XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1434
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, è inserito il seguente:
"Art. 19-bis (Regime di deroga). - 1. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano,
nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio delle deroghe
previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 9 ed ai princìpi e alle finalità stabiliti dagli
articoli 1 e 2 della stessa direttiva, nonché alle norme della
presente legge.
2. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere
previste, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, ai
sensi di quanto indicato dall'articolo 9 della citata
direttiva 79/409/CEE, e devono recare le seguenti
indicazioni:
a) le specie che ne formano oggetto;
b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo
autorizzati;
c) i soggetti abilitati;
d) le circostanze di tempo e di luogo del
prelievo;
e) il numero dei capi complessivamente prelevabili
nel periodo stabilito;
f) i controlli e le forme di vigilanza cui il
prelievo è soggetto, nonché gli ulteriori organi incaricati
della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per
periodi determinati sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica o istituti riconosciuti a livello regionale e non
possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza
numerica sia in grave diminuzione.
4. La disciplina delle condizioni e delle modalità
di applicazione delle deroghe si applica anche alla cattura di
esemplari di specie protette per la cessione ai fini di
richiamo di cui all'articolo 4, comma 4.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione
e provincia autonoma trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, e, per suo tramite, al Ministro per gli affari
regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali,
al Ministro per le politiche comunitarie nonché all'Istituto
nazionale per la fauna selvatica una relazione sull'attuazione
delle deroghe di cui al presente articolo. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette
annualmente alla Commissione delle Comunità europee la
relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della citata
direttiva 79/409/CEE.".