XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1429
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone di dare risposta ai numerosi gravi problemi che
affliggono un notevole numero di soggetti particolarmente
svantaggiati e duramente colpiti nella propria integrità
fisica e che sono i cosiddetti "stomizzati". Si intende con
tale termine indicare tutti coloro ai quali è stato
confezionato un nuovo collegamento, provvisorio o definitivo
(neostoma), tra l'interno di un proprio organo cavo (laringe,
intestino, vie urinarie, eccetera) e l'esterno del corpo. Tale
condizione induce particolari esigenze e problemi di varia
natura che, nel loro complesso, incidono sulla salute,
sull'efficienza fisica e sulla qualità della vita dei soggetti
che sono portatori di neostomìe.
In particolare, essi hanno esigenze igieniche specifiche,
hanno bisogno di materiale vario, personalizzato, compatibile
con il proprio corpo (tubi, sacche, cannule, cateteri,
eccetera). Hanno altresì bisogno di apparecchi e mezzi
particolari (irrigatori, aspiratori, eccetera) indispensabili
per mantenere pulite ed igienicamente a posto le stomìe.
E' altresì ovvio che per poter avere cura del proprio
corpo, essi hanno bisogno di tempi, spazi ed attrezzature
diversi; è per questo che con la presente proposta di legge si
prevede di rispondere a dette esigenze.
Vi è infine la necessità di assicurare a tutti un adeguato
servizio di riabilitazione e l'aiuto di personale
specializzato, onde consentire loro di adeguarsi alle nuove
condizioni che si determinano a seguito di interventi così
demolitivi e che alterano in modo così drammatico lo
svolgimento di funzioni vitali. A tale proposito non appare
secondario il necessario supporto psicologico che va
assicurato ai pazienti nelle prime fasi della nuova condizione
al fine di aiutarli a renderla accettabile, cosa non facile né
indolore!
Un discorso a parte è stato fatto per i bambini
stomizzati, per i quali i problemi si accrescono (basti
pensare alla necessità di assicurare loro l'assistenza
necessaria nelle ore di scuola), ma sui quali si può
investire, nella certezza che essi saranno in grado di
imparare presto e bene a superare la loro condizione di
svantaggio.
Volendo fare una breve sintesi dei contenuti della
proposta di legge va detto che:
l'articolo 1 ne definisce lo scopo ed il campo
d'intervento;
l'articolo 2 ne indica i soggetti destinatari;
l'articolo 3 prevede che siano le aziende sanitarie
locali (ASL) ad assicurare gli interventi a chi ne ha diritto
attraverso appositi fondi del Servizio sanitario nazionale;
l'articolo 4 definisce quali sono gli interventi da
assicurare gratuitamente agli stomizzati;
l'articolo 5 prevede che in ogni azienda sanitaria
locale sia istituito un centro riabilitativo per gli
stomizzati;
l'articolo 6 affida al Governo il compito di definire
una serie di prestazioni ed interventi da assicurare agli
stomizzati;
l'articolo 7 prevede una riduzione dell'orario di lavoro
da assicurare agli stomizzati-lavoratori, al fine di
consentire loro la cura del proprio corpo;
l'articolo 8 prevede l'esonero dall'obbligo del servizio
di leva per i figli degli stomizzati con invalidità superiore
all'80 per cento;
l'articolo 9 prevede il diploma di "esperto in
stomaterapia" da conferire ai medici che hanno prestato
servizio presso un centro riabilitativo e che abbiano superato
un apposito esame di idoneità;
l'articolo 10 prevede una specifica qualifica per gli
infermieri professionali che si siano specializzati
frequentando appositi corsi istituiti presso le scuole
nazionali AISTOM e AIOSS;
all'articolo 11, si prevede che alle visite collegiali
per il riconoscimento dell'invalidità civile, effettuate a
soggetti stomizzati, debba presenziare con diritto di voto uno
specialista chirurgo o urologo o ORL appositamente designato
dall'Associazione italiana stomizzati (AISTOM) nazionale;
l'articolo 12 prevede una riduzione del canone sul
consumo dell'acqua per gli stomizzati, tenendo conto dei
maggiori consumi necessari a mantenere una condizione igienica
ottimale;
all'articolo 13 è prevista anche una riduzione della
tassa sul cellulare in quanto si tiene conto del fatto che
questo mezzo rappresenta, per questi soggetti, una
necessità;
all'articolo 14 si prevedono condizioni speciali per i
detenuti stomizzati, che tengano conto delle loro particolari
esigenze alimentari, igieniche e sanitarie;
all'articolo 15 sono previste le tabelle delle
invalidità per gli stomizzati;
all'articolo 16 è prevista la concessione agli
stomizzati di quattro mesi di contributi figurativi per ogni
anno di lavoro prestato (ciò per incentivare la loro
permanenza in servizio);
all'articolo 17 si prevede l'istituzione dell'apposito
"nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili";
all'articolo 18 si prevede che comunque protesi ed
ausili debbano essere personalizzati e compatibili con i
soggetti che devono riceverli e portarli;
all'articolo 19 sono indicate le necessarie norme
finanziarie.