XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1434




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

            "Art. 19-bis (Regime di deroga). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 ed ai princìpi e alle finalità stabiliti dagli articoli 1 e 2 della stessa direttiva, nonché alle norme della presente legge.
            2. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere previste, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, ai sensi di quanto indicato dall'articolo 9 della citata direttiva 79/409/CEE, e devono recare le seguenti indicazioni:

                a) le specie che ne formano oggetto;

                b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;

                c) i soggetti abilitati;

                d) le circostanze di tempo e di luogo del prelievo;

                e) il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo stabilito;

                f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto, nonché gli ulteriori organi incaricati della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.

            3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o istituti riconosciuti a livello regionale e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
            4. La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 4.
            5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione e provincia autonoma trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, e, per suo tramite, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione delle Comunità europee la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della citata direttiva 79/409/CEE.".



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