XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1418




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta la seguente:

        "b-bis) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi che al momento del fatto si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni".



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