XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1420




PROPOSTA DI LEGGE


Capo. I

DEFINIZIONI


Art. 1.

        1. L'attività di radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, fra utenti di stazioni radioelettriche, italiane od estere, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di ricerca, di istruzione personale, nonché di messaggi di carattere personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino il ricorso al servizio pubblico di telecomunicazioni.
        2. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto nel rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149.
        3. Persone diverse dal titolare della licenza non possono operare dalla stazione di radioamatore, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 8.
        4. Le emissioni possono essere effettuate solo sulle bande di frequenza stabilite dall'articolo 19. E' consentito l'uso del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali previste dalle consuetudini radioamatoriali.
        5. All'inizio e al temine delle trasmissioni e, comunque, a intervalli non superiori a dieci minuti, le stazioni devono comunicare il loro nominativo, qualsiasi sia il modo di trasmissione.
        6. E' vietato ai radioamatori di fare uso del segnale di soccorso, nonché di emettere segnali che possano dar luogo a falsi allarmi, salvo i casi di emergenza nei quali i radioamatori si trovano ad operare.

Art. 2.

        1. Per la trasmissione di messaggi, per scopo di sperimentazione e di studio, nonché per la collaborazione con i servizi pubblici e della protezione civile, i radioamatori possono utilizzare stazioni automatiche poste al di fuori del proprio domicilio, purché operanti con le caratteristiche tecniche previste dagli articoli 18 e 19, cui il Ministero delle comunicazioni assegna un nominativo, sulla base delle comunicazioni presentate dalle associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite e riconosciute dal Ministero stesso.
        2. Le stazioni di cui al comma 1, a causa della loro natura prettamente sperimentale, non sono gravate da alcuna tassa di esercizio e, ove necessario, sono a disposizione delle autorità in caso di emergenza.
        3. Nella comunicazione presentata al Ministero delle comunicazioni per la loro installazione, le associazioni nazionali di radioamatori devono specificare il tipo di apparecchiatura, la frequenza e la potenza impiegata, che comunque non può essere superiore ai 10 watt, misurati all'uscita del trasmettitore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, ed il punto esatto di installazione.
        4. E' facoltà degli organi di controllo del Ministero delle comunicazioni procedere alla verifica della conformità delle caratteristiche tecniche delle installazioni.


Capo II

AUTORIZZAZIONI


Art. 3.

        1. L'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore sono soggetti ad autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, sentito il parere dei Ministeri della difesa e dell'interno.
        2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente deve essere in possesso della patente di radioamatore, generale o limitata, ottenuta previo esame sostenuto presso il competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni.


Art. 4.

        1. Sono esonerati dall'esame, scritto e pratico, per il conseguimento della patente di radioamatore, coloro che sono in possesso di:

                a) laurea in ingegneria con specializzazione in elettronica o in telecomunicazioni;

                b) diploma di radiotelegrafista di bordo per navi;

                c) certificato speciale di radiotelegrafista, o di radiotelefonista, per navi, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;

                d) certificato, rilasciato dai competenti uffici del Ministero della difesa, comprovante che l'interessato, durante il servizio militare, ha ottenuto la specializzazione nelle telecomunicazioni;

                e) qualifica di marconista di bordo per aerei militari o civili.

        2. Sono esonerati dall'esame scritto per il conseguimento della patente di radioamatore, coloro che sono in possesso del diploma di tecnico in elettronica conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.


Art. 5.

        1. Le domande per l'ammissione agli esami, o per l'esonero, sono dirette agli ispettorati territoriali, competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle comunicazioni e comunque due volte l'anno, in occasione delle sessioni di esame.
        2. Le domande devono essere corredate da due fotografie, di cui una legalizzata e da una certificazione anagrafica o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il nominativo, la data e il luogo di nascita e la residenza del richiedente.
        3. Le materie dell'esame scritto per il conseguimento della patente di radioamatore comprendono elettronica, radiotecnica, le leggi ed i regolamenti sulle radiocomunicazioni. La prova pratica di trasmissione e ricezione del codice telegrafico Morse è limitata ai soli candidati alla patente generale.
        4. Per la prova scritta sono concesse cinque ore di tempo. Per la prova pratica, riguardante il codice telegrafico Morse nonché la trasmissione e ricezione auricolare, si procede alla velocità di quaranta caratteri al minuto.
        5. I titolari della patente limitata possono effettuare gli esami per il conseguimento della patente generale, superando la sola prova pratica di trasmissione e ricezione del codice Morse a quaranta caratteri al minuto.
        6. Il superamento del solo esame scritto e non di quello pratico, dà diritto al rilascio della patente limitata.
        7. Nelle commissioni di esame è garantita la presenza di almeno due rappresentanti delle associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite. Le associazioni devono comunicare i nomi dei propri rappresentanti al Ministero delle comunicazioni e agli ispettorati territoriali del Ministero.
        8. Il Ministero delle comunicazioni conserva per almeno tre anni gli elaborati dei candidati, i quali hanno facoltà di esaminarli ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 6.

        1. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni soltanto agli operatori forniti di patente, secondo le norme contenute nella presente legge.
        2. La licenza può essere generale o limitata; quella generale abilita ad operare su tutte le bande di frequenza riservate ai radioamatori, con le potenze ed i modi di emissioni consentiti; quella limitata, abilita ad operare da 50 MHz e superiori, con tutti i modi di emissione e le potenze consentiti.
        3. A titolo di apprendimento e tirocinio, viene concesso ai titolari di licenza limitata l'uso della banda da 28 a 29.700 MHz in telegrafia Morse, con un massimo di 100 MHz, operando esclusivamente presso una sezione di un'associazione nazionale di radioamatori legalmente riconosciuta ed in possesso di licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore con il relativo nominativo di stazione, oppure presso una stazione di radioamatore già regolarmente in possesso di licenza generale, il cui titolare si assume il ruolo di garante.
        4. Ogni stazione di radioamatore riceve dal Ministero delle comunicazioni un nominativo che viene riportato sulla licenza per l'impianto e l'esercizio; tale nominativo non può essere modificato né ceduto ad altri.
        5. Compito degli organi di controllo del Ministero delle comunicazioni è intervenire in ogni caso di abuso di nominativi di radioamatori, perseguendo i responsabili ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, di seguito denominato "codice postale".
        6. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è rilasciata anche alle associazioni nazionali di radioamatori, su richiesta delle stesse, per le varie sedi territoriali, con appositi nominativi, distinti da quelli dei singoli radioamatori.
        7. Le licenze per le associazioni nazionali non richiedono l'effettuazione di esami e sono utilizzabili anche per sperimentazioni fuori dalle sedi sociali; devono comunque essere utilizzate solamente da radioamatori già in possesso di patente e licenza.
        8. Tutti coloro che hanno sostenuto l'esame per il conseguimento della patente, generale o limitata, a titolo di apprendimento e tirocinio, nel periodo che intercorre dal ricevimento della patente al ricevimento della licenza, sono autorizzati ad operare, nelle bande di frequenza per le quali hanno ottenuto la patente, presso stazioni di radioamatore già in possesso della licenza di impianto e di esercizio e del relativo nominativo di stazione, in loro presenza e sotto la propria responsabilità.


Art. 7.

        1. Su richiesta dei singoli radioamatori già in possesso della licenza generale o limitata, viene rilasciata la licenza internazionale, di prima o seconda classe, che consente di esercitare temporaneamente la stazione di radioamatore, senza alcuna formalità e senza il pagamento di altre tasse di esercizio, nei Paesi europei che hanno applicato le raccomandazioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni.
        2. I fruitori della licenza internazionale devono osservare le disposizioni del Paese ospitante.
        3. I radioamatori dei Paesi che hanno attuato le decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni possono, in regime di reciprocità, esercitare temporaneamente in Italia la loro stazione di radioamatore, rispettando le disposizioni italiane.
        4. I radioamatori stranieri di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 331 del codice postale, possono esercitare, previa apposita richiesta presentata presso i competenti uffici del Ministero delle comunicazioni, la propria stazione di radioamatore nel territorio italiano, per un periodo di sei mesi, rinnovabile fino a due anni. Nelle trasmissioni i radioamatori stranieri, temporaneamente in Italia, fanno precedere il proprio nominativo della lettera "I".
        5. I radioamatori stranieri, in possesso di patente e licenza del loro Paese, che intendono stabilirsi permanentemente in Italia possono ottenere il rilascio della patente e della licenza, generale o limitata, in relazione a quella di cui sono in possesso, senza sottostare ad alcun esame.
        6. In tutti i casi i cittadini stranieri devono sottostare alle leggi e alle disposizioni italiane.


Art. 8.

        1. La licenza e la patente di radioamatore devono essere custodite presso la stazione ed esibite a richiesta dei funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni.
        2. I funzionari del Ministero delle comunicazioni possono verificare le apparecchiature utilizzate dai radioamatori.
        3. Quando il radioamatore utilizza la propria stazione in uso mobile o portatile, non è tenuto a portare con sé la licenza e la patente di radioamatore.


Capo III

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI


Art. 9.

        1. Le domande per l'impianto di una stazione di radioamatore devono contenere:

            a) i dati anagrafici completi del richiedente, con la residenza o il domicilio, e, per i minori, i dati anagrafici della persona che esercita la potestà genitoriale;

            b) la sede della stazione di radioamatore che deve corrispondere alla residenza o al domicilio dell'interessato;

            c) l'autorizzazione, per i radioamatori che prestano il servizio militare permanente o di leva, delle autorità militari nonché i dati dell'ubicazione della stazione di radioamatore in zona militare.
        2. Alla domanda devono essere allegati:

            a) l'attestazione del versamento della tassa di esercizio annua, decorrente dalla data del rilascio della autorizzazione;

            b) una dichiarazione a sottoscrizione autenticata, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di consenso e responsabilità civile, da parte di chi esercita la potestà genitoriale su minori non emancipati che hanno conseguito la patente di radioamatore ed intendono installare la stazione radio;

            c) copia fotostatica del passaporto valido, o dichiarazione delle autorità consolari che attestino la nazionalità dei cittadini di Paesi della Unione europea, del Consiglio d'Europa o di Stati con i quali esistono accordi di reciprocità, per chiedere l'autorizzazione ad esercitare in Italia una stazione di radioamatore, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7;

            d) una marca da bollo prescritta per gli usi amministrativi.


Art. 10.

        1. Sono consentiti, senza specifica autorizzazione, il trasferimento e l'uso temporaneo della stazione di radioamatore in altra abitazione, o seconda casa.
        2. Se interviene un trasferimento di domicilio e tale situazione comporta il cambiamento del nominativo, il radioamatore deve chiedere l'assegnazione di un nuovo nominativo.
        3. I radioamatori possono ricevere e trasmettere da mezzi mobili e portatili, nelle bande di frequenza sulle quali possono operare, in base alla licenza posseduta.
        4. Nelle trasmissioni mobili o portatili, tali condizioni devono essere specificate unitamente al nominativo di stazione.

Capo IV

REQUISITI


Art. 11.

        1. L'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di una stazione di radioamatore ha durata illimitata, purché non vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 12. I requisiti sono periodicamente accertati dagli organi del Ministero dell'interno, che trasmette apposita relazione al Ministero delle comunicazioni.
        2. Quando vengono a mancare i requisiti di cui all'articolo 12, il Ministero delle comunicazioni informa il Ministero dell'interno e procede alla sospensione della licenza, da un minimo di un mese ad un massimo di dodici mesi, oppure alla revoca a seconda dei casi.
        3. Prima di irrogare qualsiasi sanzione il Ministero delle comunicazioni comunica motivatamente all'interessato l'infrazione contestata e lo invita a presentare le proprie discolpe, per iscritto o a voce, entro un termine non inferiore a un mese a decorrere dalla data della consegna della comunicazione, decorso il quale la decisione diventa definitiva.
        4. La tassa di esercizio annua è stabilita in 3.000 lire annue per la licenza limitata, e in 6.000 lire annue per quella generale.
        5. L'autorizzazione a trasmettere è subordinata al pagamento della tassa di esercizio, ma la mancanza del pagamento non comporta la decadenza dal diritto a mantenere la stazione installata.
        6. Il mancato pagamento della tassa di esercizio comporta la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere, sino al relativo pagamento per l'anno in corso. Nulla è dovuto per le tasse di esercizio non pagate negli anni precedenti, se il radioamatore non si è avvalso della facoltà di trasmettere.
        7. Il pagamento della tassa di esercizio del primo anno solare, effettuato contestualmente alla domanda, decorre dalla data del rilascio della licenza provvisoria o definitiva; gli eventuali importi, calcolati in dodicesimi, che superino la tassa di esercizio effettivamente da pagare, sono attribuiti alla tassa di esercizio dell'anno successivo.


Art. 12.

        1. Per ottenere l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di stazione di radioamatore, è necessario possedere i seguenti requisiti:

            a) cittadinanza italiana, salvo i casi previsti dall'articolo 331 del codice postale e dagli articoli 7 e 9 della presente legge;

            b) età non inferiore agli anni sedici;

            c) possesso della patente generale o limitata, salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9 della presente legge e dall'articolo 331 del codice postale.

        2. Le domande sono sottoposte al parere motivato dei Ministeri della difesa e dell'interno; in caso di mancata pronuncia da parte delle suddette amministrazioni entro un mese, il Ministero delle comunicazioni procede ugualmente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, il Ministero delle comunicazioni deve darne comunicazione all'interessato per le controdeduzioni da produrre entro un mese dalla data della consegna della comunicazione, decorso il quale il provvedimento diventa definitivo.
        3. Coloro che hanno riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato, per diserzione anche in tempo di pace, coloro che siano stati condannati a pene restrittive superiori a sei mesi, per delitti non colposi, o condannati per terrorismo, traffico di droga, sfruttamento di minori e della prostituzione, banda armata e associazione di stampo mafioso, non possono ottenere il rilascio della autorizzazione all'esercizio e all'impianto di stazione di radioamatore. In tutti i casi, la preclusione decade se vi è stata sentenza di riabilitazione.
        4. L'autorizzazione non è concessa a coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza, o sottoposti a misure amministrative di sicurezza, o a sorveglianza speciale degli organi di polizia, oppure a coloro ai quali sia stato imposto il soggiorno obbligato, o il divieto di soggiorno in determinati comuni, finché durino i relativi provvedimenti.
        5. L'accertamento delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 viene effettuato d'ufficio e comunicato all'interessato, in caso di reiezione della domanda, con le modalità di cui al comma 2.
        6. Il Ministero delle comunicazioni ha l'obbligo di rilasciare la licenza di impianto di stazione di radioamatore entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta e l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere ai necessari conseguenti adempimenti.
        7. Il Ministero delle comunicazioni pubblica annualmente l'elenco delle licenze e dei nominativi assegnati, da pubblicare una volta l'anno, di tutti i radioamatori italiani.


Art. 13.

        1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di operatore e della licenza di impianto di stazione di radioamatore, il Ministero delle comunicazioni procede al rilascio dei duplicati, dietro presentazione di domanda motivata corredata da due fotografie, di cui una legalizzata.


Art. 14.

        1. Quando un radioamatore riceve, nelle bande assegnate ai radioamatori, un segnale di soccorso proveniente da altri radioamatori, deve immediatamente avvertire le autorità di pubblica sicurezza.
        2. Il radioamatore è tenuto a continuare l'ascolto ed a mantenere il contatto con la stazione richiedente, per dare alle autorità di pubblica sicurezza ogni informazione utile per lo svolgimento del soccorso stesso.


Capo V

AUTORIZZAZIONI DI ASCOLTO


Art. 15.

        1. L'autorizzazione di ascolto sulle bande di frequenza dei radioamatori è rilasciata a condizione che il richiedente abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
        2. Colui il quale richiede l'autorizzazione deve possedere i requisiti di cui all'articolo 331 del codice postale ed adempiere alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 12 della presente legge.


Capo VI

AUTORIZZAZIONI SPECIALI


Art. 16.

        1. Le associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite possono svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni culturali e sportive, allo scopo di garantire la sicurezza dello svolgimento delle manifestazioni stesse e di agevolare gli eventuali interventi di emergenza.
        2. Per le attività di cui al comma 1 possono essere utilizzati sia i nominativi assegnati alle stazioni delle singole sezioni delle associazioni nazionali, sia quelli dei singoli soci radioamatori. Dette trasmissioni possono essere effettuate anche con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 2.

Capo VII

SANZIONI E REVOCA


Art. 17.

        1. L'autorizzazione a trasmettere può essere sospesa per un periodo massimo di sei mesi, o può essere irrogata un'ammenda fino a lire 500.000, con provvedimento motivato, emanato dai direttori degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sentito l'interessato, quando il radioamatore è incorso in uno dei seguenti casi, debitamente accertati e provati:

                a) uso di turpiloquio nelle radiocomunicazioni;

                b) uso della stazione da parte di persona non munita di patente di operatore;

                c) abusi gravi commessi da operatore autorizzato a trasmettere dal titolare della licenza;

                d) comunicazioni effettuate con stazioni non autorizzate a trasmettere, quando ciò sia a conoscenza del titolare della stazione;

                e) effettuazione di radiocomunicazioni di natura diversa da quella consentita dall'articolo 1.

        2. Gli uffici del Ministero delle comunicazioni possono procedere alla revoca della autorizzazione per inosservanza della sospensione irrogata al radioamatore, o per recidiva, per infrazioni gravi per le quali è già disposta la sospensione dell'attività.
        3. Chiunque effettua radiotrasmissioni sulle bande di frequenza dei radioamatori, senza essere in possesso della prescritta licenza e della patente di operatore è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, o con l'arresto da due a sei mesi. Quando il reato provoca disturbi, o interruzioni nel caso di comunicazioni di emergenza, le pene pecuniarie e quelle detentive vengono triplicate.
        4. Entro un mese dalla notifica di uno dei provvedimenti di cui al presente articolo, il radioamatore ha facoltà di ricorrere al Ministero delle comunicazioni. Quando, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, non è pervenuta alcuna decisione, il provvedimento si intende revocato.
        5. Quando vengano comminate le pene previste dai comma 2 e 3, è obbligatoria la pubblicazione a spese del destinatario del provvedimento, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.


Capo VIII

REQUISITI TECNICI DELLE
APPARECCHIATURE


Art. 18.

        1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore, acquistate, modificate o autocostruite, devono possedere le caratteristiche stabilite dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.740, e successive modificazioni, e dalle norme previste nella presente legge.
        2. Le apparecchiature dei radioamatori possono essere adatte a funzionare anche su bande diverse da quelle radioamatoriali.
        3. Il Ministero delle attività produttive, prima di concedere licenze per l'importazione di apparecchiature radioelettriche per radioamatori, da commercializzare in Italia, chiede al Ministero delle comunicazioni la rispondenza di dette apparecchiature alle normative vigenti in Italia.
        4. E' facoltà del Ministero delle comunicazioni di procedere a controlli, presso gli importatori e presso i rivenditori, circa la rispondenza e la destinazione delle apparecchiature radioelettriche, avvalendosi anche degli organi di polizia.
        5. Per l'acquisto delle apparecchiature, l'acquirente deve dimostrare al venditore di possedere la patente e la licenza all'impianto di stazione di radioamatore.
        6. Per l'acquisto delle apparecchiature "ricevitori", in grado cioè esclusivamente di ricevere le comunicazioni radioamatoriali, è sufficiente dimostrare il possesso della sola licenza di ascolto di cui all'articolo 15.
        7. Il venditore deve annotare, su apposito registro, il nome degli acquirenti, i dati d'identificazione delle apparecchiature vendute e quelli della patente e della licenza del compratore.
        8. Le infrazioni riscontrate a carico dei rivenditori e degli importatori circa la destinazione e la rispondenza delle apparecchiature radioelettriche operanti sulle bande radioamatoriali, quando non comportino più gravi reati, determinano la denuncia all'autorità giudiziaria degli interessati, e la comminazione di una ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000, nonché la chiusura dell'attività commerciale, da sette giorni a due mesi, a seconda della gravità del caso accertato o della recidiva. Quando il rivenditore, o l'importatore, perpetua l'infrazione per tre volte, si procede alla chiusura dell'attività commerciale ed al ritiro della licenza di commercio.
        9. La potenza di picco "pep" delle apparecchiature dei radioamatori viene misurata, per le diverse classi di emissione, con l'apparato chiuso su di un carico resistivo e non irradiante, di impedenza di 50 Ohm. In caso di apparecchiature di impedenza diversa, si procede ad inserire un apposito adattatore. La misura è rappresentata dalla potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna, durante il ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione.
        10. E' consentito l'uso di amplificatori di potenza RF, purché rispondano alle norme tecniche della presente legge e non superino le potenze consentite.
        11. La potenza di emissione delle stazioni di radioamatore non può superare rispettivamente:

                a) nell'uso fisso;

                1) 300 watt nelle frequenze fino a 440 MHz;

                2) 100 watt nelle frequenze da 1.240 a 5.850 MHz;

                3) 50 watt nelle frequenze da 10,450 a 250 GHz;

                b) nell'uso mobile:

                1) 100 watt nelle frequenze fino a 30 MHz;

                2) 50 watt nelle frequenze superiori a 30 MHz.

        12. La tolleranza di frequenza dei trasmettitori deve essere, per le varie gamme di frequenza, anche in presenza di variazioni della tensione di alimentazione, di più o meno il 10 per cento, e di variazioni termiche da meno 10 a più 55 gradi centigradi di: 300 Hz, fino a 30 MHz; 5X10 alla meno 6, da 30 MHz a 3 GHz; non peggiore di 100X100 alla meno 6, da 3 GHz a 30 GHz; da 30 GHz a 250 GHz, adeguato alla tecnica costruttiva.
        13. L'attenuazione delle irradiazioni non essenziali deve corrispondere a quella prevista dal fabbricante e riportata sul libretto di istruzioni. Essa deve essere comunque compresa, non cumulativamente, tra un minimo di meno 40 dB, ed un massimo di meno 60 dB, a seconda delle frequenze impiegate.
        14. Per le apparecchiature autocostruite o modificate, le irradiazioni non essenziali devono restare nell'ambito dei valori posti all'interno dello stato dell'arte, e comunque non superiori a quelli delle apparecchiature in commercio, per le quali sono state autorizzate l'importazione e la vendita.
        15. Quando una stazione di radioamatore, pur trovandosi entro i limiti stabiliti, crea disturbi o interferenze con le proprie emissioni, e quando ciò sia dovuto alla stazione stessa, il responsabile è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari all'eliminazione dei disturbi e delle interferenze.
        16. Gli apparati radioelettrici di cui all'articolo 2 possono operare sulle bande superiori ai 28 MHz previste dall'articolo 19 e possono utilizzare una o più frequenze in ricezione e trasmissione.
        17. Le irradiazioni parassite dei ricevitori dei radioamatori e dei titolari di licenza di ascolto non devono superare 2X10 alla meno 9 watt, misurati ai morsetti dell'antenna.


Capo IX

NORME DI ESERCIZIO


Art. 19.

        1. Alle stazioni di radioamatore sono assegnate le seguenti bande di frequenza, in parte già previste per il servizio di radioamatore dal regolamento internazionale delle telecomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e successive modificazioni:

                a) da 1.810 a 1850 KHz;

                b) da 3.500 a 3800 KHz;

                c) da 7.000 a 7.100 KHz;

                d) da 10.100 a 10.200 KHz;

                e) da 14.000 a 14.350 KHz;

                f) da 18.068 a 18.168 KHz;

                g) da 21.000 a 21.450 KHz;

                h) da 24.890 a 24.990 KHz;

                i) da 28.000 a 29.700 KHz;

                l) da 50 a 52 MHz;

                m) da 144 a 146 MHz;

                n) da 430 a 440 MHz;

                o) dal 1.240 a 1.300 MHz;

                p) da 2.300 a 2.450 MHz;
                q) da 3.400 a 3475 MHz;

                r) da 5.650 a 5.850 MHz;

                s) da 10 a 10,5 GHz;

                t) da 24 a 24,25 GHz;

                u) da 47 a 47,2 GHz;

                v) da 75 a 81 GHz;

                z) da 119.98 a 120.01 GHz;

                aa) da 142 a 149 GHz;

                bb) da 24l a 250 GHz.

        2. Sulle frequenze superiori a 7.000 KHz è consentito effettuare il servizio di radioamatore via satellite.


Art. 20.

        1. Le classi di emissione con le quali i radioamatori possono operare sulle varie bande a loro assegnate sono riportate nell'allegata tabella A.


Art. 21.

        1. Nelle bande di frequenza di cui all'articolo 19, i radioamatori possono operare sia da stazione fissa, che mobile o portatile, con la sola limitazione della potenza emessa, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 comma 11, nonché via satellite, ove previsto.


Capo X

CALAMITA' NATURALI


Art. 22.

        1. In caso di calamità naturali, per l'utilizzazione delle frequenze radioamatoriali si osservano le disposizioni del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e successive modificazioni, riconoscendo alle competenti autorità di protezione civile, del Ministero dell'interno e degli uffici territoriali del Governo, gli stessi diritti dell'Amministrazione postale, nella facoltà di utilizzare i radioamatori, anche attraverso le associazioni nazionali, legalmente riconosciute.


Capo XI

INSTALLAZIONE DI ANTENNE


Art. 23.

        1. Il radioamatore, in possesso della patente, generale o limitata, e della relativa licenza, ed il titolare di autorizzazione all'ascolto, hanno facoltà di installare presso il proprio domicilio la propria stazione, comprendente anche le antenne necessarie all'esercizio della propria attività. Il proprietario, o il condominio, non può opporsi all'appoggio delle antenne, dei sostegni, nonché al passaggio dei relativi cavi di alimentazione delle stesse, o di qualsiasi altro impianto occorrente per l'esercizio della stazioni di radioamatore e di ascoltatore.
        2. Le installazioni delle antenne non sono vincolate ad alcuna ulteriore verifica delle caratteristiche tecniche, non sono soggette a vincoli regionali o comunali, localmente introdotti allo scopo del controllo delle emissioni elettromagnetiche inquinanti, e non devono essere ricomprese in future restrizioni in materia.
        3. E' facoltà del Ministero delle comunicazioni e dei servizi di controllo della polizia forestale, effettuare verifiche presso le stazioni di radioamatore e di radioascoltatore, per effettuare il controllo sul rispetto delle caratteristiche tecniche, previste dai regolamenti internazionali, introdotti dalla presente legge.

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 24.

        1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le altre stazioni che, in atto, utilizzano le frequenze assegnate al servizio di radioamatore, devono lasciare libere le frequenze stesse e, trascorso il termine suindicato, non possono reclamare per le eventuali interferenze ricevute a causa dell'esercizio delle stazioni di radioamatore.
        2. Eventuali aggiornamenti alle bande di frequenza, alle suddivisioni delle stesse per i modi operativi e ai modi di emissione, determinate da variazioni apportate al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e da accordi internazionali tra radioamatori, vengono introdotti dal Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e le associazioni nazionali di radioamatori riconosciute.



Tabella A

(v. articolo 20)


CLASSI DI EMISSIONE


          Definizione delle classi di emissione:

          1. Modulazione d'ampiezza, nella quale la portante è modulata in ampiezza. Vi sono anche presenti casi in cui vi sono sottoportanti modulate in frequenza ed in fase:

                a) doppia banda laterale con un sono canale di informazione, numerica o quantizzata. Non vi sono sottoportanti di modulazione:

                telegrafia Morse A1A;

                telegrafia a stampa A1B;

                facsimile A1C;

                telecontrolli, telemisura e dati A1D.

                b) doppia banda laterale, in cui l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata. Si impiegano sottoportanti di modulazione:

                telegrafia Morse A2A;

                telegrafia a stampa A2B;

                facsimile A2C;

                telecontrollo, telemisura e dati A2D.

                c) doppia banda laterale, in cui l'informazione in forma analogica è contenuta in un solo canale:

                facsimile A3C;

                telefonia A3E;

                televisione (segnale video) A3F.

                d) banda laterale vestigiale, con un solo canale contenente l'informazione in forma analogica:

                televisione (segnale video) C3F.

                e) banda laterale unica a portante soppressa, nella quale l'informazione, in forma quantizzata o digitale, è contenuta in un solo canale, con impiego di una sottoportante di modulazione:

                telegrafia Morse J2A;

                telegrafia a stampa J2B;

                facsimile J2C;

                telecontrollo, telemisura e dati J2D.
                f) banda laterale unica con portante soppressa ed un solo canale con l'informazione contenuta in forma analogica:

                facsimile J3C;

                telefonia J3E;

                televisione (segnale video) J3F.

                g) banda laterale unica, con portante ridotta ed informazione in forma analogica in un solo canale:

                telefonia R3E.

          2. Modulazione di frequenza "F", modulazione di fase "G", nelle quali la portante è modulata angolarmente:

                a) modulazìone di frequenza o di fase, dove l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata, senza impiegare sottoportante di modulazione:

                telegrafia Morse F1A o G1A;

                telegrafia a stampa F1B o G1B;

                facsimile F1C o G1C;

                telecontrollo, telemisura, dati F1D o G1D;

                b) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata, con l'impiego di una sottoportante di modulazione:

                telegrafia Morse F2A o G2A;

                telegrafia a stampa F2B o G2B;

                facsimile F2C o G2C;

                telecontrollo, telemisura, dati F2D o G2D.

                c) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione in forma analogica è contenuta in un solo canale:

                facsimile F3C o G3C;

                telefonia F3E o G3E;

                televisione (segnale video) F3F o G3F;

                telecontrollo, telemisure, dati F3D o G3D.

Classi di emissione per bande assegnate:

                a) da 1.810 KHz a 1.850 KHz:

                A1A, F1A, A2A, R3E, J3E;
                b) da 1.850 a 10.100 KHz:

                A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F*, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F*;

                c) da 10.100 a 10.200 KHz:

                AlA, A2A, F1A, R3E, J3E.

                d) da 10.200 a 430.000 KHz:

                A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F*, F1A, F1B, FIC, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3D, F3C, F3E, F3F*.

                e) da 430 MHz a 250 GHz:

                A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, C3F, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3D, F3E, F3F.

          Le classi di emissione J3F ed F3F, contrassegnate con il simbolo (*), sono impiegate, per le bande di frequenza fino a 440 MHz, esclusivamente per la televisione a banda stretta.



Frontespizio Relazione