XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1418
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta la
seguente:
"b-bis) l'esercente l'attività venatoria
responsabile dei danni risulti assicurato presso un'impresa
operante nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi che al
momento del fatto si trovi in stato di liquidazione coatta
amministrativa o vi venga posta successivamente. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 25 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni".