XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1433




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono istituiti i ruoli provinciali degli insegnanti della religione cattolica sia per la scuola materna ed elementare sia per la scuola secondaria.
        2. L'inquadramento nei ruoli di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
        3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni stabilite dalla parte III, titolo I, capo II, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

        1. L'accesso ai ruoli del personale docente della religione cattolica della scuola materna ed elementare e della scuola secondaria ha luogo mediante concorso per titoli di studio accademici, scientifici e professionali.
        2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con frequenza triennale. All'indizione di tali concorsi si provvede con bando emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        3. La determinazione dei posti è effettuata dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio, all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato.
        4. Le graduatorie relative ai concorsi sia per la scuola materna ed elementare sia per la scuola secondaria hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.
        5. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo sono richiesti i seguenti requisiti:

                a) il nulla osta di un ordinario diocesano, come previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e dal punto 2.5 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 14 dicembre 1985 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

                b) il possesso di uno dei titoli accademici di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, previsti ai punti 4.3 e 4.4 dell'Intesa di cui alla lettera a) del presente comma, rilasciati dalle facoltà e dagli istituti abilitati, e comunicati dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del punto 4.5 della medesima Intesa;

                c) un servizio di insegnamento della religione cattolica negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, svolto sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi nel triennio precedente, considerandosi cumulabili sia i servizi prestati nella scuola materna ed elementare sia i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

        6. Le graduatorie di cui al comma 4 hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tale fine, nei concorsi successivi al primo, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli, relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, acquisiti entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
        7. Le graduatorie relative sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.
        8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli di cui al comma 1.
        9. Le graduatorie compilate ai sensi del presente articolo sono utilizzabili sino al loro esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultano compresi.
        10. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla relativa graduatoria.
        11. Ai fini dell'espletamento di un anno di formazione da parte degli insegnanti nominati in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270.


Art. 3.

        1. Le commissioni esaminatrici dei titoli di cui all'articolo 2 sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo con la Conferenza episcopale italiana.


Art. 4.

        1. Gli insegnanti della religione cattolica che al termine dell'anno scolastico 1985-1986 avevano maturato cinque anni di servizio, come previsto al punto 4.6.2 dell'Intesa resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, provvisti dei titoli di cui all'articolo 2, comma 5, della presente legge, sono immessi in ruolo. Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere mantenuti in servizio i docenti sprovvisti di titolo professionale.
        2. I docenti sprovvisti di titolo, di cui al comma 1 del presente articolo, conseguono il diploma per l'insegnamento della religione cattolica al termine della frequenza degli appositi corsi speciali organizzati dalle facoltà e dagli istituti di istruzione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo con la Conferenza episcopale italiana e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Sono ammessi ai corsi previsti dal comma 2 anche i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del requisito di almeno 360 giorni di servizio di insegnamento della religione cattolica.


Art. 5.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituite, per il conferimento delle supplenze temporanee, specifiche graduatorie di circolo e di istituto per l'insegnamento della religione cattolica.
        2. Le graduatorie sono articolate in due fasce, costituite, la prima, dagli insegnanti inclusi nella graduatoria permanente provinciale prevista dall'articolo 2, comma 4, e, la seconda, dagli insegnanti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 2.
        3. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 6.

        1. Gli insegnanti di religione cattolica, in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento per tipo di posto o classe di concorso, partecipano alla mobilità professionale prevista per il comparto scuole dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
        2. La mobilità territoriale è realizzata a livello provinciale e interprovinciale subordinatamente al riconoscimento dell'idoneità rilasciata da un ordinario diocesano della provincia richiesta.
        3. All'insegnante di religione cattolica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, si applicano le procedure di utilizzazione e di mobilità previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



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