XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1433
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone di eliminare le ultime frange di precariato
all'interno della scuola. Sono ormai maturi i tempi per una
sistemazione definitiva degli insegnanti della religione
cattolica. Si porta così a compimento un processo di
razionalizzazione del reclutamento del personale docente
iniziato con la legge n. 270 del 1982.
Oggi con le mutate condizioni politiche, vengono meno i
pregiudizi del passato di alcuni gruppi parlamentari nei
confronti dell'insegnamento della religione cattolica.
Si può procedere serenamente all'elaborazione di una legge
che consideri l'insegnamento della religione cattolica
indispensabile all'interno del tessuto produttivo della
scuola, perché elemento fondamentale della cultura
italiana.
E' ormai tempo che anche per gli insegnanti della
religione cattolica si instauri un rapporto stabile con la
pubblica amministrazione. Come per tutti i docenti, anche per
loro il rapporto di lavoro sarà regolato dalle principali
norme oggi vigenti: il testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, la legge 18 marzo 1968, n. 249, i decreti del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, 10 aprile
1987, n. 209, e 23 agosto 1988, n. 399, i contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto scuola.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede
l'istituzione e le modalità di amministrazione dei ruoli
provinciali degli insegnanti della religione cattolica per le
scuole di ogni ordine e grado, nonché il relativo
inquadramento.
L'articolo 2, in conformità al disposto della legge n. 270
del 1982 e del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,
n. 417, disciplina il reclutamento del personale docente, nel
rispetto dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e la Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985. Si
introduce un meccanismo di reclutamento per soli titoli, che
oltre a tenere conto del nulla osta dell'ordinario diocesano e
dei titoli previsti dalla normativa vigente in materia,
richiede la maturazione di una esperienza di servizio, per il
tipo di graduatoria richiesta, almeno biennale.
L'articolo 4 sana definitivamente l'incomprensibile
situazione giuridica degli insegnanti che all'atto della firma
della citata Intesa avevano cinque anni di servizio. Essi
usufruiscono già da quasi venti anni di tutti i diritti del
personale di ruolo: ricostruzione di carriera ed ogni altro
trattamento previsto per il personale docente. Tuttavia, sono
soggetti ogni anno al rinnovo della nomina ed alle relative
incombenze burocratiche. Gli insegnanti forniti di titolo
devono essere immessi nei costituendi ruoli; per gli altri,
sprovvisti di diploma, dovranno essere organizzati dei corsi
speciali ai fini del conseguimento del relativo titolo.
Sicuramente nessuno potrà mettere in dubbio la professionalità
maturata da questi docenti con almeno venti anni di attività
didattiche e nessuno mai potrà pensare che non siano più
idonei all'insegnamento.
L'articolo 5 prevede la compilazione delle graduatorie,
oltre che provinciali anche di circolo e d'istituto, con
l'individuazione di due fasce.
L'articolo 6 regolamenta la mobilità territoriale e
professionale.
Minimi saranno gli oneri a carico dello Stato per
l'attuazione della legge, proponendosi essa la sistemazione
giuridica di personale già effettivamente in servizio e
regolarmente retribuito.