XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1421
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione).
1. La presente legge ha lo scopo di favorire lo sviluppo
economico della regione Sicilia per contrastare l'elevato
livello di disoccupazione e favorire il recupero del tenore di
vita medio della popolazione rispetto alla media nazionale.
2. La presente legge si applica esclusivamente alle
imposte relative ai prodotti petroliferi, di cui all'articolo
21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, la cui immissione in
consumo avviene per l'impiego nel territorio della regione
Sicilia.
Art. 2.
(Riduzione delle accise).
1. Le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui
all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
dovute per l'anno 2001 in misura pari al 10 per cento
dell'importo vigente per la generalità del territorio
nazionale.
2. La quota percentuale da corrispondere ai sensi del
comma 1 è incrementata del 10 per cento per ogni anno
successivo fino al 2010.
Art. 3.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 2 della
presente legge.
Art. 4.
(Norma di copertura).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.