XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1418




        Onorevoli Colleghi! - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", stabilisce all'articolo 12, comma 8, che il prelievo venatorio può essere legalmente esercitato soltanto da chi è in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi.
        L'obbligatorietà della copertura assicurativa rappresenta una garanzia di tutela nei confronti dei terzi, i quali - grazie anche all'esperibilità dell'azione diretta - possono confidare nella riparazione del danno subito da parte di una compagnia di assicurazione.
        La garanzia di tutela dei terzi, si rivela peraltro incompleta nel caso in cui il cacciatore abbia stipulato una polizza con una società di assicurazione che successivamente sia stata messa in liquidazione coatta amministrativa.
        Sebbene la legge n. 157 del 1992 abbia previsto all'articolo 25 la costituzione di un Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso i cui l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti identificato e nel caso in cui lo stesso responsabile non risulti coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, non ha, peraltro, esteso la possibilità del risarcimento a favore delle vittime della caccia nel caso in cui il cacciatore abbia stipulato un contratto di assicurazione con una società successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa.
        L'inammissibile vuoto normativo realizza un'irragionevole disparità di trattamento tra le vittime della caccia, dovuta esclusivamente al fatto che la società di assicurazione sia successivamente posta in stato di liquidazione, ancor più incomprensibile se si considera quanto stabilito dal legislatore in riferimento alle vittime della strada.
        La presente proposta di legge si propone, pertanto, di colmare un inammissibile vuoto normativo, riequilibrando la posizione di tutti i danneggiati di fronte alla legge e si rende ancor più necessaria a seguito dell'intervento da parte della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 25, comma 1, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicurativa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (sentenza 23 ottobre-6 novembre 2000, n. 470).
        L'approvazione della proposta consentirebbe, d'altra parte, di evitare l'ulteriore ed incomprensibile disparità di trattamento tra gli stessi cacciatori, alcuni dei quali, pur regolarmente assicurati, dovrebbero assumersi in proprio l'onere del risarcimento del danno, in caso di incidente venatorio, se la compagnia di assicurazione presso la quale avevano stipulato la polizza dovesse essere posta in liquidazione coatta amministrativa.




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