XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1424
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di tutelare il voto democraticamente conferito dal
corpo elettorale ad un candidato e, quindi, porre in essere
quelle salvaguardie legislative, sancite anche nella
Costituzione, affinché la sospensione o la decadenza siano
l'extrema ratio in ossequio ai princìpi della democrazia
rappresentativa.
Sta di fatto che l'articolo 69 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, ai commi 1, 2 e 3 così recita:
"1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna
delle condizioni previste dal presente capo come causa di
ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si
verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di
incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui
l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per
formulare osservazioni o per eliminare le cause di
ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento
in sede giurisdizionale (...) il termine di dieci giorni
previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del
ricorso".
Orbene, il più delle volte, la richiesta di accertamento
giurisdizionale, ovvero la notifica del ricorso proposto, non
contiene i criteri sufficienti e necessari per la eliminazione
delle eventuali cause di ineleggibilità o di
incompatibilità.
Tenuto conto che l'opposizione al ricorso non sospende la
procedura della decadenza, sembra opportuno, per la
salvaguardia dei diritti e delle garanzie innanzi esposti, al
fine di evitare strumentalizzazioni finalizzate alla
alterazione del numero legale nonché della composizione
dell'ente interessato, impedire la formazione e la conseguente
notificazione di ricorsi pretestuosi ed infondati, che
comporterebbero un ingiustificato sconvolgimento della volontà
popolare, apportando modifiche al citato articolo 69 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.