XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1422
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge disciplina le attribuzioni delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di specie cacciabili e di vigilanza venatoria, in
particolare con riferimento alle modalità di esercizio delle
deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),
della direttiva 409/79/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979.
Art. 2.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 esercitano il potere
di deroga di cui all'articolo 1 della presente legge, sempre
che non si possano attuare altre soluzioni soddisfacenti, al
fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed
in modo selettivo, la cattura con le modalità di cui
all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la
detenzione, l'abbattimento, la commercializzazione ed altri
misurati impieghi di uccelli in limitate quantità, in modo da
non pregiudicare la conservazione delle singole specie.
Art. 3.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano il potere di deroga di cui alla presente
legge nel rispetto delle tradizioni locali, con esclusione
delle specie oggetto di tutela di cui all'articolo 2 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, sentito il parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e degli
osservatori faunistici regionali ed avvalendosi, secondo
quanto stabilito dalla legge regionale, delle province ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dalle deroghe.
Art. 4.
1. Le deroghe devono rispettare il disposto dell'articolo
9, comma 2, della citata direttiva 409/79/CEE, per quanto
concerne le specie, i mezzi, le persone autorizzate, i
controlli affidati agli agenti ed alle guardie di cui
all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché i
tempi di caccia che non possono essere superiori a trenta
giornate annue, per non più di tre giorni settimanali a
scelta, con l'esclusione del martedì e del venerdì, e per non
oltre dieci capi giornalieri per ciascuna specie.
Art. 5.
1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Presidenza
del Consiglio dei ministri ed ai centri di cattura interessati
una relazione analitica sull'esercizio del potere di deroga di
cui alla presente legge.
2. Qualora siano accertate gravi riduzioni della
consistenza delle specie oggetto di deroga, le regioni,
sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica e degli osservatori faunistici regionali, sospendono
il prelievo venatorio.