XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1435
Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di ammodernamento
della pubblica amministrazione rende sempre più necessario
pensare ad iniziative intese a facilitare lo scambio di
esperienze e di professionalità tra pubblico e privato, sia in
sede nazionale sia in sede internazionale.
Una dirigenza pubblica moderna e capace di far fronte alle
nuove missioni istituzionali della pubblica amministrazione
rende improcrastinabile definire interventi normativi intesi a
realizzare sinergie e sviluppare scambi di esperienze e di
sapere fra pubblico e privato, facilitare la mobilità della
dirigenza, dei magistrati e degli avvocati dello Stato
all'esterno, il passaggio dalla funzione pubblica
internazionale a quella italiana e viceversa, consentire una
migliore utilizzazione dei dirigenti del ruolo unico e la
mobilità dalle imprese private alle organizzazioni
internazionali. A queste finalità risponde la presente
proposta di legge, che completa la predisposizione degli
strumenti normativi consentendo al nostro Paese di porsi su di
un piano di parità con altri partner, tra cui la
Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che hanno da
tempo fatto della mobilità interna ed internazionale un punto
di forza.
La proposta di legge, composta da sei articoli, in
particolare prevede:
Articolo 1.
Il comma 1 prevede la possibilità, per i dirigenti delle
pubbliche amministrazioni e per quelli appartenenti alla
carriera diplomatica, di essere collocati in aspettativa
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,
per lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni,
soggetti privati, enti pubblici economici, organismi pubblici
o privati anche in ambito internazionale.
Il comma 2 estende le stesse disposizioni ai segretari
comunali e provinciali a disposizione dell'apposito albo.
Il comma 3 prevede la possibilità, per i dirigenti a
disposizione del ruolo unico previsto dall'articolo 6, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e per tutti gli altri
dirigenti in disponibilità e privi di incarico, di essere
collocati a richiesta in aspettativa senza assegni per i
medesimi incarichi di cui al comma 1.
Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della
qualifica posseduta e non è computabile ai fini della
progressione economica e del trattamento di quiescenza e di
previdenza (comma 4).
Il comma 5 detta i casi nei quali non può essere concessa
l'aspettativa.
Il comma 6, al fine di garantire l'imparzialità nei doveri
di ufficio, prevede, da un lato, che i dirigenti delle
pubbliche amministrazioni e le categorie di personale con
qualifica equiparata, al termine del periodo di aspettativa e
per i due anni successivi, non possano ricoprire incarichi che
comportino l'esercizio delle funzioni individuate nella
lettera a) del comma 5.
Il comma 7 prevede l'esclusione delle disposizioni
contenute nell'articolo per il personale militare e delle
Forze di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Articolo 2.
La norma intende facilitare l'utilizzazione dei dirigenti
collocati a disposizione del ruolo unico, consentendo anche
alle amministrazioni esterne al ruolo unico di poter
utilizzare, per specifici incarichi ed in via temporanea, gli
indicati dirigenti.
Articolo 3.
La norma intende assolvere all'esigenza di una migliore
definizione, nel nostro ordinamento, del trattamento giuridico
da riconoscere a coloro che sono chiamati ad incarichi presso
organismi internazionali.
Il comma 1 consente l'iscrizione al ruolo unico del
personale che, a seguito di superamento di concorso, ovvero di
prova selettiva a carattere competitivo, abbia svolto per
almeno quattro anni funzioni dirigenziali presso organismi
internazionali. L'iscrizione è subordinata alla prioritaria
esigenza di capienza nel ruolo unico.
Il comma 2 consente la partecipazione al concorso per
l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai cittadini italiani che hanno svolto servizio
continuativo per almeno quattro anni presso i citati organismi
internazionali.
Il comma 3 equipara sostanzialmente le esperienze svolte
in organismi internazionali per l'assolvimento di incarichi
per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea al
requisito del possesso di una specializzazione
post-universitaria (dottorati, master) previsto
dall'articolo 28, comma 2, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'accesso ai concorsi
per la dirigenza.
Articolo 4.
La norma è intesa a semplificare le procedure per il
collocamento fuori ruolo presso le organizzazioni
internazionali e gli Stati esteri del personale delle
pubbliche amministrazioni. Tale norma si affianca a quella
prevista dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001 intesa
a consentire lo scambio di esperienze amministrative tra
l'Italia, gli altri Paesi e le organizzazioni
internazionali.
Articolo 5.
La norma è diretta a consentire al cittadino italiano
dipendente di società private di svolgere, ove possieda i
requisiti necessari, incarichi presso enti o organismi
internazionali riconosciuti di interesse per l'Italia.
A tale fine viene istituito un apposito elenco presso il
Ministero degli affari esteri, in cui sono iscritte le società
che ne fanno richiesta.
Articolo 6.
L'articolo demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, l'individuazione degli enti, delle organizzazioni e
degli organismi internazionali, delle funzioni svolte presso
gli enti ed organismi internazionali, nonché di tutte le altre
modalità e procedure attuative previste nella proposta di
legge.
La proposta di legge non comporta oneri per la spesa
pubblica, come già accertato dalla Commissione bilancio del
Senato della Repubblica nella XIII legislatura in relazione
all'identico testo approvato all'unanimità, il 1^ marzo 2000,
dalla Commissione affari costituzionali in sede deliberante,
su iniziativa del Governo (a firma Amato-Bassanini). Le
disposizioni previste nei diversi articoli, invero, consentono
di raggiungere un equilibrio tra norme che prevedono oneri
seppur minimi e norme che, invece, consentono risparmi.
L'articolo 1, oltre a favorire una maggiore "mobilità" fra
le amministrazioni pubbliche, ha un chiaro intento di
contenimento della spesa. I commi 1 e 2, infatti, dispongono
l'interruzione dello stipendio ogni qualvolta il dirigente
accetti un incarico presso organismi privati nazionali ed
internazionali, oltre che presso amministrazioni diverse da
quella di appartenenza, previo collocamento in aspettativa
senza assegni.
Al fine di fornire una valutazione di massima dell'impatto
della norma si prendono a riferimento i dirigenti a
disposizione che hanno, presumibilmente, un maggiore interesse
ad altre forme di ricollocazione professionale. Attualmente,
risultano a disposizione del ruolo unico 43 dirigenti di prima
fascia e 51 dirigenti di seconda fascia, ai quali è
riconosciuto il trattamento economico fondamentale e, in
parte, anche il trattamento accessorio. Valutando, di media,
un onere di 100 milioni per dirigente, la spesa oggi
sopportata dallo Stato si aggira intorno ai 10 miliardi. Il
ricorso a tale disposizione consentirebbe di ridurre tale
onere, in proporzione al numero di dirigenti che faranno ad
essa riferimento. Si stimano, in via prudenziale, effetti
riduttivi del fabbisogno per circa 2 miliardi di lire in
ragione d'anno. I risparmi così raggiunti possono essere
utilizzati per coprire i maggiori oneri conseguenti ai nuovi
ingressi presso l'amministrazione pubblica, in attuazione
della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1.
Una valutazione condotta sulla base delle esperienze
realizzate dalla entrata in vigore del ruolo unico, conduce a
ritenere che i nuovi ingressi non siano destinati a superare
le 2-3 unità l'anno. Poiché la spesa media per dirigente si
colloca intorno a 100 milioni di lire annue, le somme
introitate ai sensi dell'articolo 1 sono ampiamente in grado
di coprire i maggiori oneri conseguenti all'attuazione
dell'articolo 3, comma 1.
Le rimanenti disposizioni sono a costo zero ed hanno un
comune carattere semplificatorio delle procedure previste.