XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1434




        Onorevoli Colleghi! - La disciplina complessiva dell'attività venatoria, con significative modifiche alla legge n. 157 del 1992, è ormai auspicata da più parti, anche se con ottiche diverse, e ad essa si dovrà far luogo con organici e meditati provvedimenti.
        Si pone, però, in maniera improcastinabile l'esigenza di attivare in capo alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la concreta facoltà di attuare la normativa europea mediante l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi ovviamente alle prescrizioni dell'articolo 9 ed ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva stessa.
        Da questa esigenza scaturisce la presente proposta di legge, la quale, come espressamente è detto, parte dal presupposto - per l'applicazione delle deroghe - che non vi siano altre adeguate condizioni per il raggiungimento delle finalità contemplate nella direttiva europea.
        La proposta di legge, strutturata per semplicità in un solo articolo, prevede il coinvolgimento dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o degli istituti parificati e stabilisce che le deroghe non possono riguardare specie delle quali sia stata dichiarata la grave diminuzione della consistenza numerica.
        Al comma 2 la proposta contempla l'elencazione analitica dei contenuti degli emanandi provvedimenti di deroga e la necessità della loro motivazione. Il comma 5 prevede l'obbligo della presentazione da parte delle regioni e province autonome di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'applicazione delle deroghe, ai fini del necessario monitoraggio e della eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.




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