XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1418
Onorevoli Colleghi! - La legge 11 febbraio 1992, n.
157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio", stabilisce
all'articolo 12, comma 8, che il prelievo venatorio può essere
legalmente esercitato soltanto da chi è in possesso di una
polizza assicurativa per la responsabilità civile nei
confronti dei terzi.
L'obbligatorietà della copertura assicurativa rappresenta
una garanzia di tutela nei confronti dei terzi, i quali -
grazie anche all'esperibilità dell'azione diretta - possono
confidare nella riparazione del danno subito da parte di una
compagnia di assicurazione.
La garanzia di tutela dei terzi, si rivela peraltro
incompleta nel caso in cui il cacciatore abbia stipulato una
polizza con una società di assicurazione che successivamente
sia stata messa in liquidazione coatta amministrativa.
Sebbene la legge n. 157 del 1992 abbia previsto
all'articolo 25 la costituzione di un Fondo di garanzia per le
vittime della caccia nel caso i cui l'esercente l'attività
venatoria responsabile dei danni non risulti identificato e
nel caso in cui lo stesso responsabile non risulti coperto da
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, non
ha, peraltro, esteso la possibilità del risarcimento a favore
delle vittime della caccia nel caso in cui il cacciatore abbia
stipulato un contratto di assicurazione con una società
successivamente posta in liquidazione coatta
amministrativa.
L'inammissibile vuoto normativo realizza un'irragionevole
disparità di trattamento tra le vittime della caccia, dovuta
esclusivamente al fatto che la società di assicurazione sia
successivamente posta in stato di liquidazione, ancor più
incomprensibile se si considera quanto stabilito dal
legislatore in riferimento alle vittime della strada.
La presente proposta di legge si propone, pertanto, di
colmare un inammissibile vuoto normativo, riequilibrando la
posizione di tutti i danneggiati di fronte alla legge e si
rende ancor più necessaria a seguito dell'intervento da parte
della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità
dell'articolo 25, comma 1, della legge n. 157 del 1992, nella
parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla
persona da parte del Fondo di garanzia nel caso in cui colui
che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa
assicurativa che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (sentenza
23 ottobre-6 novembre 2000, n. 470).
L'approvazione della proposta consentirebbe, d'altra
parte, di evitare l'ulteriore ed incomprensibile disparità di
trattamento tra gli stessi cacciatori, alcuni dei quali, pur
regolarmente assicurati, dovrebbero assumersi in proprio
l'onere del risarcimento del danno, in caso di incidente
venatorio, se la compagnia di assicurazione presso la quale
avevano stipulato la polizza dovesse essere posta in
liquidazione coatta amministrativa.