XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1429




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di dare risposta ai numerosi gravi problemi che affliggono un notevole numero di soggetti particolarmente svantaggiati e duramente colpiti nella propria integrità fisica e che sono i cosiddetti "stomizzati". Si intende con tale termine indicare tutti coloro ai quali è stato confezionato un nuovo collegamento, provvisorio o definitivo (neostoma), tra l'interno di un proprio organo cavo (laringe, intestino, vie urinarie, eccetera) e l'esterno del corpo. Tale condizione induce particolari esigenze e problemi di varia natura che, nel loro complesso, incidono sulla salute, sull'efficienza fisica e sulla qualità della vita dei soggetti che sono portatori di neostomìe.
        In particolare, essi hanno esigenze igieniche specifiche, hanno bisogno di materiale vario, personalizzato, compatibile con il proprio corpo (tubi, sacche, cannule, cateteri, eccetera). Hanno altresì bisogno di apparecchi e mezzi particolari (irrigatori, aspiratori, eccetera) indispensabili per mantenere pulite ed igienicamente a posto le stomìe.
        E' altresì ovvio che per poter avere cura del proprio corpo, essi hanno bisogno di tempi, spazi ed attrezzature diversi; è per questo che con la presente proposta di legge si prevede di rispondere a dette esigenze.
        Vi è infine la necessità di assicurare a tutti un adeguato servizio di riabilitazione e l'aiuto di personale specializzato, onde consentire loro di adeguarsi alle nuove condizioni che si determinano a seguito di interventi così demolitivi e che alterano in modo così drammatico lo svolgimento di funzioni vitali. A tale proposito non appare secondario il necessario supporto psicologico che va assicurato ai pazienti nelle prime fasi della nuova condizione al fine di aiutarli a renderla accettabile, cosa non facile né indolore!
        Un discorso a parte è stato fatto per i bambini stomizzati, per i quali i problemi si accrescono (basti pensare alla necessità di assicurare loro l'assistenza necessaria nelle ore di scuola), ma sui quali si può investire, nella certezza che essi saranno in grado di imparare presto e bene a superare la loro condizione di svantaggio.
        Volendo fare una breve sintesi dei contenuti della proposta di legge va detto che:

            l'articolo 1 ne definisce lo scopo ed il campo d'intervento;

            l'articolo 2 ne indica i soggetti destinatari;

            l'articolo 3 prevede che siano le aziende sanitarie locali (ASL) ad assicurare gli interventi a chi ne ha diritto attraverso appositi fondi del Servizio sanitario nazionale;

            l'articolo 4 definisce quali sono gli interventi da assicurare gratuitamente agli stomizzati;

            l'articolo 5 prevede che in ogni azienda sanitaria locale sia istituito un centro riabilitativo per gli stomizzati;

            l'articolo 6 affida al Governo il compito di definire una serie di prestazioni ed interventi da assicurare agli stomizzati;

            l'articolo 7 prevede una riduzione dell'orario di lavoro da assicurare agli stomizzati-lavoratori, al fine di consentire loro la cura del proprio corpo;

            l'articolo 8 prevede l'esonero dall'obbligo del servizio di leva per i figli degli stomizzati con invalidità superiore all'80 per cento;

            l'articolo 9 prevede il diploma di "esperto in stomaterapia" da conferire ai medici che hanno prestato servizio presso un centro riabilitativo e che abbiano superato un apposito esame di idoneità;

            l'articolo 10 prevede una specifica qualifica per gli infermieri professionali che si siano specializzati frequentando appositi corsi istituiti presso le scuole nazionali AISTOM e AIOSS;

            all'articolo 11, si prevede che alle visite collegiali per il riconoscimento dell'invalidità civile, effettuate a soggetti stomizzati, debba presenziare con diritto di voto uno specialista chirurgo o urologo o ORL appositamente designato dall'Associazione italiana stomizzati (AISTOM) nazionale;

            l'articolo 12 prevede una riduzione del canone sul consumo dell'acqua per gli stomizzati, tenendo conto dei maggiori consumi necessari a mantenere una condizione igienica ottimale;

            all'articolo 13 è prevista anche una riduzione della tassa sul cellulare in quanto si tiene conto del fatto che questo mezzo rappresenta, per questi soggetti, una necessità;

            all'articolo 14 si prevedono condizioni speciali per i detenuti stomizzati, che tengano conto delle loro particolari esigenze alimentari, igieniche e sanitarie;

            all'articolo 15 sono previste le tabelle delle invalidità per gli stomizzati;

            all'articolo 16 è prevista la concessione agli stomizzati di quattro mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro prestato (ciò per incentivare la loro permanenza in servizio);

            all'articolo 17 si prevede l'istituzione dell'apposito "nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili";

            all'articolo 18 si prevede che comunque protesi ed ausili debbano essere personalizzati e compatibili con i soggetti che devono riceverli e portarli;

            all'articolo 19 sono indicate le necessarie norme finanziarie.




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