XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1423




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

                "1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita da un terzo alla metà, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita da un terzo alla metà, non supera gli anni venti di reclusione o gli anni quattro di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Alla pena dell'ergastolo senza isolamento diurno è sostituita quella della reclusione di anni ventiquattro";

                b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

                "3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, entro i limiti previsti per tale beneficio. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta".


Art. 2.

        1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, dopo le parole: "La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2" sono inserite le seguenti: ", quando la pena irrogata non superi gli anni due,";
                b) al comma 2, dopo le parole: "quando la sentenza concerne un delitto" sono inserite le seguenti: "per cui è stata irrogata una pena non superiore ad anni due di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria,".


Art. 3.

        1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale dopo le parole: "delle sentenze di condanna" sono inserite le seguenti: "o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,".


Art. 4.

        1. L'imputato e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso in fase di udienza preliminare, giudizio abbreviato o dibattimento di primo grado, nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1 del medesimo codice.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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