XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1424
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 69 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"3. Nel caso in cui venga proposta azione di
accertamento in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo
70, che non può avvenire prima di una sentenza passata in
giudicato, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2
decorre dalla data di notificazione del ricorso che deve
contenere, a pena di nullità, la quantizzazione economica,
determinata in contraddittorio, del danno subìto
dall'ente".