XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1435




        Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di ammodernamento della pubblica amministrazione rende sempre più necessario pensare ad iniziative intese a facilitare lo scambio di esperienze e di professionalità tra pubblico e privato, sia in sede nazionale sia in sede internazionale.
        Una dirigenza pubblica moderna e capace di far fronte alle nuove missioni istituzionali della pubblica amministrazione rende improcrastinabile definire interventi normativi intesi a realizzare sinergie e sviluppare scambi di esperienze e di sapere fra pubblico e privato, facilitare la mobilità della dirigenza, dei magistrati e degli avvocati dello Stato all'esterno, il passaggio dalla funzione pubblica internazionale a quella italiana e viceversa, consentire una migliore utilizzazione dei dirigenti del ruolo unico e la mobilità dalle imprese private alle organizzazioni internazionali. A queste finalità risponde la presente proposta di legge, che completa la predisposizione degli strumenti normativi consentendo al nostro Paese di porsi su di un piano di parità con altri partner, tra cui la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che hanno da tempo fatto della mobilità interna ed internazionale un punto di forza.
        La proposta di legge, composta da sei articoli, in particolare prevede:


Articolo 1.

        Il comma 1 prevede la possibilità, per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni e per quelli appartenenti alla carriera diplomatica, di essere collocati in aspettativa previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni, soggetti privati, enti pubblici economici, organismi pubblici o privati anche in ambito internazionale.
        Il comma 2 estende le stesse disposizioni ai segretari comunali e provinciali a disposizione dell'apposito albo.
        Il comma 3 prevede la possibilità, per i dirigenti a disposizione del ruolo unico previsto dall'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e per tutti gli altri dirigenti in disponibilità e privi di incarico, di essere collocati a richiesta in aspettativa senza assegni per i medesimi incarichi di cui al comma 1.
        Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta e non è computabile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza (comma 4).
        Il comma 5 detta i casi nei quali non può essere concessa l'aspettativa.
        Il comma 6, al fine di garantire l'imparzialità nei doveri di ufficio, prevede, da un lato, che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni e le categorie di personale con qualifica equiparata, al termine del periodo di aspettativa e per i due anni successivi, non possano ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate nella lettera a) del comma 5.
        Il comma 7 prevede l'esclusione delle disposizioni contenute nell'articolo per il personale militare e delle Forze di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Articolo 2.

        La norma intende facilitare l'utilizzazione dei dirigenti collocati a disposizione del ruolo unico, consentendo anche alle amministrazioni esterne al ruolo unico di poter utilizzare, per specifici incarichi ed in via temporanea, gli indicati dirigenti.


Articolo 3.

        La norma intende assolvere all'esigenza di una migliore definizione, nel nostro ordinamento, del trattamento giuridico da riconoscere a coloro che sono chiamati ad incarichi presso organismi internazionali.
        Il comma 1 consente l'iscrizione al ruolo unico del personale che, a seguito di superamento di concorso, ovvero di prova selettiva a carattere competitivo, abbia svolto per almeno quattro anni funzioni dirigenziali presso organismi internazionali. L'iscrizione è subordinata alla prioritaria esigenza di capienza nel ruolo unico.
        Il comma 2 consente la partecipazione al concorso per l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo per almeno quattro anni presso i citati organismi internazionali.
        Il comma 3 equipara sostanzialmente le esperienze svolte in organismi internazionali per l'assolvimento di incarichi per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea al requisito del possesso di una specializzazione post-universitaria (dottorati, master) previsto dall'articolo 28, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'accesso ai concorsi per la dirigenza.


Articolo 4.

        La norma è intesa a semplificare le procedure per il collocamento fuori ruolo presso le organizzazioni internazionali e gli Stati esteri del personale delle pubbliche amministrazioni. Tale norma si affianca a quella prevista dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001 intesa a consentire lo scambio di esperienze amministrative tra l'Italia, gli altri Paesi e le organizzazioni internazionali.


Articolo 5.

        La norma è diretta a consentire al cittadino italiano dipendente di società private di svolgere, ove possieda i requisiti necessari, incarichi presso enti o organismi internazionali riconosciuti di interesse per l'Italia.
        A tale fine viene istituito un apposito elenco presso il Ministero degli affari esteri, in cui sono iscritte le società che ne fanno richiesta.


Articolo 6.

        L'articolo demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'individuazione degli enti, delle organizzazioni e degli organismi internazionali, delle funzioni svolte presso gli enti ed organismi internazionali, nonché di tutte le altre modalità e procedure attuative previste nella proposta di legge.
        La proposta di legge non comporta oneri per la spesa pubblica, come già accertato dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica nella XIII legislatura in relazione all'identico testo approvato all'unanimità, il 1^ marzo 2000, dalla Commissione affari costituzionali in sede deliberante, su iniziativa del Governo (a firma Amato-Bassanini). Le disposizioni previste nei diversi articoli, invero, consentono di raggiungere un equilibrio tra norme che prevedono oneri seppur minimi e norme che, invece, consentono risparmi.
        L'articolo 1, oltre a favorire una maggiore "mobilità" fra le amministrazioni pubbliche, ha un chiaro intento di contenimento della spesa. I commi 1 e 2, infatti, dispongono l'interruzione dello stipendio ogni qualvolta il dirigente accetti un incarico presso organismi privati nazionali ed internazionali, oltre che presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, previo collocamento in aspettativa senza assegni.
        Al fine di fornire una valutazione di massima dell'impatto della norma si prendono a riferimento i dirigenti a disposizione che hanno, presumibilmente, un maggiore interesse ad altre forme di ricollocazione professionale. Attualmente, risultano a disposizione del ruolo unico 43 dirigenti di prima fascia e 51 dirigenti di seconda fascia, ai quali è riconosciuto il trattamento economico fondamentale e, in parte, anche il trattamento accessorio. Valutando, di media, un onere di 100 milioni per dirigente, la spesa oggi sopportata dallo Stato si aggira intorno ai 10 miliardi. Il ricorso a tale disposizione consentirebbe di ridurre tale onere, in proporzione al numero di dirigenti che faranno ad essa riferimento. Si stimano, in via prudenziale, effetti riduttivi del fabbisogno per circa 2 miliardi di lire in ragione d'anno. I risparmi così raggiunti possono essere utilizzati per coprire i maggiori oneri conseguenti ai nuovi ingressi presso l'amministrazione pubblica, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1.
        Una valutazione condotta sulla base delle esperienze realizzate dalla entrata in vigore del ruolo unico, conduce a ritenere che i nuovi ingressi non siano destinati a superare le 2-3 unità l'anno. Poiché la spesa media per dirigente si colloca intorno a 100 milioni di lire annue, le somme introitate ai sensi dell'articolo 1 sono ampiamente in grado di coprire i maggiori oneri conseguenti all'attuazione dell'articolo 3, comma 1.
        Le rimanenti disposizioni sono a costo zero ed hanno un comune carattere semplificatorio delle procedure previste.




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