XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1422




        Onorevoli Colleghi! - La legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 1, comma 4, recepisce integralmente la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che introduce un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, fatta eccezione per le specie cacciabili elencate negli allegati II.1 e II.2 e salve le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva stessa.
        L'articolo 9 della citata direttiva disciplina il potere di deroga in termini molto generici creando notevoli difficoltà di interpretazione e, di conseguenza, di applicazione dello stesso.
        In realtà la direttiva fissa le condizioni generali in base alle quali le deroghe sono autorizzate, ma non ne precisa le finalità e le modalità di applicazione.
        Diventa, allora, altamente necessario che il Parlamento disciplini le modalità di attuazione del potere di deroga a livello delle singole regioni e province autonome, attraverso norme precise ed idonee.
        La presente proposta di legge ottempera a quanto previsto dal citato articolo 9.




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