XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1423
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 444 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'imputato e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella
misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita da un terzo alla metà, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita da un terzo alla metà, non supera gli anni venti di
reclusione o gli anni quattro di arresto, soli o congiunti a
pena pecuniaria. Alla pena dell'ergastolo senza isolamento
diurno è sostituita quella della reclusione di anni
ventiquattro";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La parte, nel formulare la richiesta, può
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena, entro i limiti previsti per tale
beneficio. In questo caso il giudice, se ritiene che la
sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la
richiesta".
Art. 2.
1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "La sentenza
prevista dall'articolo 444 comma 2" sono inserite le seguenti:
", quando la pena irrogata non superi gli anni due,";
b) al comma 2, dopo le parole: "quando la sentenza
concerne un delitto" sono inserite le seguenti: "per cui è
stata irrogata una pena non superiore ad anni due di
reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria,".
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura
penale dopo le parole: "delle sentenze di condanna" sono
inserite le seguenti: "o delle sentenze emesse ai sensi
dell'articolo 444, comma 2,".
Art. 4.
1. L'imputato e il pubblico ministero, nella prima udienza
utile successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444
del codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge, anche nei processi penali in corso in fase di udienza
preliminare, giudizio abbreviato o dibattimento di primo
grado, nei quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulti decorso il termine previsto
dall'articolo 446, comma 1 del medesimo codice.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.