XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1420
PROPOSTA DI LEGGE
Capo. I
DEFINIZIONI
Art. 1.
1. L'attività di radioamatore consiste nello scambio, in
linguaggio chiaro, fra utenti di stazioni radioelettriche,
italiane od estere, di messaggi di carattere tecnico
riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di
ricerca, di istruzione personale, nonché di messaggi di
carattere personale che, per la loro scarsa importanza, non
giustifichino il ricorso al servizio pubblico di
telecomunicazioni.
2. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere
svolto nel rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni
della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, resa
esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149.
3. Persone diverse dal titolare della licenza non possono
operare dalla stazione di radioamatore, salvo quanto disposto
dall'articolo 6, comma 8.
4. Le emissioni possono essere effettuate solo sulle bande
di frequenza stabilite dall'articolo 19. E' consentito l'uso
del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali previste
dalle consuetudini radioamatoriali.
5. All'inizio e al temine delle trasmissioni e, comunque,
a intervalli non superiori a dieci minuti, le stazioni devono
comunicare il loro nominativo, qualsiasi sia il modo di
trasmissione.
6. E' vietato ai radioamatori di fare uso del segnale di
soccorso, nonché di emettere segnali che possano dar luogo a
falsi allarmi, salvo i casi di emergenza nei quali i
radioamatori si trovano ad operare.
Art. 2.
1. Per la trasmissione di messaggi, per scopo di
sperimentazione e di studio, nonché per la collaborazione con
i servizi pubblici e della protezione civile, i radioamatori
possono utilizzare stazioni automatiche poste al di fuori del
proprio domicilio, purché operanti con le caratteristiche
tecniche previste dagli articoli 18 e 19, cui il Ministero
delle comunicazioni assegna un nominativo, sulla base delle
comunicazioni presentate dalle associazioni nazionali di
radioamatori legalmente costituite e riconosciute dal
Ministero stesso.
2. Le stazioni di cui al comma 1, a causa della loro
natura prettamente sperimentale, non sono gravate da alcuna
tassa di esercizio e, ove necessario, sono a disposizione
delle autorità in caso di emergenza.
3. Nella comunicazione presentata al Ministero delle
comunicazioni per la loro installazione, le associazioni
nazionali di radioamatori devono specificare il tipo di
apparecchiatura, la frequenza e la potenza impiegata, che
comunque non può essere superiore ai 10 watt, misurati
all'uscita del trasmettitore, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 18, ed il punto esatto di installazione.
4. E' facoltà degli organi di controllo del Ministero
delle comunicazioni procedere alla verifica della conformità
delle caratteristiche tecniche delle installazioni.
Capo II
AUTORIZZAZIONI
Art. 3.
1. L'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore
sono soggetti ad autorizzazione del Ministero delle
comunicazioni, sentito il parere dei Ministeri della difesa e
dell'interno.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, il
richiedente deve essere in possesso della patente di
radioamatore, generale o limitata, ottenuta previo esame
sostenuto presso il competente ispettorato territoriale del
Ministero delle comunicazioni.
Art. 4.
1. Sono esonerati dall'esame, scritto e pratico, per il
conseguimento della patente di radioamatore, coloro che sono
in possesso di:
a) laurea in ingegneria con specializzazione in
elettronica o in telecomunicazioni;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo per
navi;
c) certificato speciale di radiotelegrafista, o di
radiotelefonista, per navi, rilasciato dal Ministero delle
comunicazioni;
d) certificato, rilasciato dai competenti uffici
del Ministero della difesa, comprovante che l'interessato,
durante il servizio militare, ha ottenuto la specializzazione
nelle telecomunicazioni;
e) qualifica di marconista di bordo per aerei
militari o civili.
2. Sono esonerati dall'esame scritto per il conseguimento
della patente di radioamatore, coloro che sono in possesso del
diploma di tecnico in elettronica conseguito presso un
istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
Art. 5.
1. Le domande per l'ammissione agli esami, o per
l'esonero, sono dirette agli ispettorati territoriali,
competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal
Ministero delle comunicazioni e comunque due volte l'anno, in
occasione delle sessioni di esame.
2. Le domande devono essere corredate da due fotografie,
di cui una legalizzata e da una certificazione anagrafica o
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il nominativo, la data e il luogo di nascita e la
residenza del richiedente.
3. Le materie dell'esame scritto per il conseguimento
della patente di radioamatore comprendono elettronica,
radiotecnica, le leggi ed i regolamenti sulle
radiocomunicazioni. La prova pratica di trasmissione e
ricezione del codice telegrafico Morse è limitata ai soli
candidati alla patente generale.
4. Per la prova scritta sono concesse cinque ore di tempo.
Per la prova pratica, riguardante il codice telegrafico Morse
nonché la trasmissione e ricezione auricolare, si procede alla
velocità di quaranta caratteri al minuto.
5. I titolari della patente limitata possono effettuare
gli esami per il conseguimento della patente generale,
superando la sola prova pratica di trasmissione e ricezione
del codice Morse a quaranta caratteri al minuto.
6. Il superamento del solo esame scritto e non di quello
pratico, dà diritto al rilascio della patente limitata.
7. Nelle commissioni di esame è garantita la presenza di
almeno due rappresentanti delle associazioni nazionali di
radioamatori legalmente costituite. Le associazioni devono
comunicare i nomi dei propri rappresentanti al Ministero delle
comunicazioni e agli ispettorati territoriali del
Ministero.
8. Il Ministero delle comunicazioni conserva per almeno
tre anni gli elaborati dei candidati, i quali hanno facoltà di
esaminarli ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 6.
1. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazioni di
radioamatore è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni
soltanto agli operatori forniti di patente, secondo le norme
contenute nella presente legge.
2. La licenza può essere generale o limitata; quella
generale abilita ad operare su tutte le bande di frequenza
riservate ai radioamatori, con le potenze ed i modi di
emissioni consentiti; quella limitata, abilita ad operare da
50 MHz e superiori, con tutti i modi di emissione e le potenze
consentiti.
3. A titolo di apprendimento e tirocinio, viene concesso
ai titolari di licenza limitata l'uso della banda da 28 a
29.700 MHz in telegrafia Morse, con un massimo di 100 MHz,
operando esclusivamente presso una sezione di un'associazione
nazionale di radioamatori legalmente riconosciuta ed in
possesso di licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione
di radioamatore con il relativo nominativo di stazione, oppure
presso una stazione di radioamatore già regolarmente in
possesso di licenza generale, il cui titolare si assume il
ruolo di garante.
4. Ogni stazione di radioamatore riceve dal Ministero
delle comunicazioni un nominativo che viene riportato sulla
licenza per l'impianto e l'esercizio; tale nominativo non può
essere modificato né ceduto ad altri.
5. Compito degli organi di controllo del Ministero delle
comunicazioni è intervenire in ogni caso di abuso di
nominativi di radioamatori, perseguendo i responsabili ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, di seguito denominato
"codice postale".
6. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di
radioamatore è rilasciata anche alle associazioni nazionali di
radioamatori, su richiesta delle stesse, per le varie sedi
territoriali, con appositi nominativi, distinti da quelli dei
singoli radioamatori.
7. Le licenze per le associazioni nazionali non richiedono
l'effettuazione di esami e sono utilizzabili anche per
sperimentazioni fuori dalle sedi sociali; devono comunque
essere utilizzate solamente da radioamatori già in possesso di
patente e licenza.
8. Tutti coloro che hanno sostenuto l'esame per il
conseguimento della patente, generale o limitata, a titolo di
apprendimento e tirocinio, nel periodo che intercorre dal
ricevimento della patente al ricevimento della licenza, sono
autorizzati ad operare, nelle bande di frequenza per le quali
hanno ottenuto la patente, presso stazioni di radioamatore già
in possesso della licenza di impianto e di esercizio e del
relativo nominativo di stazione, in loro presenza e sotto la
propria responsabilità.
Art. 7.
1. Su richiesta dei singoli radioamatori già in possesso
della licenza generale o limitata, viene rilasciata la licenza
internazionale, di prima o seconda classe, che consente di
esercitare temporaneamente la stazione di radioamatore, senza
alcuna formalità e senza il pagamento di altre tasse di
esercizio, nei Paesi europei che hanno applicato le
raccomandazioni della Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni.
2. I fruitori della licenza internazionale devono
osservare le disposizioni del Paese ospitante.
3. I radioamatori dei Paesi che hanno attuato le decisioni
della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni
possono, in regime di reciprocità, esercitare temporaneamente
in Italia la loro stazione di radioamatore, rispettando le
disposizioni italiane.
4. I radioamatori stranieri di cui alla lettera a)
del secondo comma dell'articolo 331 del codice postale,
possono esercitare, previa apposita richiesta presentata
presso i competenti uffici del Ministero delle comunicazioni,
la propria stazione di radioamatore nel territorio italiano,
per un periodo di sei mesi, rinnovabile fino a due anni. Nelle
trasmissioni i radioamatori stranieri, temporaneamente in
Italia, fanno precedere il proprio nominativo della lettera
"I".
5. I radioamatori stranieri, in possesso di patente e
licenza del loro Paese, che intendono stabilirsi
permanentemente in Italia possono ottenere il rilascio della
patente e della licenza, generale o limitata, in relazione a
quella di cui sono in possesso, senza sottostare ad alcun
esame.
6. In tutti i casi i cittadini stranieri devono sottostare
alle leggi e alle disposizioni italiane.
Art. 8.
1. La licenza e la patente di radioamatore devono essere
custodite presso la stazione ed esibite a richiesta dei
funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni.
2. I funzionari del Ministero delle comunicazioni possono
verificare le apparecchiature utilizzate dai radioamatori.
3. Quando il radioamatore utilizza la propria stazione in
uso mobile o portatile, non è tenuto a portare con sé la
licenza e la patente di radioamatore.
Capo III
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 9.
1. Le domande per l'impianto di una stazione di
radioamatore devono contenere:
a) i dati anagrafici completi del richiedente, con
la residenza o il domicilio, e, per i minori, i dati
anagrafici della persona che esercita la potestà
genitoriale;
b) la sede della stazione di radioamatore che deve
corrispondere alla residenza o al domicilio
dell'interessato;
c) l'autorizzazione, per i radioamatori che
prestano il servizio militare permanente o di leva, delle
autorità militari nonché i dati dell'ubicazione della stazione
di radioamatore in zona militare.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) l'attestazione del versamento della tassa di
esercizio annua, decorrente dalla data del rilascio della
autorizzazione;
b) una dichiarazione a sottoscrizione autenticata,
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di consenso e
responsabilità civile, da parte di chi esercita la potestà
genitoriale su minori non emancipati che hanno conseguito la
patente di radioamatore ed intendono installare la stazione
radio;
c) copia fotostatica del passaporto valido, o
dichiarazione delle autorità consolari che attestino la
nazionalità dei cittadini di Paesi della Unione europea, del
Consiglio d'Europa o di Stati con i quali esistono accordi di
reciprocità, per chiedere l'autorizzazione ad esercitare in
Italia una stazione di radioamatore, qualora in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 7;
d) una marca da bollo prescritta per gli usi
amministrativi.
Art. 10.
1. Sono consentiti, senza specifica autorizzazione, il
trasferimento e l'uso temporaneo della stazione di
radioamatore in altra abitazione, o seconda casa.
2. Se interviene un trasferimento di domicilio e tale
situazione comporta il cambiamento del nominativo, il
radioamatore deve chiedere l'assegnazione di un nuovo
nominativo.
3. I radioamatori possono ricevere e trasmettere da mezzi
mobili e portatili, nelle bande di frequenza sulle quali
possono operare, in base alla licenza posseduta.
4. Nelle trasmissioni mobili o portatili, tali condizioni
devono essere specificate unitamente al nominativo di
stazione.
Capo IV
REQUISITI
Art. 11.
1. L'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di una
stazione di radioamatore ha durata illimitata, purché non
vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 12. I
requisiti sono periodicamente accertati dagli organi del
Ministero dell'interno, che trasmette apposita relazione al
Ministero delle comunicazioni.
2. Quando vengono a mancare i requisiti di cui
all'articolo 12, il Ministero delle comunicazioni informa il
Ministero dell'interno e procede alla sospensione della
licenza, da un minimo di un mese ad un massimo di dodici mesi,
oppure alla revoca a seconda dei casi.
3. Prima di irrogare qualsiasi sanzione il Ministero delle
comunicazioni comunica motivatamente all'interessato
l'infrazione contestata e lo invita a presentare le proprie
discolpe, per iscritto o a voce, entro un termine non
inferiore a un mese a decorrere dalla data della consegna
della comunicazione, decorso il quale la decisione diventa
definitiva.
4. La tassa di esercizio annua è stabilita in 3.000 lire
annue per la licenza limitata, e in 6.000 lire annue per
quella generale.
5. L'autorizzazione a trasmettere è subordinata al
pagamento della tassa di esercizio, ma la mancanza del
pagamento non comporta la decadenza dal diritto a mantenere la
stazione installata.
6. Il mancato pagamento della tassa di esercizio comporta
la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere, sino al
relativo pagamento per l'anno in corso. Nulla è dovuto per le
tasse di esercizio non pagate negli anni precedenti, se il
radioamatore non si è avvalso della facoltà di trasmettere.
7. Il pagamento della tassa di esercizio del primo anno
solare, effettuato contestualmente alla domanda, decorre dalla
data del rilascio della licenza provvisoria o definitiva; gli
eventuali importi, calcolati in dodicesimi, che superino la
tassa di esercizio effettivamente da pagare, sono attribuiti
alla tassa di esercizio dell'anno successivo.
Art. 12.
1. Per ottenere l'autorizzazione all'impianto e
all'esercizio di stazione di radioamatore, è necessario
possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salvo i casi previsti
dall'articolo 331 del codice postale e dagli articoli 7 e 9
della presente legge;
b) età non inferiore agli anni sedici;
c) possesso della patente generale o limitata,
salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9 della presente
legge e dall'articolo 331 del codice postale.
2. Le domande sono sottoposte al parere motivato dei
Ministeri della difesa e dell'interno; in caso di mancata
pronuncia da parte delle suddette amministrazioni entro un
mese, il Ministero delle comunicazioni procede ugualmente al
rilascio o al diniego dell'autorizzazione, il Ministero delle
comunicazioni deve darne comunicazione all'interessato per le
controdeduzioni da produrre entro un mese dalla data della
consegna della comunicazione, decorso il quale il
provvedimento diventa definitivo.
3. Coloro che hanno riportato condanne per delitti contro
la personalità dello Stato, per diserzione anche in tempo di
pace, coloro che siano stati condannati a pene restrittive
superiori a sei mesi, per delitti non colposi, o condannati
per terrorismo, traffico di droga, sfruttamento di minori e
della prostituzione, banda armata e associazione di stampo
mafioso, non possono ottenere il rilascio della autorizzazione
all'esercizio e all'impianto di stazione di radioamatore. In
tutti i casi, la preclusione decade se vi è stata sentenza di
riabilitazione.
4. L'autorizzazione non è concessa a coloro che siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per
tendenza, o sottoposti a misure amministrative di sicurezza, o
a sorveglianza speciale degli organi di polizia, oppure a
coloro ai quali sia stato imposto il soggiorno obbligato, o il
divieto di soggiorno in determinati comuni, finché durino i
relativi provvedimenti.
5. L'accertamento delle condizioni di cui ai commi 3 e 4
viene effettuato d'ufficio e comunicato all'interessato, in
caso di reiezione della domanda, con le modalità di cui al
comma 2.
6. Il Ministero delle comunicazioni ha l'obbligo di
rilasciare la licenza di impianto di stazione di radioamatore
entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda,
decorsi i quali la domanda si intende accolta e
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere ai necessari
conseguenti adempimenti.
7. Il Ministero delle comunicazioni pubblica annualmente
l'elenco delle licenze e dei nominativi assegnati, da
pubblicare una volta l'anno, di tutti i radioamatori
italiani.
Art. 13.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della
patente di operatore e della licenza di impianto di stazione
di radioamatore, il Ministero delle comunicazioni procede al
rilascio dei duplicati, dietro presentazione di domanda
motivata corredata da due fotografie, di cui una
legalizzata.
Art. 14.
1. Quando un radioamatore riceve, nelle bande assegnate ai
radioamatori, un segnale di soccorso proveniente da altri
radioamatori, deve immediatamente avvertire le autorità di
pubblica sicurezza.
2. Il radioamatore è tenuto a continuare l'ascolto ed a
mantenere il contatto con la stazione richiedente, per dare
alle autorità di pubblica sicurezza ogni informazione utile
per lo svolgimento del soccorso stesso.
Capo V
AUTORIZZAZIONI DI ASCOLTO
Art. 15.
1. L'autorizzazione di ascolto sulle bande di frequenza
dei radioamatori è rilasciata a condizione che il richiedente
abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Colui il quale richiede l'autorizzazione deve possedere
i requisiti di cui all'articolo 331 del codice postale ed
adempiere alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 12
della presente legge.
Capo VI
AUTORIZZAZIONI SPECIALI
Art. 16.
1. Le associazioni nazionali di radioamatori legalmente
costituite possono svolgere attività di radioassistenza in
occasione di manifestazioni culturali e sportive, allo scopo
di garantire la sicurezza dello svolgimento delle
manifestazioni stesse e di agevolare gli eventuali interventi
di emergenza.
2. Per le attività di cui al comma 1 possono essere
utilizzati sia i nominativi assegnati alle stazioni delle
singole sezioni delle associazioni nazionali, sia quelli dei
singoli soci radioamatori. Dette trasmissioni possono essere
effettuate anche con le modalità previste dal comma 1
dell'articolo 2.
Capo VII
SANZIONI E REVOCA
Art. 17.
1. L'autorizzazione a trasmettere può essere sospesa per
un periodo massimo di sei mesi, o può essere irrogata
un'ammenda fino a lire 500.000, con provvedimento motivato,
emanato dai direttori degli ispettorati territoriali del
Ministero delle comunicazioni, sentito l'interessato, quando
il radioamatore è incorso in uno dei seguenti casi,
debitamente accertati e provati:
a) uso di turpiloquio nelle radiocomunicazioni;
b) uso della stazione da parte di persona non
munita di patente di operatore;
c) abusi gravi commessi da operatore autorizzato a
trasmettere dal titolare della licenza;
d) comunicazioni effettuate con stazioni non
autorizzate a trasmettere, quando ciò sia a conoscenza del
titolare della stazione;
e) effettuazione di radiocomunicazioni di natura
diversa da quella consentita dall'articolo 1.
2. Gli uffici del Ministero delle comunicazioni possono
procedere alla revoca della autorizzazione per inosservanza
della sospensione irrogata al radioamatore, o per recidiva,
per infrazioni gravi per le quali è già disposta la
sospensione dell'attività.
3. Chiunque effettua radiotrasmissioni sulle bande di
frequenza dei radioamatori, senza essere in possesso della
prescritta licenza e della patente di operatore è punito con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, o con l'arresto da
due a sei mesi. Quando il reato provoca disturbi, o
interruzioni nel caso di comunicazioni di emergenza, le pene
pecuniarie e quelle detentive vengono triplicate.
4. Entro un mese dalla notifica di uno dei provvedimenti
di cui al presente articolo, il radioamatore ha facoltà di
ricorrere al Ministero delle comunicazioni. Quando, entro tre
mesi dalla presentazione del ricorso, non è pervenuta alcuna
decisione, il provvedimento si intende revocato.
5. Quando vengano comminate le pene previste dai comma 2 e
3, è obbligatoria la pubblicazione a spese del destinatario
del provvedimento, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale.
Capo VIII
REQUISITI TECNICI DELLE
APPARECCHIATURE
Art. 18.
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle
stazioni di radioamatore, acquistate, modificate o
autocostruite, devono possedere le caratteristiche stabilite
dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27
luglio 1981, n.740, e successive modificazioni, e dalle norme
previste nella presente legge.
2. Le apparecchiature dei radioamatori possono essere
adatte a funzionare anche su bande diverse da quelle
radioamatoriali.
3. Il Ministero delle attività produttive, prima di
concedere licenze per l'importazione di apparecchiature
radioelettriche per radioamatori, da commercializzare in
Italia, chiede al Ministero delle comunicazioni la rispondenza
di dette apparecchiature alle normative vigenti in Italia.
4. E' facoltà del Ministero delle comunicazioni di
procedere a controlli, presso gli importatori e presso i
rivenditori, circa la rispondenza e la destinazione delle
apparecchiature radioelettriche, avvalendosi anche degli
organi di polizia.
5. Per l'acquisto delle apparecchiature, l'acquirente deve
dimostrare al venditore di possedere la patente e la licenza
all'impianto di stazione di radioamatore.
6. Per l'acquisto delle apparecchiature "ricevitori", in
grado cioè esclusivamente di ricevere le comunicazioni
radioamatoriali, è sufficiente dimostrare il possesso della
sola licenza di ascolto di cui all'articolo 15.
7. Il venditore deve annotare, su apposito registro, il
nome degli acquirenti, i dati d'identificazione delle
apparecchiature vendute e quelli della patente e della licenza
del compratore.
8. Le infrazioni riscontrate a carico dei rivenditori e
degli importatori circa la destinazione e la rispondenza delle
apparecchiature radioelettriche operanti sulle bande
radioamatoriali, quando non comportino più gravi reati,
determinano la denuncia all'autorità giudiziaria degli
interessati, e la comminazione di una ammenda da lire 500.000
a lire 1.000.000, nonché la chiusura dell'attività
commerciale, da sette giorni a due mesi, a seconda della
gravità del caso accertato o della recidiva. Quando il
rivenditore, o l'importatore, perpetua l'infrazione per tre
volte, si procede alla chiusura dell'attività commerciale ed
al ritiro della licenza di commercio.
9. La potenza di picco "pep" delle apparecchiature dei
radioamatori viene misurata, per le diverse classi di
emissione, con l'apparato chiuso su di un carico resistivo e
non irradiante, di impedenza di 50 Ohm. In caso di
apparecchiature di impedenza diversa, si procede ad inserire
un apposito adattatore. La misura è rappresentata dalla
potenza media fornita alla linea di alimentazione
dell'antenna, durante il ciclo a radiofrequenza, in
corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di
modulazione.
10. E' consentito l'uso di amplificatori di potenza RF,
purché rispondano alle norme tecniche della presente legge e
non superino le potenze consentite.
11. La potenza di emissione delle stazioni di radioamatore
non può superare rispettivamente:
a) nell'uso fisso;
1) 300 watt nelle frequenze fino a 440 MHz;
2) 100 watt nelle frequenze da 1.240 a 5.850 MHz;
3) 50 watt nelle frequenze da 10,450 a 250 GHz;
b) nell'uso mobile:
1) 100 watt nelle frequenze fino a 30 MHz;
2) 50 watt nelle frequenze superiori a 30 MHz.
12. La tolleranza di frequenza dei trasmettitori deve
essere, per le varie gamme di frequenza, anche in presenza di
variazioni della tensione di alimentazione, di più o meno il
10 per cento, e di variazioni termiche da meno 10 a più 55
gradi centigradi di: 300 Hz, fino a 30 MHz; 5X10 alla meno 6,
da 30 MHz a 3 GHz; non peggiore di 100X100 alla meno 6, da 3
GHz a 30 GHz; da 30 GHz a 250 GHz, adeguato alla tecnica
costruttiva.
13. L'attenuazione delle irradiazioni non essenziali deve
corrispondere a quella prevista dal fabbricante e riportata
sul libretto di istruzioni. Essa deve essere comunque
compresa, non cumulativamente, tra un minimo di meno 40 dB, ed
un massimo di meno 60 dB, a seconda delle frequenze
impiegate.
14. Per le apparecchiature autocostruite o modificate, le
irradiazioni non essenziali devono restare nell'ambito dei
valori posti all'interno dello stato dell'arte, e comunque non
superiori a quelli delle apparecchiature in commercio, per le
quali sono state autorizzate l'importazione e la vendita.
15. Quando una stazione di radioamatore, pur trovandosi
entro i limiti stabiliti, crea disturbi o interferenze con le
proprie emissioni, e quando ciò sia dovuto alla stazione
stessa, il responsabile è tenuto ad adottare tutti gli
accorgimenti necessari all'eliminazione dei disturbi e delle
interferenze.
16. Gli apparati radioelettrici di cui all'articolo 2
possono operare sulle bande superiori ai 28 MHz previste
dall'articolo 19 e possono utilizzare una o più frequenze in
ricezione e trasmissione.
17. Le irradiazioni parassite dei ricevitori dei
radioamatori e dei titolari di licenza di ascolto non devono
superare 2X10 alla meno 9 watt, misurati ai morsetti
dell'antenna.
Capo IX
NORME DI ESERCIZIO
Art. 19.
1. Alle stazioni di radioamatore sono assegnate le
seguenti bande di frequenza, in parte già previste per il
servizio di radioamatore dal regolamento internazionale delle
telecomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e successive
modificazioni:
a) da 1.810 a 1850 KHz;
b) da 3.500 a 3800 KHz;
c) da 7.000 a 7.100 KHz;
d) da 10.100 a 10.200 KHz;
e) da 14.000 a 14.350 KHz;
f) da 18.068 a 18.168 KHz;
g) da 21.000 a 21.450 KHz;
h) da 24.890 a 24.990 KHz;
i) da 28.000 a 29.700 KHz;
l) da 50 a 52 MHz;
m) da 144 a 146 MHz;
n) da 430 a 440 MHz;
o) dal 1.240 a 1.300 MHz;
p) da 2.300 a 2.450 MHz;
q) da 3.400 a 3475 MHz;
r) da 5.650 a 5.850 MHz;
s) da 10 a 10,5 GHz;
t) da 24 a 24,25 GHz;
u) da 47 a 47,2 GHz;
v) da 75 a 81 GHz;
z) da 119.98 a 120.01 GHz;
aa) da 142 a 149 GHz;
bb) da 24l a 250 GHz.
2. Sulle frequenze superiori a 7.000 KHz è consentito
effettuare il servizio di radioamatore via satellite.
Art. 20.
1. Le classi di emissione con le quali i radioamatori
possono operare sulle varie bande a loro assegnate sono
riportate nell'allegata tabella A.
Art. 21.
1. Nelle bande di frequenza di cui all'articolo 19, i
radioamatori possono operare sia da stazione fissa, che mobile
o portatile, con la sola limitazione della potenza emessa,
secondo quanto stabilito dall'articolo 18 comma 11, nonché via
satellite, ove previsto.
Capo X
CALAMITA' NATURALI
Art. 22.
1. In caso di calamità naturali, per l'utilizzazione delle
frequenze radioamatoriali si osservano le disposizioni del
regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.
740, e successive modificazioni, riconoscendo alle competenti
autorità di protezione civile, del Ministero dell'interno e
degli uffici territoriali del Governo, gli stessi diritti
dell'Amministrazione postale, nella facoltà di utilizzare i
radioamatori, anche attraverso le associazioni nazionali,
legalmente riconosciute.
Capo XI
INSTALLAZIONE DI ANTENNE
Art. 23.
1. Il radioamatore, in possesso della patente, generale o
limitata, e della relativa licenza, ed il titolare di
autorizzazione all'ascolto, hanno facoltà di installare presso
il proprio domicilio la propria stazione, comprendente anche
le antenne necessarie all'esercizio della propria attività. Il
proprietario, o il condominio, non può opporsi all'appoggio
delle antenne, dei sostegni, nonché al passaggio dei relativi
cavi di alimentazione delle stesse, o di qualsiasi altro
impianto occorrente per l'esercizio della stazioni di
radioamatore e di ascoltatore.
2. Le installazioni delle antenne non sono vincolate ad
alcuna ulteriore verifica delle caratteristiche tecniche, non
sono soggette a vincoli regionali o comunali, localmente
introdotti allo scopo del controllo delle emissioni
elettromagnetiche inquinanti, e non devono essere ricomprese
in future restrizioni in materia.
3. E' facoltà del Ministero delle comunicazioni e dei
servizi di controllo della polizia forestale, effettuare
verifiche presso le stazioni di radioamatore e di
radioascoltatore, per effettuare il controllo sul rispetto
delle caratteristiche tecniche, previste dai regolamenti
internazionali, introdotti dalla presente legge.
Capo XII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le altre stazioni che, in atto, utilizzano le
frequenze assegnate al servizio di radioamatore, devono
lasciare libere le frequenze stesse e, trascorso il termine
suindicato, non possono reclamare per le eventuali
interferenze ricevute a causa dell'esercizio delle stazioni di
radioamatore.
2. Eventuali aggiornamenti alle bande di frequenza, alle
suddivisioni delle stesse per i modi operativi e ai modi di
emissione, determinate da variazioni apportate al regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni e da accordi
internazionali tra radioamatori, vengono introdotti dal
Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, sentito il
consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni e le associazioni nazionali di radioamatori
riconosciute.
Tabella A
(v. articolo 20)
CLASSI DI EMISSIONE
Definizione delle classi di emissione:
1. Modulazione d'ampiezza, nella quale la portante è
modulata in ampiezza. Vi sono anche presenti casi in cui vi
sono sottoportanti modulate in frequenza ed in fase:
a) doppia banda laterale con un sono canale di
informazione, numerica o quantizzata. Non vi sono
sottoportanti di modulazione:
telegrafia Morse A1A;
telegrafia a stampa A1B;
facsimile A1C;
telecontrolli, telemisura e dati A1D.
b) doppia banda laterale, in cui l'informazione è
contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata.
Si impiegano sottoportanti di modulazione:
telegrafia Morse A2A;
telegrafia a stampa A2B;
facsimile A2C;
telecontrollo, telemisura e dati A2D.
c) doppia banda laterale, in cui l'informazione
in forma analogica è contenuta in un solo canale:
facsimile A3C;
telefonia A3E;
televisione (segnale video) A3F.
d) banda laterale vestigiale, con un solo canale
contenente l'informazione in forma analogica:
televisione (segnale video) C3F.
e) banda laterale unica a portante soppressa,
nella quale l'informazione, in forma quantizzata o digitale, è
contenuta in un solo canale, con impiego di una sottoportante
di modulazione:
telegrafia Morse J2A;
telegrafia a stampa J2B;
facsimile J2C;
telecontrollo, telemisura e dati J2D.
f) banda laterale unica con portante soppressa ed
un solo canale con l'informazione contenuta in forma
analogica:
facsimile J3C;
telefonia J3E;
televisione (segnale video) J3F.
g) banda laterale unica, con portante ridotta ed
informazione in forma analogica in un solo canale:
telefonia R3E.
2. Modulazione di frequenza "F", modulazione di fase "G",
nelle quali la portante è modulata angolarmente:
a) modulazìone di frequenza o di fase, dove
l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica
o quantizzata, senza impiegare sottoportante di
modulazione:
telegrafia Morse F1A o G1A;
telegrafia a stampa F1B o G1B;
facsimile F1C o G1C;
telecontrollo, telemisura, dati F1D o G1D;
b) modulazione di frequenza o di fase, dove
l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica
o quantizzata, con l'impiego di una sottoportante di
modulazione:
telegrafia Morse F2A o G2A;
telegrafia a stampa F2B o G2B;
facsimile F2C o G2C;
telecontrollo, telemisura, dati F2D o G2D.
c) modulazione di frequenza o di fase, dove
l'informazione in forma analogica è contenuta in un solo
canale:
facsimile F3C o G3C;
telefonia F3E o G3E;
televisione (segnale video) F3F o G3F;
telecontrollo, telemisure, dati F3D o G3D.
Classi di emissione per bande assegnate:
a) da 1.810 KHz a 1.850 KHz:
A1A, F1A, A2A, R3E, J3E;
b) da 1.850 a 10.100 KHz:
A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E,
R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F*, F1A, F1B, F1C, F1D,
F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F*;
c) da 10.100 a 10.200 KHz:
AlA, A2A, F1A, R3E, J3E.
d) da 10.200 a 430.000 KHz:
A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E,
R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F*, F1A, F1B, FIC, F1D,
F2A, F2B, F2C, F2D, F3D, F3C, F3E, F3F*.
e) da 430 MHz a 250 GHz:
A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E,
A3F, C3F, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, F1A, F1B,
F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3D, F3E, F3F.
Le classi di emissione J3F ed F3F, contrassegnate con il
simbolo (*), sono impiegate, per le bande di frequenza fino a
440 MHz, esclusivamente per la televisione a banda stretta.