XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1434
Onorevoli Colleghi! - La disciplina complessiva
dell'attività venatoria, con significative modifiche alla
legge n. 157 del 1992, è ormai auspicata da più parti, anche
se con ottiche diverse, e ad essa si dovrà far luogo con
organici e meditati provvedimenti.
Si pone, però, in maniera improcastinabile l'esigenza di
attivare in capo alle regioni ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano la concreta facoltà di attuare la
normativa europea mediante l'esercizio delle deroghe previste
dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
conformandosi ovviamente alle prescrizioni dell'articolo 9 ed
ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della
direttiva stessa.
Da questa esigenza scaturisce la presente proposta di
legge, la quale, come espressamente è detto, parte dal
presupposto - per l'applicazione delle deroghe - che non vi
siano altre adeguate condizioni per il raggiungimento delle
finalità contemplate nella direttiva europea.
La proposta di legge, strutturata per semplicità in un
solo articolo, prevede il coinvolgimento dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica o degli istituti parificati e
stabilisce che le deroghe non possono riguardare specie delle
quali sia stata dichiarata la grave diminuzione della
consistenza numerica.
Al comma 2 la proposta contempla l'elencazione analitica
dei contenuti degli emanandi provvedimenti di deroga e la
necessità della loro motivazione. Il comma 5 prevede l'obbligo
della presentazione da parte delle regioni e province autonome
di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
ministri sull'applicazione delle deroghe, ai fini del
necessario monitoraggio e della eventuale adozione di
ulteriori provvedimenti.