Il procuratore generale" sono inserite le seguenti: ", o il procuratore nazionale antimafia nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,";

                c) al comma 2, dopo le parole: "Il procuratore generale" sono inserite le seguenti: ", o il procuratore nazionale antimafia nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,".


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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