XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1433
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono istituiti i ruoli provinciali degli insegnanti
della religione cattolica sia per la scuola materna ed
elementare sia per la scuola secondaria.
2. L'inquadramento nei ruoli di cui al comma 1 del
presente articolo, è disposto secondo i criteri di anzianità
di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente
articolo, ivi compresa la determinazione delle relative
dotazioni organiche, si applicano le disposizioni stabilite
dalla parte III, titolo I, capo II, sezione II, del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 2.
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della
religione cattolica della scuola materna ed elementare e della
scuola secondaria ha luogo mediante concorso per titoli di
studio accademici, scientifici e professionali.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con frequenza
triennale. All'indizione di tali concorsi si provvede con
bando emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
3. La determinazione dei posti è effettuata dal dirigente
dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio,
all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero
dei posti disponibili e vacanti accertato per ciascuno dei tre
anni scolastici per i quali il concorso è espletato.
4. Le graduatorie relative ai concorsi sia per la scuola
materna ed elementare sia per la scuola secondaria hanno
validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.
5. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente
articolo sono richiesti i seguenti requisiti:
a) il nulla osta di un ordinario diocesano, come
previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e
dal punto 2.5 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica
istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, firmata il 14 dicembre 1985 e resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
751;
b) il possesso di uno dei titoli accademici di
qualificazione professionale per l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, previsti ai punti
4.3 e 4.4 dell'Intesa di cui alla lettera a) del
presente comma, rilasciati dalle facoltà e dagli istituti
abilitati, e comunicati dalla Conferenza episcopale italiana
ai sensi del punto 4.5 della medesima Intesa;
c) un servizio di insegnamento della religione
cattolica negli istituti e scuole statali di ogni ordine e
grado, svolto sulla base del titolo di studio richiesto per
l'accesso ai ruoli, prestato per almeno trecentosessanta
giorni, anche non continuativi nel triennio precedente,
considerandosi cumulabili sia i servizi prestati nella scuola
materna ed elementare sia i servizi prestati nelle scuole e
negli istituti di istruzione secondaria.
6. Le graduatorie di cui al comma 4 hanno carattere
permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tale
fine, nei concorsi successivi al primo, i nuovi concorrenti
sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio
complessivo, mentre i concorrenti non ancora nominati hanno
diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la
modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli,
relativi all'attività didattica ed educativa, nonché
culturale, acquisiti entro il termine di presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
7. Le graduatorie relative sono compilate sulla base del
punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di
valutazione dei titoli di cui al comma 1.
9. Le graduatorie compilate ai sensi del presente articolo
sono utilizzabili sino al loro esaurimento, nell'ordine in cui
i candidati vi risultano compresi.
10. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza
dalla relativa graduatoria.
11. Ai fini dell'espletamento di un anno di formazione da
parte degli insegnanti nominati in ruolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982,
n. 270.
Art. 3.
1. Le commissioni esaminatrici dei titoli di cui
all'articolo 2 sono costituite secondo modalità da definire
con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, previo accordo con la Conferenza episcopale
italiana.
Art. 4.
1. Gli insegnanti della religione cattolica che al termine
dell'anno scolastico 1985-1986 avevano maturato cinque anni di
servizio, come previsto al punto 4.6.2 dell'Intesa resa
esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985, n. 751, provvisti dei titoli di cui
all'articolo 2, comma 5, della presente legge, sono immessi in
ruolo. Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad
essere mantenuti in servizio i docenti sprovvisti di titolo
professionale.
2. I docenti sprovvisti di titolo, di cui al comma 1 del
presente articolo, conseguono il diploma per l'insegnamento
della religione cattolica al termine della frequenza degli
appositi corsi speciali organizzati dalle facoltà e dagli
istituti di istruzione, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
previo accordo con la Conferenza episcopale italiana e sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi ai corsi previsti dal comma 2 anche i
docenti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano in possesso del requisito di almeno 360 giorni di
servizio di insegnamento della religione cattolica.
Art. 5.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono istituite, per il conferimento delle
supplenze temporanee, specifiche graduatorie di circolo e di
istituto per l'insegnamento della religione cattolica.
2. Le graduatorie sono articolate in due fasce,
costituite, la prima, dagli insegnanti inclusi nella
graduatoria permanente provinciale prevista dall'articolo 2,
comma 4, e, la seconda, dagli insegnanti in possesso dei
requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma
5 del medesimo articolo 2.
3. Le modalità di presentazione delle domande sono
stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 6.
1. Gli insegnanti di religione cattolica, in possesso di
idoneità o abilitazione all'insegnamento per tipo di posto o
classe di concorso, partecipano alla mobilità professionale
prevista per il comparto scuole dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
2. La mobilità territoriale è realizzata a livello
provinciale e interprovinciale subordinatamente al
riconoscimento dell'idoneità rilasciata da un ordinario
diocesano della provincia richiesta.
3. All'insegnante di religione cattolica, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata
l'idoneità, si applicano le procedure di utilizzazione e di
mobilità previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.