XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1421
Onorevoli Colleghi! - Che in Sicilia, secondo
l'Istituto Tagliacarne, il reddito per abitante nel 1998 era
circa la metà di quello della Lombardia, è cosa ormai nota,
così come è noto che in Sicilia nel 1997 il consumo pro capite
di energia elettrica secondo l'Ente nazionale per l'energia
elettrica corrispondeva più o meno alla metà di quello della
Lombardia.
Altrettanto noto è il fatto che, sempre in Sicilia,
secondo l'Istituto nazionale di statistica, gli occupati
coprivano il 25 per cento della popolazione contro il 35 per
cento della media nazionale e contemporaneamente, i
disoccupati rappresentavano il 23,5 per cento della
popolazione a fronte della media nazionale del 12,1.
Di contro è poco noto il fatto che per la prima volta un
numero considerevole di comuni siciliani (52) non ha chiesto
allo Stato contributi ma, al contrario, ha chiesto allo Stato
di rinunciare ad una percentuale irrisoria pari al 3 per cento
del complessivo contributo di circa 60 miliardi di lire che
ogni anno gli stessi consentono allo Stato di incassare sotto
forma di accise.
Tale richiesta rappresenta sicuramente una forma nuova di
pensare e di agire da parte della comunità sociale e delle
istituzioni siciliane che merita una precisa attenzione che la
presente proposta di legge intende dare.
In questo modo sarà possibile fornire gli strumenti
necessari per assicurare al territorio un futuro diverso, con
la scelta di un modello di sviluppo che qualifichi un'area
geografica trascurata che ha un enorme potenziale.
Si intende ridare alla regione Sicilia un ruolo confacente
alla sua posizione di centro del Mediterraneo. La crisi
economica e la debolezza che caratterizzano oggi la Sicilia
rendono la regione vulnerabile rispetto ad un Paese forte.
Terreno fertile per il dilagare di fenomeni altamente negativi
sul piano ambientale e sociale che richiedono, per essere
debitamente contrastati, una manovra strutturale drastica che
favorisca il recupero, operazione tanto più necessaria quando
si va verso un'Europa allargata.
Per conseguire tale obiettivo è necessario programmare
diversi interventi con una precisa azione tendente ad avviare
un virtuoso processo di recupero.
La presente proposta di legge rappresenta il primo passo
in questa direzione e per questo la sua approvazione sarebbe
un importante segnale per la comunità siciliana ed il giusto
riconoscimento dell'impegno in una terra che sconta ancora
l'eccessiva lontananza dal cuore politico decisionale
dell'Europa.
Un segnale concreto con una prima ed immediata conseguenza
visibile dovuta alla riduzione dei costi per l'acquisto dei
prodotti petroliferi per tutti i cittadini residenti e non,
per i giovani, le aziende, gli anziani.
Possiamo ritenere che la proposta di legge introducendo
delle misure di carattere generale che non riguardano
specificamente determinate imprese o produzioni, non rientri
nella nozione di aiuto prevista dal Trattato istitutivo della
Comunità europea, e successive modificazioni, ed oggetto del
divieto generale. In caso contrario, effettuate le debite
comunicazioni alla Commissione europea, si può certamente
ritenere che l'intervento proposto, anche se considerato aiuto
di Stato, debba rientrare nelle condizioni previste dal regime
delle eccezioni agli aiuti. Si tratta infatti di aiuti
destinati a superare una situazione di grave crisi di una
regione, dei quali possono beneficiare tutti indistintamente e
che non alterano le condizioni degli scambi in alcun modo.
Per evitare di ripetere gli errori dei governi passati,
che avevano puntato ad obiettivi più ambiziosi per poi non
riuscire ad ottenere quanto richiesto, con la presente
proposta di legge si intende limitare l'azione ad un obiettivo
conseguibile, "eurocompatibile" e di grande importanza per lo
sviluppo regionale. Un intervento proporzionato agli svantaggi
che intende compensare, limitato nel tempo e realizzato con
una progressione decrescente ed economicamente sostenibile.
Per quanto attiene alle singole disposizioni la proposta
di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 enuncia
le finalità e l'ambito di applicazione. L'articolo 2 prevede
un'attenuazione del carico fiscale gravante sui prodotti
petroliferi di cui potranno fruire oltre che le imprese anche
i privati. Tale beneficio si giustifica con i maggiori costi
sopportati dagli utenti in relazione agli svantaggi sul piano
economico che derivano dalla insularità in una regione europea
il cui tenore di vita risulta anormalmente basso e che soffre
di gravi forme di disoccupazione. L'articolo 3 prevede
l'adozione di un regolamento di attuazione di quanto disposto
dall'articolo 2, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, mentre l'articolo 4 provvede alla copertura
finanziaria della legge.