XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1433




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di eliminare le ultime frange di precariato all'interno della scuola. Sono ormai maturi i tempi per una sistemazione definitiva degli insegnanti della religione cattolica. Si porta così a compimento un processo di razionalizzazione del reclutamento del personale docente iniziato con la legge n. 270 del 1982.
        Oggi con le mutate condizioni politiche, vengono meno i pregiudizi del passato di alcuni gruppi parlamentari nei confronti dell'insegnamento della religione cattolica.
        Si può procedere serenamente all'elaborazione di una legge che consideri l'insegnamento della religione cattolica indispensabile all'interno del tessuto produttivo della scuola, perché elemento fondamentale della cultura italiana.
        E' ormai tempo che anche per gli insegnanti della religione cattolica si instauri un rapporto stabile con la pubblica amministrazione. Come per tutti i docenti, anche per loro il rapporto di lavoro sarà regolato dalle principali norme oggi vigenti: il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la legge 18 marzo 1968, n. 249, i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, 10 aprile 1987, n. 209, e 23 agosto 1988, n. 399, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'istituzione e le modalità di amministrazione dei ruoli provinciali degli insegnanti della religione cattolica per le scuole di ogni ordine e grado, nonché il relativo inquadramento.
        L'articolo 2, in conformità al disposto della legge n. 270 del 1982 e del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, disciplina il reclutamento del personale docente, nel rispetto dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985. Si introduce un meccanismo di reclutamento per soli titoli, che oltre a tenere conto del nulla osta dell'ordinario diocesano e dei titoli previsti dalla normativa vigente in materia, richiede la maturazione di una esperienza di servizio, per il tipo di graduatoria richiesta, almeno biennale.
        L'articolo 4 sana definitivamente l'incomprensibile situazione giuridica degli insegnanti che all'atto della firma della citata Intesa avevano cinque anni di servizio. Essi usufruiscono già da quasi venti anni di tutti i diritti del personale di ruolo: ricostruzione di carriera ed ogni altro trattamento previsto per il personale docente. Tuttavia, sono soggetti ogni anno al rinnovo della nomina ed alle relative incombenze burocratiche. Gli insegnanti forniti di titolo devono essere immessi nei costituendi ruoli; per gli altri, sprovvisti di diploma, dovranno essere organizzati dei corsi speciali ai fini del conseguimento del relativo titolo. Sicuramente nessuno potrà mettere in dubbio la professionalità maturata da questi docenti con almeno venti anni di attività didattiche e nessuno mai potrà pensare che non siano più idonei all'insegnamento.
        L'articolo 5 prevede la compilazione delle graduatorie, oltre che provinciali anche di circolo e d'istituto, con l'individuazione di due fasce.
        L'articolo 6 regolamenta la mobilità territoriale e professionale.
        Minimi saranno gli oneri a carico dello Stato per l'attuazione della legge, proponendosi essa la sistemazione giuridica di personale già effettivamente in servizio e regolarmente retribuito.




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