XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1423




        Onorevoli Colleghi! - Nel recente Documento di programmazione economico-finanziaria il Governo ha ribadito uno dei suoi impegni programmatici di maggiore rilievo, quello di assicurare maggiore incisività ed efficienza al funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e di favorire l'abbreviazione dei tempi e dei costi del processo penale.
        Il raggiungimento dell'obiettivo, verso il quale tendono anche la riforma del giudico unico e quella attributiva di competenze penali ai giudici di pace (di prossima vigenza), non può prescindere da una riflessione sui meccanismi deflattivi della fase dibattimentale immaginati dal legislatore del 1988 e, ciò che più rileva, sulla loro sostanziale inidoneità al perseguimento dello scopo prefissato.
        Una inidoneità, questa, che, rispetto alle previsioni, ha fatto sì che un elevato numero di processi penali giungesse al dibattimento e, conseguentemente, anche per i noti meccanismi di disciplina dell'acquisizione probatoria in tale fase, trovasse la sua definizione in tempi oggettivamente non accettabili e comunque non compatibili con le esigenze di celerità che dovrebbero accompagnare la risposta punitiva dello Stato.
        Orbene, ferma restando comunque l'esigenza di interventi legislativi di più ampio respiro, appare utile, proprio ai segnalati fini deflattivi, potenziare l'istituto denominato "applicazione della pena su richiesta delle parti" e, quindi, procedere alle opportune modifiche degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale.
        Allo stato l'istituto, che sostanzialmente si fonda sul riconoscimento da parte dell'imputato che il materiale raccolto in fase di indagine è sufficiente per la condanna, risulta percorribile solo quando la pena concordata non superi i due anni e consente, come "premio" per la deflazione, una diminuzione di pena "fino a un terzo".
        La disciplina - assolutamente rispettosa dei princìpi e criteri direttivi di cui al n. 45 dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - non pare più esente da critiche e ciò perché:

            non si comprende la ragione del requisito del limite di due anni di pena (peraltro del tutto assente in quella forma di patteggiamento improprio previsto dall'articolo 599, comma 4 del codice di procedura penale) ove si pensi che il procedimento è assolutamente garantito (in specie dopo le recenti riforme in tema di difensore di ufficio, di gratuito patrocinio e di indagini difensive) e che la pena richiesta è comunque sottoposta alla valutazione di congruità da parte del giudice (sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 26 giugno 1990), comunque deputato a controllare che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e in nulla dissimile da quel giudice che ha la facoltà, in caso di giudizio abbreviato, di emettere sentenza di condanna fino a trenta anni di reclusione;

            non si comprende la ragione per la quale la diminuzione per il cosiddetto "patteggiamento" (fino a un terzo) debba essere diversa e inferiore rispetto a quella prevista per il giudizio abbreviato (un terzo), nonostante che in questo ultimo caso, a differenza che nel primo, si proceda comunque ad un giudizio vero e proprio nel contraddittorio delle parti.

        Quanto sopra esposto depone pertanto nel senso dell'intervento che qui si propone e che, proprio al fine di favorire la definizione anticipata dei processi e di superare talune incongrue diversità di trattamento sanzionatorio esistenti tra gli indicati procedimenti speciali, prevede:

            all'articolo 1 l'abbattimento del limite di due anni di pena, l'innalzamento della diminuzione di pena da "fino a un terzo" a "da un terzo alla metà" e la previsione della pena di anni ventiquattro di reclusione quando quella astrattamente prevista sarebbe l'ergastolo senza isolamento diurno;

            all'articolo 2 un diverso trattamento in tema di spese del procedimento e di applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza;

            all'articolo 3 l'estensione dell'istituto della revisione anche alle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2 (assolutamente necessaria in ragione dell'abbattimento del limite di due anni e della possibilità di irrogare pene fino a ventiquattro anni di reclusione);

            all'articolo 4 le disposizioni transitorie;

            all'articolo 5 l'entrata in vigore.

        Queste sono le modificazioni che si propongono e che, di certo, potranno essere migliorate grazie alla riflessione dei colleghi (specie con riguardo alla valenza della sentenza nel procedimento disciplinare, nel senso che, ove si riterrà prevalente l'interesse deflattivo del processo penale rispetto a quello della celerità del procedimento disciplinare, si potrà valutare l'opportunità di modificare l'articolo 445, comma 1, sopprimendo l'inciso "salvo quanto previsto dall'articolo 653" e inserire le parole "o disciplinari" dopo quelle "giudizi civili o amministrativi").




Frontespizio Testo articoli