XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1422
Onorevoli Colleghi! - La legge n. 157 dell'11 febbraio
1992, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 1, comma
4, recepisce integralmente la direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, direttiva concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e che introduce un
regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli
viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio
europeo, fatta eccezione per le specie cacciabili elencate
negli allegati II.1 e II.2 e salve le deroghe di cui
all'articolo 9 della direttiva stessa.
L'articolo 9 della citata direttiva disciplina il potere
di deroga in termini molto generici creando notevoli
difficoltà di interpretazione e, di conseguenza, di
applicazione dello stesso.
In realtà la direttiva fissa le condizioni generali in
base alle quali le deroghe sono autorizzate, ma non ne precisa
le finalità e le modalità di applicazione.
Diventa, allora, altamente necessario che il Parlamento
disciplini le modalità di attuazione del potere di deroga a
livello delle singole regioni e province autonome, attraverso
norme precise ed idonee.
La presente proposta di legge ottempera a quanto previsto
dal citato articolo 9.