XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1424




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 70, che non può avvenire prima di una sentenza passata in giudicato, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso che deve contenere, a pena di nullità, la quantizzazione economica, determinata in contraddittorio, del danno subìto dall'ente".



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