XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1431




        Onorevoli Colleghi! - Il settore dell'aviazione civile - come è noto alla stessa opinione pubblica - non rappresenta al momento per il nostro Paese quel fattore di sviluppo e di progresso che gli compete.
        Inutile ricordare il ruolo da protagonista che l'aviazione civile, con le sue strutture e i suoi servizi, deve esercitare per il buon funzionamento dell'"Azienda Italia".
        Non a caso le strutture e i servizi dell'aviazione civile sono ritenuti unanimemente dagli esperti il primo biglietto da visita del nostro Paese per tutti i turisti e gli operatori economici e commerciali che lo visitano.
        La riforma del settore delle gestioni totali, pur disciplinata ed avviata ormai da anni, costituisce una problematica lasciata insoluta dai precedenti Governi.
        In un settore dinamico come i servizi aeroportuali, sempre in continua trasformazione ed evoluzione, il percorso della privatizzazione ha subìto colpevoli rallentamenti, laddove sarebbe stata opportuna una accelerazione per agganciare "l'Azienda Italia" al trend europeo.
        I ritardi nell'attuazione della privatizzazione del sistema aeroportuale, per agganciare l'Italia al trend europeo dell'intero settore, hanno determinato non solo gravi disservizi denunciati dai mass media, ma hanno provocato qualche volta anche una perdita di immagine del nostro Paese nel mondo.
        Le ragioni di questo ritardo nella riforma delle privatizzazioni nel nostro settore aeroportuale si ricollegano essenzialmente alla difficoltà di affermare nel nostro ordinamento quei princìpi di profonda trasformazione ispirati alle regole di libero mercato, ormai indiscussi e applicati in tutti i principali Paesi del mondo.
        In Italia questo settore è stato sempre suddito di logiche monopolistiche ed assistenziali, peraltro improduttive, sia per gli operatori del settore, sia per gli utilizzatori del servizio.
        Da qui l'esigenza di dare alla parte pubblica il ruolo che oggi le viene riconosciuto in tutto il mondo: ovvero regolare gli equilibri di mercato e presidiare la sicurezza e la qualità dei servizi resi all'utenza, anziché essere soggetto direttamente interessato alla gestione degli scali e alla realizzazione delle infrastrutture.
        Per comprendere le difficoltà incontrate nel definire compiutamente il percorso della privatizzazione del sistema aeroportuale, basta evidenziare che con la auspicata riforma l'amministrazione statale - oltre a rinunciare alla pretesa di svolgere compiti di gestione nel settore - trasferisce, senza drenare risorse per le finanze pubbliche statali, in favore di società partecipate per lo più da enti locali territoriali un importante patrimonio essenziale allo sviluppo economico e sociale dei bacini di traffico circostanti gli scali aeroportuali.
        Ne consegue che le società pubbliche titolate ad ottenere l'affidamento pluriennale della gestione dello scalo, o l'estensione dello stesso, potranno godere - nell'eventualità di una collocazione sul mercato dell'impresa aeroportuale - di un importante beneficio economico da utilizzare per investimenti produttivi, con significative ricadute economiche ed occupazionali.
        L'attuazione della riforma consente di raggiungere due importanti obiettivi:

            a) la razionalizzazione della gestione aeroportuale nel suo complesso, ispirata a schemi imprenditoriali rispetto ai quali la parte pubblica è chiamata a verificare il miglioramento della qualità dei servizi e l'abbattimento dei costi per l'utenza;

            b) la possibilità, da parte degli enti locali e territoriali, di avvalersi delle plusvalenze, determinate dalla valorizzazione societaria connessa all'affidamento pluriennale della gestione e alla estensione della stessa per investimenti produttivi.

        La proposta di legge è in grado di garantire l'accelerazione dei processi decisionali dell'intero settore aeroportuale, fornendo una adeguata risposta all'esigenza degli operatori del settore che da tempo hanno avviato procedure di privatizzazione degli scali, capaci di garantire importanti ricadute e benefìci per il sistema produttivo del Paese.
        In questo modo vengono scongiurate tutte quelle difficoltà che ad oggi hanno caratterizzato - e ancora sono presenti - la definizione dei procedimenti amministrativi di attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 521 del 1997, in materia di affidamento della gestione totale aeroportuale. Un principio introdotto dal legislatore nel 1993, attivato dall'autorità di Governo solo nel 1997 e ancora oggi non attuato, al quale la proposta di legge intende dare una risposta adeguata.
        L'articolo 1, comma 1, trasferisce ex lege la disponibilità dei beni demaniali aeroportuali all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) che, entro termini limitati, provvede, per la parte di interesse, ad affidarli in concessione alle imprese aeroportuali che ne hanno titolo poiché già autorizzate all'occupazione ed all'uso dei beni del sedime aeroportuale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997.
        Con tale norma verrebbero a superarsi le difficoltà opposte, da ultimo, dall'Agenzia del demanio nel trasferire i beni all'ENAC che, nonostante l'esito positivo di una conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate, nega la sottoscrizione del provvedimento in quanto ritiene preventivamente necessario individuare alcune aree di sedime, non connesse direttamente all'attività aeronautica, da intestare alla stessa Agenzia, potendo così svolgere un compito di valorizzazione dei beni per conto dello Stato. La tesi giuridica sostenuta dall'Agenzia è peraltro priva di pregio, in quanto secondo la normativa vigente solo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può dichiarare il sedime aeroportuale non più idoneo all'attività aeronautica. Inoltre verrebbero superate tutte le difficoltà istruttorie legate alla complessa, rigorosa e formale interpretazione data, nel tempo, alle norme del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 521 del 1997, per la corretta individuazione del soggetto avente titolo all'affidamento della gestione totale aeroportuale.
        L'articolo 1, comma 2, consente alla commissione interministeriale, da tempo insediata, di definire i propri lavori individuando correttamente le porzioni di sedime aeroportuale da trasferire alle società di gestione interessate. In tale sede potrebbe, se del caso, trovare composizione la pretesa avanzata dall'Agenzia del demanio senza però interferire con la fase costitutiva del rapporto concessorio, che verrebbe a precedere l'attività ricognitiva dell'ufficio commissariale.
        Inoltre per non perpetrare situazioni di discriminazioni tra i vari soggetti giuridici aventi titolo alla concessione del sedime aeroportuale, la norma permette di uniformare la scadenza della concessione. Al riguardo pare opportuno evidenziare che, con il sistema di leggi provvedimento, si sono, nel passato, favorite alcune situazioni rispetto ad altre. Infatti gli aeroporti di Roma, Milano, Bergamo, Venezia, Torino e Genova hanno con legge ottenuto la concessione per la gestione totale degli scali, con scadenza di volta in volta prorogata. Ad esempio, con l'ultima legge finanziaria la contestata scadenza della concessione in favore di Aeroporti di Roma al 2041 è stata, ex lege, fissata al 2044. Pertanto, nella consapevolezza che i differenti regimi giuridici del passato hanno fortemente favorito lo sviluppo di alcuni scali anche in ragione dei flussi di contributi pubblici per la realizzazione di infrastrutture, pare corretto oggi, nell'uniformare il sistema di gestione aeroportuale, non creare differenze del termine di scadenza della concessione tra i vari soggetti interessati.
        L'articolo 2, comma 1, individua, pur nel rispetto di alcune specificità correlate alle previsioni delle leggi provvedimento richiamate, un unico strumento di regolazione dei rapporti tra l'amministrazione concedente e l'impresa beneficiaria. Inoltre l'articolo, non abrogando comunque le procedure già previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 521 del 1997, fa esplicito riferimento alla possibilità che le società di gestione totale vengano ad uniformare la durata della concessione a quella già, ex lege, rilasciata ad Aeroporti di Roma.
        L'articolo 2, comma 2, individua una procedura estremamente semplificata per rendere efficace la convenzione che definisce il rapporto concessorio tra l'ENAC e la società di gestione aeroportuale. La convenzione viene sottoscritta tra le parti, approvata con delibera dal consiglio di amministrazione dell'ENAC ed inviata all'Autorità di governo e se, nei venti giorni successivi al ricevimento non ne viene richiesto il riesame, diventa operativa. L'efficacia della convenzione è subordinata al pagamento di un corrispettivo da parte dei soggetti interessati, per ogni anno di concessione rilasciata o di estensione della stessa in caso di gestori totali. Come misura di riferimento per determinare l'ammontare del corrispettivo, è indicata la percentuale del 10 per cento del canone dovuto all'ENAC, nell'anno 2000, dalle società di gestione aeroportuale. Tenuto conto che l'ENAC ha incassato, escluso quanto dovuto da Aeroporti di Roma, società non interessata al provvedimento in oggetto, circa lire 62.700.000.000 (confronta l'allegata tabella 1 dalla quale si rileva che 40 miliardi di lire sono a carico delle società di gestione totale - Bergamo, Genova, Linate, Malpensa, Torino, Venezia - e 22,7 miliardi di lire sono a carico delle società che hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997) per definire una concreta ipotesi di entrata, occorre moltiplicare il 10 per cento di tale importo per il numero degli anni della concessione. Se il numero degli anni di concessione per le società autorizzate ex articolo 17 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, è sempre 43, per le società di gestione totale il beneficio interessa esclusivamente il differenziale tra la data di scadenza della concessione definita dalla legge speciale di riferimento integrata dalla procedura ex articolo 17, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 521 del 1997, ed il 2044. Al riguardo è da segnalare, ad esempio, la situazione di Venezia che, in base alle previsioni del citato regolamento, ha ottenuto dall'ENAC l'estensione della concessione fino al 2027, e quindi sarebbe interessata al nuovo provvedimento per ulteriori 17 annualità, e la situazione di Milano Malpensa e Linate, che, avendo già ottenuto l'estensione al 2041, si avvarrebbero di 3 annualità ulteriori.
        Pare opportuno segnalare che il citato regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 521 del 1997 non prevede alcun corrispettivo e che, d'altra parte, un eccessivo drenaggio di risorse verrebbe ad incidere negativamente sull'effetto economico virtuoso della privatizzazione del sistema aeroportuale, che tende a garantire risorse agli attuali gestori, per lo più enti locali e territoriali, per ulteriori investimenti produttivi.
        L'articolo 3 prevede la conferma, per un arco di tempo determinato, dell'attuale misura del canone, quantificato nel 10 per cento dei diritti aeroportuali.
        L'articolo 4, in fine, reca la data di entrata in vigore della legge.

Tabella 1


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