XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1431
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Affidamento della gestione totale
aeroportuale).
1. I beni del demanio aeroportuale sono assegnati, in uso
gratuito, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC),
che, entro un mese, provvede all'affidamento in concessione
della gestione totale aeroportuale alle società autorizzate
all'occupazione ed all'uso dei beni del sedime demaniale
aeroportuale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente
articolo, nella consistenza demaniale risultante dalla
ricognizione effettuata dall'ufficio commissariale di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250, è rilasciata dall'ENAC, uniformando il termine
di scadenza a quello massimo definito per le concessioni di
gestione totale in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge previste da leggi speciali.
Art. 2.
(Convenzione).
1. La convenzione tipo per l'affidamento delle gestioni
aeroportuali di cui alla circolare del Ministero dei trasporti
e della navigazione 20 ottobre 1999, n. 12479, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 217 alla Gazzetta Ufficiale n.
292 del 14 dicembre 1999, regola, in quanto compatibili con i
regimi giuridici vigenti, l'affidamento di cui all'articolo 1,
comma 2, della presente legge, e, esaurita la procedura di cui
all'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre
1997, n. 521, l'ulteriore estensione della durata per gli
attuali gestori totali in base a legge speciale.
2. La convenzione di cui al comma 1 del presente articolo
è approvata con delibera dell'ENAC, che viene sottoposta al
controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250. L'efficacia della convenzione è
subordinata al versamento all'erario dello Stato, da parte del
concessionario della gestione totale aeroportuale, di un
importo pari al 10 per cento del canone annuo dovuto per
l'anno 2000 ai sensi del decreto del direttore generale del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze 22
dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20
del 26 gennaio 1999, per ogni anno di durata della concessione
rilasciata o di estensione della stessa.
Art. 3.
(Canoni).
1. Resta invariata per la durata di cinque anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
la misura dei canoni di concessione dovuti dalle società di
gestione aeroportuale ai sensi dell'articolo 1, comma
5-ter, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
351, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.