XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1423
Onorevoli Colleghi! - Nel recente Documento di
programmazione economico-finanziaria il Governo ha ribadito
uno dei suoi impegni programmatici di maggiore rilievo, quello
di assicurare maggiore incisività ed efficienza al
funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e di favorire
l'abbreviazione dei tempi e dei costi del processo penale.
Il raggiungimento dell'obiettivo, verso il quale tendono
anche la riforma del giudico unico e quella attributiva di
competenze penali ai giudici di pace (di prossima vigenza),
non può prescindere da una riflessione sui meccanismi
deflattivi della fase dibattimentale immaginati dal
legislatore del 1988 e, ciò che più rileva, sulla loro
sostanziale inidoneità al perseguimento dello scopo
prefissato.
Una inidoneità, questa, che, rispetto alle previsioni, ha
fatto sì che un elevato numero di processi penali giungesse al
dibattimento e, conseguentemente, anche per i noti meccanismi
di disciplina dell'acquisizione probatoria in tale fase,
trovasse la sua definizione in tempi oggettivamente non
accettabili e comunque non compatibili con le esigenze di
celerità che dovrebbero accompagnare la risposta punitiva
dello Stato.
Orbene, ferma restando comunque l'esigenza di interventi
legislativi di più ampio respiro, appare utile, proprio ai
segnalati fini deflattivi, potenziare l'istituto denominato
"applicazione della pena su richiesta delle parti" e, quindi,
procedere alle opportune modifiche degli articoli 444 e 445
del codice di procedura penale.
Allo stato l'istituto, che sostanzialmente si fonda sul
riconoscimento da parte dell'imputato che il materiale
raccolto in fase di indagine è sufficiente per la condanna,
risulta percorribile solo quando la pena concordata non superi
i due anni e consente, come "premio" per la deflazione, una
diminuzione di pena "fino a un terzo".
La disciplina - assolutamente rispettosa dei princìpi e
criteri direttivi di cui al n. 45 dell'articolo 2 della legge
16 febbraio 1987, n. 81 - non pare più esente da critiche e
ciò perché:
non si comprende la ragione del requisito del limite di
due anni di pena (peraltro del tutto assente in quella forma
di patteggiamento improprio previsto dall'articolo 599, comma
4 del codice di procedura penale) ove si pensi che il
procedimento è assolutamente garantito (in specie dopo le
recenti riforme in tema di difensore di ufficio, di gratuito
patrocinio e di indagini difensive) e che la pena richiesta è
comunque sottoposta alla valutazione di congruità da parte del
giudice (sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 26
giugno 1990), comunque deputato a controllare che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi
dell'articolo 129 del codice di procedura penale e in nulla
dissimile da quel giudice che ha la facoltà, in caso di
giudizio abbreviato, di emettere sentenza di condanna fino a
trenta anni di reclusione;
non si comprende la ragione per la quale la diminuzione
per il cosiddetto "patteggiamento" (fino a un terzo) debba
essere diversa e inferiore rispetto a quella prevista per il
giudizio abbreviato (un terzo), nonostante che in questo
ultimo caso, a differenza che nel primo, si proceda comunque
ad un giudizio vero e proprio nel contraddittorio delle
parti.
Quanto sopra esposto depone pertanto nel senso
dell'intervento che qui si propone e che, proprio al fine di
favorire la definizione anticipata dei processi e di superare
talune incongrue diversità di trattamento sanzionatorio
esistenti tra gli indicati procedimenti speciali, prevede:
all'articolo 1 l'abbattimento del limite di due anni di
pena, l'innalzamento della diminuzione di pena da "fino a un
terzo" a "da un terzo alla metà" e la previsione della pena di
anni ventiquattro di reclusione quando quella astrattamente
prevista sarebbe l'ergastolo senza isolamento diurno;
all'articolo 2 un diverso trattamento in tema di spese
del procedimento e di applicazione di pene accessorie e di
misure di sicurezza;
all'articolo 3 l'estensione dell'istituto della
revisione anche alle sentenze emesse ai sensi dell'articolo
444, comma 2 (assolutamente necessaria in ragione
dell'abbattimento del limite di due anni e della possibilità
di irrogare pene fino a ventiquattro anni di reclusione);
all'articolo 4 le disposizioni transitorie;
all'articolo 5 l'entrata in vigore.
Queste sono le modificazioni che si propongono e che, di
certo, potranno essere migliorate grazie alla riflessione dei
colleghi (specie con riguardo alla valenza della sentenza nel
procedimento disciplinare, nel senso che, ove si riterrà
prevalente l'interesse deflattivo del processo penale rispetto
a quello della celerità del procedimento disciplinare, si
potrà valutare l'opportunità di modificare l'articolo 445,
comma 1, sopprimendo l'inciso "salvo quanto previsto
dall'articolo 653" e inserire le parole "o disciplinari" dopo
quelle "giudizi civili o amministrativi").