XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1420




        Onorevoli Colleghi! - La necessità di intervenire sulla normativa che regola il settore delle comunicazioni radioamatoriali, è divenuta - a nostro avviso - ormai assolutamente improrogabile. Infatti, ancora oggi la materia si rifà al regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. Si, proprio così; in quanto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non è altro che un testo unico, emanato sulla base di una generale delega al Governo, al fine di riordinare - con lo strumento del testo unico - le disposizioni normative vigenti in materie omogenee; si è trattato di un "intervento" del legislatore al fine di facilitare la consultazione, senza apportare alcuna modifica né aggiornamento.
        Per decenni, quindi, si è proceduto unicamente utilizzando strumenti di normazione secondaria: decreti ministeriali, regolamenti, circolari e quant'altro potesse eventualmente ricadere nella discrezionalità di questo o quel funzionario ministeriale, digiuno, inutile dirlo, delle benché minime nozioni tecniche per quanto riguarda una materia così specifica.
        Dopo l'adozione del testo unico del 1973, si è ripresa la strada dei decreti ministeriali di cui quello del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 precisa che i radioamatori italiani non possono considerarsi "utilizzatori" di frequenze, ma possono unicamente accedere con "concessioni" ministeriali, rimanendo - l'allora Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - unico titolare delle frequenze.
        Stante tale situazione, durante gli anni passati, un gruppo di radioamatori aderenti all'Associazione nazionale CISAR aveva elaborato una serie di punti, poi trasformati in vere e proprie iniziative parlamentari che, sin dalla IX legislatura, venivano presentate in entrambi i rami del Parlamento. Scopo primario era quello di rimodulare i diritti dei radioamatori per elevarli ad un piano di parità rispetto ai loro colleghi europei.
        E' proprio dell'Europa che dobbiamo parlare, in quanto le direttive comunitarie intervenute nel settore hanno in pratica sconvolto l'impostazione (e non solo) del testo unico predisposto ed adottato dal legislatore italiano del 1983. Corre l'obbligo soffermarsi su una considerazione: nonostante la evidente incertezza e confusione legislativa, durante tutti questi anni, i radioamatori si sono distinti con il loro operato, rendendosi incredibilmente utili nei momenti di maggiore necessità. Stiamo parlando dell'importante ruolo che svolgono nelle situazioni di emergenza, negli eventi di calamità naturali quando, grazie al loro aiuto - ad esempio - le popolazioni riescono ad essere raggiunte dai soccorsi in tempi più rapidi e, di solito, quasi in tutte le operazioni di primo soccorso - sia per terra che per mare - spunta sempre l'intervento di qualche radioamatore che si è reso disponibile subito.
        Tanto è stato riconosciuto non solo dalle persone che sono state così immediatamente soccorse, ma, ed è importante sottolinearlo in questa sede, soprattutto dagli enti pubblici, a cominciare dalle prefetture (ora uffici territoriali del Governo), sino allo stesso Dipartimento della protezione civile che, in svariati casi, solo in questo modo sono riusciti a mettersi in collegamento con le zone più disparate del Paese.
        Per non parlare dell'importanza, poi, dell'introduzione della norma che regola la vendita e l'uso di apparecchiature destinate alle stazioni di radioamatore, perché sempre più frequentemente si ha notizia nei nostri quotidiani e nei servizi radiotelevisivi dell'uso da parte dei delinquenti e dei terroristi di apparecchiature radiotrasmittenti sintonizzate sulle frequenze delle Forze dell'ordine.
        La proposta di legge prevede espressamente un controllo più serrato sulla vendita di tali apparati e sul loro uso, attraverso una verifica più attenta delle condizioni che sono alla base del loro utilizzo, da parte della stessa Amministrazione postale e degli organi di controllo di competenza.
        Ma, tornando agli aspetti più squisitamente "tecnici" del problema, si diceva come la presente iniziativa mira a portare la categoria dei radioamatori ad un livello di eguaglianza rispetto agli altri operatori europei. Uguaglianza per quanto attiene ai diritti ed ai doveri della categoria, tant'è che l'articolato si sviluppa seguendo le linee di indirizzo tracciate dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, adottato a Ginevra il 6 dicembre 1979, sottoscritto dall'Italia e formalmente reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 1985: formalmente, in quanto poi, di fatto, non è mai stato attuato.
        Fra i princìpi introdotti dalla presente proposta di legge evidenziamo:

            la precisa individuazione delle capacità tecnico-professionale che il radioamatore deve avere per poter essere definito tale;

            l'indicazione, quindi, dei titoli e documenti che egli deve possedere; in tal senso l'articolo 18, oltre a specificare nel dettaglio le caratteristiche tecniche delle apparecchiature, prevede (comma 5) che, per poterle acquistare, si "deve dimostrare al venditore (...) la patente di operatore (...)" con la previsione di eventuali sanzioni in caso di non ottemperanza alla norma;

            quello della "autorizzazione" allo svolgimento della attività di radioamatore, che sostituisce l'attuale "concessione";

            la conseguente attribuzione delle frequenze a titolo primario e non più secondario (come avviene con l'attuale concessione), così come disposto dal citato regolamento internazionale delle radiocomunicazioni;
            l'integrale attuazione del dispositivo della Unione europea sulle frequenze in uso in ambiente internazionale.

        Da ultimo, è appena il caso di ricordare la "velocità" di evoluzione della tecnologia, in questo settore dell'elettronica, un cambiamento che - evidentemente - viaggia con tempi molto superiori a quelli legislativi! Ecco perché è stato previsto che gli adeguamenti tecnici che con il tempo si rendesse necessario apportare al testo normativo che oggi presentiamo, possano intervenire con un mero decreto ministeriale, ovviamente di competenza del Ministero delle comunicazioni.
        Colleghi, è proprio alla luce di queste ultime considerazioni di carattere "temporale" che auspichiamo un iter di approvazione quantomeno contenuto che, pur nella doverosa considerazione delle valutazioni correttive e migliorative che ogni parte politica vorrà apportare, non frapponga ulteriori ritardi all'aggiornamento di una legislazione già obsoleta.




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