XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1420
Onorevoli Colleghi! - La necessità di intervenire sulla
normativa che regola il settore delle comunicazioni
radioamatoriali, è divenuta - a nostro avviso - ormai
assolutamente improrogabile. Infatti, ancora oggi la materia
si rifà al regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. Si, proprio
così; in quanto il decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, non è altro che un testo unico, emanato
sulla base di una generale delega al Governo, al fine di
riordinare - con lo strumento del testo unico - le
disposizioni normative vigenti in materie omogenee; si è
trattato di un "intervento" del legislatore al fine di
facilitare la consultazione, senza apportare alcuna modifica
né aggiornamento.
Per decenni, quindi, si è proceduto unicamente utilizzando
strumenti di normazione secondaria: decreti ministeriali,
regolamenti, circolari e quant'altro potesse eventualmente
ricadere nella discrezionalità di questo o quel funzionario
ministeriale, digiuno, inutile dirlo, delle benché minime
nozioni tecniche per quanto riguarda una materia così
specifica.
Dopo l'adozione del testo unico del 1973, si è ripresa la
strada dei decreti ministeriali di cui quello del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 precisa
che i radioamatori italiani non possono considerarsi
"utilizzatori" di frequenze, ma possono unicamente accedere
con "concessioni" ministeriali, rimanendo - l'allora Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni - unico titolare delle
frequenze.
Stante tale situazione, durante gli anni passati, un
gruppo di radioamatori aderenti all'Associazione nazionale
CISAR aveva elaborato una serie di punti, poi trasformati in
vere e proprie iniziative parlamentari che, sin dalla IX
legislatura, venivano presentate in entrambi i rami del
Parlamento. Scopo primario era quello di rimodulare i diritti
dei radioamatori per elevarli ad un piano di parità rispetto
ai loro colleghi europei.
E' proprio dell'Europa che dobbiamo parlare, in quanto le
direttive comunitarie intervenute nel settore hanno in pratica
sconvolto l'impostazione (e non solo) del testo unico
predisposto ed adottato dal legislatore italiano del 1983.
Corre l'obbligo soffermarsi su una considerazione: nonostante
la evidente incertezza e confusione legislativa, durante tutti
questi anni, i radioamatori si sono distinti con il loro
operato, rendendosi incredibilmente utili nei momenti di
maggiore necessità. Stiamo parlando dell'importante ruolo che
svolgono nelle situazioni di emergenza, negli eventi di
calamità naturali quando, grazie al loro aiuto - ad esempio -
le popolazioni riescono ad essere raggiunte dai soccorsi in
tempi più rapidi e, di solito, quasi in tutte le operazioni di
primo soccorso - sia per terra che per mare - spunta sempre
l'intervento di qualche radioamatore che si è reso disponibile
subito.
Tanto è stato riconosciuto non solo dalle persone che sono
state così immediatamente soccorse, ma, ed è importante
sottolinearlo in questa sede, soprattutto dagli enti pubblici,
a cominciare dalle prefetture (ora uffici territoriali del
Governo), sino allo stesso Dipartimento della protezione
civile che, in svariati casi, solo in questo modo sono
riusciti a mettersi in collegamento con le zone più disparate
del Paese.
Per non parlare dell'importanza, poi, dell'introduzione
della norma che regola la vendita e l'uso di apparecchiature
destinate alle stazioni di radioamatore, perché sempre più
frequentemente si ha notizia nei nostri quotidiani e nei
servizi radiotelevisivi dell'uso da parte dei delinquenti e
dei terroristi di apparecchiature radiotrasmittenti
sintonizzate sulle frequenze delle Forze dell'ordine.
La proposta di legge prevede espressamente un controllo
più serrato sulla vendita di tali apparati e sul loro uso,
attraverso una verifica più attenta delle condizioni che sono
alla base del loro utilizzo, da parte della stessa
Amministrazione postale e degli organi di controllo di
competenza.
Ma, tornando agli aspetti più squisitamente "tecnici" del
problema, si diceva come la presente iniziativa mira a portare
la categoria dei radioamatori ad un livello di eguaglianza
rispetto agli altri operatori europei. Uguaglianza per quanto
attiene ai diritti ed ai doveri della categoria, tant'è che
l'articolato si sviluppa seguendo le linee di indirizzo
tracciate dal regolamento internazionale delle
radiocomunicazioni, adottato a Ginevra il 6 dicembre 1979,
sottoscritto dall'Italia e formalmente reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.
740, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 182 del 1985: formalmente, in quanto poi, di
fatto, non è mai stato attuato.
Fra i princìpi introdotti dalla presente proposta di legge
evidenziamo:
la precisa individuazione delle capacità
tecnico-professionale che il radioamatore deve avere per poter
essere definito tale;
l'indicazione, quindi, dei titoli e documenti che egli
deve possedere; in tal senso l'articolo 18, oltre a
specificare nel dettaglio le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature, prevede (comma 5) che, per poterle
acquistare, si "deve dimostrare al venditore (...) la patente
di operatore (...)" con la previsione di eventuali sanzioni in
caso di non ottemperanza alla norma;
quello della "autorizzazione" allo svolgimento della
attività di radioamatore, che sostituisce l'attuale
"concessione";
la conseguente attribuzione delle frequenze a titolo
primario e non più secondario (come avviene con l'attuale
concessione), così come disposto dal citato regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni;
l'integrale attuazione del dispositivo della Unione
europea sulle frequenze in uso in ambiente internazionale.
Da ultimo, è appena il caso di ricordare la "velocità" di
evoluzione della tecnologia, in questo settore
dell'elettronica, un cambiamento che - evidentemente - viaggia
con tempi molto superiori a quelli legislativi! Ecco perché è
stato previsto che gli adeguamenti tecnici che con il tempo si
rendesse necessario apportare al testo normativo che oggi
presentiamo, possano intervenire con un mero decreto
ministeriale, ovviamente di competenza del Ministero delle
comunicazioni.
Colleghi, è proprio alla luce di queste ultime
considerazioni di carattere "temporale" che auspichiamo un
iter di approvazione quantomeno contenuto che, pur nella
doverosa considerazione delle valutazioni correttive e
migliorative che ogni parte politica vorrà apportare, non
frapponga ulteriori ritardi all'aggiornamento di una
legislazione già obsoleta.