XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1435
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di mobilità fra pubblico e
privato).
1. I dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché
gli appartenenti alla carriera diplomatica, possono, a
domanda, previa autorizzazione dell'amministrazione presso la
quale prestano servizio, essere collocati in aspettativa senza
assegni per lo svolgimento di incarichi o attività presso
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, soggetti
privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o
privati operanti anche in sede internazionale, nell'ambito
dell'eventuale limite numerico stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Il collocamento in aspettativa può avere una
durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il
dirigente appartenente al ruolo unico viene collocato nella
posizione di disponibilità nell'ambito del medesimo
ruolo.
2. I segretari comunali e provinciali che sono equiparati
ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per
effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, e sono
collocati nella posizione di disponibilità nell'ambito
dell'albo di appartenenza, possono, alle stesse condizioni di
cui al comma 1, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, essere collocati in aspettativa senza assegni per
lo svolgimento di incarico o attività presso amministrazioni
diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti
pubblici economici ed altri enti o organismi pubblici o
privati, operanti anche in sede internazionale. Il
collocamento in aspettativa può avere durata da uno a sette
anni. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o
provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità
nell'ambito dell'albo di appartenenza.
3. I dirigenti a disposizione del ruolo unico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150,
sono, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo. Il periodo di aspettativa ha la medesima
durata indicata al comma 1.
4. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento
della qualifica posseduta, il riconoscimento dell'anzianità di
servizio e non è computabile ai fini della progressione
economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività presso
soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui ai
commi 1 e 2, non può comunque essere disposta se:
a) il personale è addetto a funzioni di vigilanza,
di controllo, ovvero ha stipulato contratti o formulato pareri
o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di
soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove
l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il
divieto si estende anche al caso in cui le predette attività
istituzionali abbiano interessato imprese che, anche
indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
b) il personale è cessato, per qualsiasi motivo,
dall'incarico per lo svolgimento delle funzioni individuate
alla lettera a) da meno di due anni;
c) il personale intende svolgere attività in
organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro
attività, in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o compromettere il normale funzionamento,
l'indipendenza e la neutralità del servizio pubblico.
6. Al fine di garantire l'imparzialità nello svolgimento
dei doveri d'ufficio al termine del periodo di aspettativa, il
dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire
incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni
individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare e
delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
Art. 2.
(Utilizzazione dei dirigenti a disposizione del ruolo
unico).
1. I dirigenti del ruolo unico collocati a disposizione
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n.
150, possono essere temporaneamente utilizzati per lo
svolgimento di specifici incarichi, anche da amministrazioni
ed enti pubblici non rientranti nel ruolo unico, su richiesta
dell'amministrazione o dell'ente ricevente e previa
autorizzazione e valutazione dell'utilità da parte del
competente ufficio. Per il periodo dell'utilizzazione il
trattamento economico fondamentale continua ad essere a carico
del bilancio dello Stato.
Art. 3.
(Ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica
amministrazione).
1. I cittadini italiani forniti di idoneo titolo di
studio universitario, che abbiano svolto per almeno quattro
anni, a seguito di pubblico concorso, ovvero di prova
selettiva a carattere competitivo, funzioni che richiedono
qualifiche dirigenziali presso enti od organismi
internazionali, anche a carattere regionale, possono, entro un
anno dalla cessazione dell'incarico, presentare domanda di
iscrizione al ruolo unico dei dirigenti di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'iscrizione è
subordinata alla valutazione della capienza nell'ambito della
dotazione organica complessiva.
2. I cittadini italiani che hanno maturato con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi
internazionali, anche a carattere regionale, esperienze
lavorative in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea, possono
partecipare al concorso per esami di cui all'articolo 28,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. Le esperienze di lavoro svolte per almeno due anni da
cittadini italiani presso enti od organismi internazionali,
anche a carattere regionale, in posizioni per le quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea, sono equiparate
ai titoli post-universitari richiesti dall'articolo 28, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per la partecipazione al concorso per l'accesso alla
dirigenza.
Art. 4.
(Semplificazione delle procedure di
collocamento fuori ruolo).
1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, con decreto
dell'amministrazione interessata, di concerto con il Ministero
degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle
finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego
o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi
presso enti od organismi internazionali, anche a carattere
regionale, nonché esercitare funzioni, anche di carattere
continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori
ruolo, che non può superare le cinquecento unità, è disposto
per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere
rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta
scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni".
2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo dalle
amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 1 della
legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente
più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza,
il servizio prestato presso enti, organizzazioni
internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini
della progressione della carriera, dell'attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità
stabilite dalla predetta legge n. 1114 del 1962, del
trattamento di quiescenza e previdenza, ove non sia assicurato
un corrispondente trattamento, nonché ai fini della
valutazione dei titoli.
Art. 5.
(Accesso di dipendenti privati allo
svolgimento di incarichi ed attività
internazionali).
1. E' istituito, presso il Ministero degli affari
esteri, un elenco per l'iscrizione delle società private che
siano disposte a fornire proprio personale, di cittadinanza
italiana, per ricoprire posti o incarichi speciali nell'ambito
delle organizzazioni internazionali.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le
società interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri
le richieste di iscrizione indicando espressamente:
a) l'area di attività in cui operano;
b) gli enti od organismi internazionali di
interesse;
c) i settori professionali ed il numero massimo di
candidati che intendono fornire;
d) l'impegno a consentire il collocamento in
aspettativa al proprio personale chiamato a ricoprire posti o
incarichi presso enti od organismi internazionali, con
eventuale indicazione della durata massima
dell'aspettativa.
3. Il dipendente di società iscritta nell'elenco di cui al
comma 1 mantiene il posto di lavoro presso la società privata
di provenienza, con collocamento in aspettativa senza assegni,
qualora venga chiamato dallo Stato italiano, in virtù di
professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche
possedute, a ricoprire presso enti, organismi internazionali o
Stati esteri, posti o speciali incarichi riconosciuti di
interesse per l'Italia o per l'Unione europea; la nomina deve
essere motivata dalla carenza, alle dipendenze della pubblica
amministrazione, di personale che disponga di analoghe
caratteristiche e può essere disposta solo a tempo
determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile qualora
il posto o l'incarico assuma il carattere della permanenza.
Art. 6.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli
organismi internazionali ai quali si applicano le disposizioni
degli articoli 1, 3, 4 e 5, le funzioni svolte presso enti o
organismi internazionali di cui all'articolo 3, comma 1, e
definite le modalità e le procedure attuative della presente
legge.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.