XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1429




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità di interventi che lo Stato italiano mette in atto in favore dei soggetti stomizzati.


Art. 2.

        1. I soggetti stomizzati sono coloro ai quali, a seguito di intervento chirurgico, è stato attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di un neostoma cutaneo.
        2. A seconda dell'organo cavo interessato alla stomizzazione, si considerano beneficiari della presente legge:

                a) i soggetti portatori di urostoḿe, ovvero nefro, uretero o cistostoḿe;

                b) i soggetti portatori di stoḿa intestinale, ovvero ileo o colostoḿa;

                c) i soggetti portatori di tracheostomie.


Art. 3.

        1. Le regioni e le aziende sanitarie locali (ASL) assicurano, attraverso appositi fondi del Servizio sanitario nazionale ai pazienti stomizzati, a titolo completamente gratuito, tutti gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi necessari, connessi alla loro patologia ed invalidità.


Art. 4.

        1. Gli interventi che lo Stato, attraverso le regioni e le aziende sanitarie locali, assicura agli stomizzati a titolo completamente gratuito sono i seguenti:
                a) fornitura di preśdi sanitari necessari a garantire la funzionalità e l'igiene del neostoma ed a migliorare la condizione di vita dei pazienti, riferita anche alla qualità della vita di relazione dei singoli soggetti;

                b) interventi di riabilitazione funzionale;

                c) riabilitazione psichica e sostegno psicologico, specie nelle prime fasi della nuova condizione post-chirurgica;

                d) insegnamento ai pazienti delle pratiche necessarie per il mantenimento dell'igiene delle neostomie, quali pratica della irrigazione, lavaggi interni, conservazione, ricambio e lavaggio di cannule, borse ed altro, uso di aspiratori, umidificatori e similari;

                e) informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i preśdi necessari e sulle modalità per ottenerli in tempi rapidi ed a titolo completamente gratuito dalle rispettive aziende sanitarie locali;

                f) assistenza burocratica per il rapido disbrigo delle pratiche relative alle richieste per i preśdi di cui alle lettere a) ed e);

                g) rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali;

                h) controllo periodico della funzionalità e della condizione della neostoḿa, con particolare riferimento alla qualità dei preśdi utilizzati ed alle tipologie di riabilitazione attuate, ed al criterio dell'attenzione al rapporto costi-benef́ci;

                i) assistenza socio-sanitaria, in caso di necessità, a domicilio, nei luoghi di lavoro e, nel caso dei bambini, nelle scuole di ogni ordine e grado;

                l) assistenza domiciliare da parte di personale paramedico specializzato, in particolare per i soggetti anziani o non autosufficienti e per i soggetti in età pediatrica, anche nelle ore di frequenza scolastica;
                m) introduzione dell'obbligo di prevedere nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblici e nei luoghi di lavoro, spazi ed attrezzature idonei ad assicurare ai disabili stomizzati la possibilità di poter svolgere in modo adeguato le funzioni necessarie, anche nel rispetto di regole igieniche particolari e della necessaria esigenza di riservatezza, quali bagni riservati, specchi, lavandini, irrigatori, appositi raccoglitori igienici di rifiuti, spogliatoi, illuminazione adeguata, aeratori e similari.


Art. 5.

        1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all'articolo 4, in ogni azienda sanitaria locale è istituito un centro riabilitativo per neostomizzati che si serve del personale medico e paramedico necessario per affrontare i problemi dei pazienti stomizzati.


Art. 6.

        1. Il Ministro della sanità, con propri decreti, da emanare sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

                a) i preśdi sanitari da fornire gratuitamente ai soggetti portatori di stoḿe ed il quantitativo mensile medio di materiali da concedere;

                b) le prestazioni professionali, mediche e paramediche, che devono essere assicurate ai pazienti ed il loro impegno orario per ciascuno di essi;

                c) il tipo particolare di assistenza e di sostegno psicologico da assicurare agli stomizzati in età pediatrica;

                d) gli spazi e le attrezzature che devono essere assicurati ai pazienti stomizzati nei luoghi di lavoro;

                e) la dotazione minima di attrezzature nei locali e nei servizi pubblici per far fronte alle esigenze igienico-sanitarie degli stomizzati;

                f) la dotazione organica dei centri riabilitativi di cui all'articolo 5.


Art. 7.

        1. Ai stomizzati sono concesse sei ore settimanali di assenza dal lavoro, regolarmente retribuite, per esigenze igienico-sanitarie.


Art. 8.

        1. Ai figli degli stomizzati con grado d'invalidità superiore all'80 per cento è concesso l'esonero dal servizio di leva.


Art. 9.

        1. Agli operatori sanitari medici con tre anni di servizio presso un centro riabilitativo per stomizzati dell'azienda sanitaria locale è riconosciuto, previo superamento di un esame di idoneità, il diploma di esperto in stomaterapia. I medici con tale qualifica hanno diritto a far parte delle commissioni mediche per l'accertamento della invalidità civile e dell'handicap istituite ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


Art. 10.

        1. Gli infermieri professionali, specializzati a seguito di appositi corsi frequentati presso le scuole nazionali AISTOM e AIOSS, hanno titolo al riconoscimento giuridico ed alla iscrizione all'albo nazionale degli operatori sanitari nella riabilitazione per stomizzati.


Art. 11.

        1. Alle visite collegiali per il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'handicap deve presenziare, con diritto di voto, uno specialista chirurgo o urologo o ORL designato dall'Associazione italiana stomizzati (AISTOM) nazionale.


Art. 12.

        1. Per gli stomizzati definitivi il canone sul consumo dell'acqua è ridotto del 25 per cento.


Art. 13.

        1. Agli stomizzati è assegnata la riduzione delle imposte e delle tasse relative all'uso dei telefoni cellulari nella misura del 30 per cento.


Art. 14.

        1. Ai detenuti stomizzati è fornito vitto adeguato alla loro condizione, prescritto dal dietologo in accordo con il paziente, ed un bagno doccia idoneo e riservato, adeguatamente attrezzato per gli specifici bisogni legati al tipo di stoḿa di cui sono portatori.


Art. 15.

        1. Ai fini dell'invalidità civile, le stoḿe sono classificate in tre unici codici:

                a) 1: stoḿe temporanee, 5-50 per cento d'invalidità, a seconda dei casi e degli esiti prevedibili;

                b) 2: stoḿa definitiva, 85-90 per cento d'invalidità;

                c) 3: più stoḿe, 100 per cento d'invalidità.


Art. 16.

        1. Ai lavoratori con stoḿe definitive sono concessi quattro mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro prestato.

Art. 17.

        1. Per gli stomizzati il "nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili" è l'unico riferimento in Italia.


Art. 18.

        1. La fornitura di preśdi e di protesi da parte delle aziende sanitarie locali agli stomizzati non pụ comunque prescindere dalle eventuali documentate intolleranze personali verso alcuni di essi.


Art. 19.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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