XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1440
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 54, comma 2, del codice di procedura
penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "il procuratore generale presso
la Corte di cassazione" sono inserite le seguenti: "o il
procuratore nazionale antimafia";
b) dopo le parole: "il procuratore generale" sono
inserite le seguenti: "o il procuratore nazionale
antimafia";
2. All'articolo 54-bis, comma 2, del codice di
procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "il procuratore generale presso
la Corte di cassazione" sono inserite le seguenti: "o il
procuratore nazionale antimafia";
b) dopo le parole: "Il procuratore generale" sono
inserite le seguenti: "o il procuratore nazionale
antimafia".
3. All'articolo 54-ter, comma 1, del codice di
procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "se la decisione spetta al
procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi
provvede sentito il procuratore nazionale antimafia" sono
sostituite dalle seguenti: "e sia insorto tra uffici del
pubblico ministero di distretti diversi, provvede il
procuratore nazionale antimafia";
b) le parole da: "se spetta al procuratore
generale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "se la decisione spetta al procuratore generale
presso la corte di appello, questi provvede sentito il
procuratore nazionale antimafia".
Art. 2.
1. All'articolo 412 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Il
procuratore generale presso la corte di appello" sono inserite
le seguenti: ", o il procuratore nazionale antimafia nei
procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51,
comma 3-bis,";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
"Il procuratore generale" sono inserite le seguenti: ", o il
procuratore nazionale antimafia nei procedimenti per taluno
dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,";
c) al comma 2, dopo le parole: "Il procuratore
generale" sono inserite le seguenti: ", o il procuratore
nazionale antimafia nei procedimenti per taluno dei reati
indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,".
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.