XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1422




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge disciplina le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di specie cacciabili e di vigilanza venatoria, in particolare con riferimento alle modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 409/79/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.


Art. 2.

        1. I soggetti di cui all'articolo 1 esercitano il potere di deroga di cui all'articolo 1 della presente legge, sempre che non si possano attuare altre soluzioni soddisfacenti, al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la detenzione, l'abbattimento, la commercializzazione ed altri misurati impieghi di uccelli in limitate quantità, in modo da non pregiudicare la conservazione delle singole specie.


Art. 3.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano il potere di deroga di cui alla presente legge nel rispetto delle tradizioni locali, con esclusione delle specie oggetto di tutela di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e degli osservatori faunistici regionali ed avvalendosi, secondo quanto stabilito dalla legge regionale, delle province ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalle deroghe.

Art. 4.

        1. Le deroghe devono rispettare il disposto dell'articolo 9, comma 2, della citata direttiva 409/79/CEE, per quanto concerne le specie, i mezzi, le persone autorizzate, i controlli affidati agli agenti ed alle guardie di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché i tempi di caccia che non possono essere superiori a trenta giornate annue, per non più di tre giorni settimanali a scelta, con l'esclusione del martedì e del venerdì, e per non oltre dieci capi giornalieri per ciascuna specie.


Art. 5.

        1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai centri di cattura interessati una relazione analitica sull'esercizio del potere di deroga di cui alla presente legge.
        2. Qualora siano accertate gravi riduzioni della consistenza delle specie oggetto di deroga, le regioni, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e degli osservatori faunistici regionali, sospendono il prelievo venatorio.



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