XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1424




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di tutelare il voto democraticamente conferito dal corpo elettorale ad un candidato e, quindi, porre in essere quelle salvaguardie legislative, sancite anche nella Costituzione, affinché la sospensione o la decadenza siano l'extrema ratio in ossequio ai princìpi della democrazia rappresentativa.
        Sta di fatto che l'articolo 69 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ai commi 1, 2 e 3 così recita: "1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
        2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
        3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale (...) il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso".
        Orbene, il più delle volte, la richiesta di accertamento giurisdizionale, ovvero la notifica del ricorso proposto, non contiene i criteri sufficienti e necessari per la eliminazione delle eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
        Tenuto conto che l'opposizione al ricorso non sospende la procedura della decadenza, sembra opportuno, per la salvaguardia dei diritti e delle garanzie innanzi esposti, al fine di evitare strumentalizzazioni finalizzate alla alterazione del numero legale nonché della composizione dell'ente interessato, impedire la formazione e la conseguente notificazione di ricorsi pretestuosi ed infondati, che comporterebbero un ingiustificato sconvolgimento della volontà popolare, apportando modifiche al citato articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.




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