XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1435




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Disposizioni in materia di mobilità fra pubblico e
privato).

        1. I dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica, possono, a domanda, previa autorizzazione dell'amministrazione presso la quale prestano servizio, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi o attività presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, nell'ambito dell'eventuale limite numerico stabilito dai rispettivi ordinamenti. Il collocamento in aspettativa può avere una durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il dirigente appartenente al ruolo unico viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito del medesimo ruolo.
        2. I segretari comunali e provinciali che sono equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, e sono collocati nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza, possono, alle stesse condizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico o attività presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri enti o organismi pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale. Il collocamento in aspettativa può avere durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.
        3. I dirigenti a disposizione del ruolo unico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sono, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa ha la medesima durata indicata al comma 1.
        4. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e non è computabile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
        5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui ai commi 1 e 2, non può comunque essere disposta se:

                a) il personale è addetto a funzioni di vigilanza, di controllo, ovvero ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

                b) il personale è cessato, per qualsiasi motivo, dall'incarico per lo svolgimento delle funzioni individuate alla lettera a) da meno di due anni;

                c) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o compromettere il normale funzionamento, l'indipendenza e la neutralità del servizio pubblico.

        6. Al fine di garantire l'imparzialità nello svolgimento dei doveri d'ufficio al termine del periodo di aspettativa, il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
        7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Art. 2.

(Utilizzazione dei dirigenti a disposizione del ruolo
unico).

        1. I dirigenti del ruolo unico collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, possono essere temporaneamente utilizzati per lo svolgimento di specifici incarichi, anche da amministrazioni ed enti pubblici non rientranti nel ruolo unico, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente ricevente e previa autorizzazione e valutazione dell'utilità da parte del competente ufficio. Per il periodo dell'utilizzazione il trattamento economico fondamentale continua ad essere a carico del bilancio dello Stato.


Art. 3.

(Ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica
amministrazione).

        1. I cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano svolto per almeno quattro anni, a seguito di pubblico concorso, ovvero di prova selettiva a carattere competitivo, funzioni che richiedono qualifiche dirigenziali presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, possono, entro un anno dalla cessazione dell'incarico, presentare domanda di iscrizione al ruolo unico dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'iscrizione è subordinata alla valutazione della capienza nell'ambito della dotazione organica complessiva.
        2. I cittadini italiani che hanno maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, esperienze lavorative in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, possono partecipare al concorso per esami di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        3. Le esperienze di lavoro svolte per almeno due anni da cittadini italiani presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, in posizioni per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, sono equiparate ai titoli post-universitari richiesti dall'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la partecipazione al concorso per l'accesso alla dirigenza.


Art. 4.

(Semplificazione delle procedure di
collocamento fuori ruolo).

        1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, che non può superare le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

        2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla predetta legge n. 1114 del 1962, del trattamento di quiescenza e previdenza, ove non sia assicurato un corrispondente trattamento, nonché ai fini della valutazione dei titoli.


Art. 5.

(Accesso di dipendenti privati allo
svolgimento di incarichi ed attività
internazionali).

        1. E' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle società private che siano disposte a fornire proprio personale, di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi speciali nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
        2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le società interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

                a) l'area di attività in cui operano;

                b) gli enti od organismi internazionali di interesse;

                c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;

                d) l'impegno a consentire il collocamento in aspettativa al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti od organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

        3. Il dipendente di società iscritta nell'elenco di cui al comma 1 mantiene il posto di lavoro presso la società privata di provenienza, con collocamento in aspettativa senza assegni, qualora venga chiamato dallo Stato italiano, in virtù di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, a ricoprire presso enti, organismi internazionali o Stati esteri, posti o speciali incarichi riconosciuti di interesse per l'Italia o per l'Unione europea; la nomina deve essere motivata dalla carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile qualora il posto o l'incarico assuma il carattere della permanenza.


Art. 6.

(Disposizioni di attuazione).

        1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4 e 5, le funzioni svolte presso enti o organismi internazionali di cui all'articolo 3, comma 1, e definite le modalità e le procedure attuative della presente legge.


Art. 7

(Entrata in vigore)

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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