XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1421




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione).

        1. La presente legge ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico della regione Sicilia per contrastare l'elevato livello di disoccupazione e favorire il recupero del tenore di vita medio della popolazione rispetto alla media nazionale.
        2. La presente legge si applica esclusivamente alle imposte relative ai prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, la cui immissione in consumo avviene per l'impiego nel territorio della regione Sicilia.


Art. 2.

(Riduzione delle accise).

        1. Le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono dovute per l'anno 2001 in misura pari al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.
        2. La quota percentuale da corrispondere ai sensi del comma 1 è incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2010.


Art. 3.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 2 della presente legge.


Art. 4.

(Norma di copertura).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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