XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1417
Onorevoli Colleghi! - La legge 11 febbraio 1992, n.
157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio", pur ispirata dal
condivisibile principio della "programmazione venatoria", non
è stata ancora attuata, a quasi dieci anni dalla data della
sua entrata in vigore, da molte regioni.
Anche tale fatto, quanto mai eloquente, dimostra di per sé
(sarebbe troppo semplice e superficiale invocare una pretesa
inerzia degli enti territoriali), quanto le previsioni della
legge n. 157 del 1992 siano talvolta lontane e scollegate
dalla realtà ambientale, territoriale, sociale, tradizionale e
venatoria sulla quale la stessa legge avrebbe dovuto e
dovrebbe operare.
Nata nel clima e nel contesto di suggestione e
condizionamento successivi al lacerante referendum
"anticaccia", la legge n. 157 del 1992 è stata la risultante
di un "consociativismo" esasperato che, pur di "partorire" una
regolamentazione legislativa della delicata materia, non ha
esitato ad introdurre istituti e previsioni che la coscienza
sociale, ancora prima del mondo venatorio e agro-pastorale,
non sentono, non approvano e non intendono subire.
Il legislatore del 1992 ha avuto il merito, non
contestabile, di aver recepito integralmente la normativa
"europea" ed internazionale e si è mosso certamente
nell'ottica - lo si deve riconoscere senza riserve - della
migliore tutela e della conservazione della fauna selvatica
"nell'interesse della comunità nazionale ed
internazionale".
Peraltro, in ossequio alla aprioristica esigenza di
impedire "il nomadismo venatorio", non sempre a ragione
individuato come causa di uno squilibrato prelievo, la legge
n. 157 del 1992 ha, per un verso, disegnato ambiti
territoriali di caccia (ATC) di dimensioni troppo ridotte,
tali da impedire o limitare fortemente l'esercizio
dell'attività venatoria anche relativamente alla provincia di
residenza e, per altro verso, ha del tutto omologato, sempre
all'interno degli angusti confini dell'ambito territoriale,
sia la caccia alla fauna migratoria sia la caccia alla fauna
stanziale. Con la conseguente, inevitabile, antidemocratica,
ingiusta, non accettabile e non accettata disparità di
trattamento, per i cacciatori, tra chi ha la fortuna di
risiedere in territori ancora vocati alla presenza ed alla
riproduzione della fauna e chi, invece, tale fortuna non
ha.
Disparità di trattamento ancora più marcata e grave
allorquando l'attività venatoria abbia ad oggetto la fauna
migratoria che, come è risaputo, può frequentare solo quei
territori nei quali, accanto alla particolare orografia del
terreno, sia sopravvissuto un particolare habitat e cioè
la foresta, il bosco, il sottobosco, la macchia, l'alberato,
l'acquitrino.
Orbene, solo ampliando, o consentendo alla regioni di
ampliare, i confini degli ambiti territoriali, sarà possibile,
fermo il prezioso legame del cacciatore con il territorio, la
costituzione in ambiti di territori omogenei all'interno dei
quali la caccia possa essere esercitata senza discriminazione
e senza creare "figli e figliastri".
Così come, consentendo la caccia alla fauna migratoria
almeno all'interno dei confini della regione di residenza, si
darà a tutti la possibilità di praticare tale forma di
attività venatoria.
Ma la legge n. 157 del 1992 non è sentita come giusta e
non viene recepita dalla coscienza collettiva anche e
soprattutto perché, prevedendo un'apertura ritardata ed una
chiusura troppo anticipata dell'"annata venatoria"
(rispettivamente terza domenica di settembre e 31 gennaio),
urta non solo contro tradizioni venatorie millenarie, ma
contro dati e date di migrazione degli uccelli - e
particolarmente di alcune specie come il tordo, la beccaccia,
i colombacci, gli acquatici e la tortora - presenti sul
territorio nazionale, specialmente dall'Italia centrale in
giù, ben oltre la fine del mese di febbraio e quelli estivi,
come la tortora, non oltre il mese di agosto.
D'altro canto, sul punto va da tempo consolidandosi a
livello europeo una forte tendenza a spostare al 28 febbraio
la cessazione della attività venatoria "per specie" e,
segnatamente, a quelle specie come il tordo, la beccaccia ed i
colombacci che, presenti in buona consistenza, iniziano la
migrazione di ritorno verso i luoghi di nidificazione non
prima della fine di febbraio.
Invero, già dal febbraio 1994 è stata formalizzata una
proposta di modifica della direttiva 79/409/CEE, proprio con
l'obiettivo di spostare a fine febbraio, ed anche oltre, la
cessazione del prelievo venatorio (proposta direttiva COM 94
del 23 febbraio 1994).
Peraltro tale direttiva non prevede affatto che il
prelievo della fauna migratoria (invernale ed estiva) cessi il
31 gennaio o non abbia inizio prima di settembre.
E' stato già elaborato, anche dal nostro competente
Ministero, un progetto di calendario venatorio "europeo" che,
riflettendo le tendenze comunitarie, amplia la durata del
prelievo venatorio "per specie".
La Francia, addirittura, con legge nazionale del 30 giugno
1994, ha consentito la caccia ai migratori, "per specie", fino
al 28 febbraio ed al 10 marzo.
E molti contingenti di tali migratori (tordi, beccacce,
colombacci) sono gli stessi che trascorrono il mese di
febbraio nei nostri territori del Meridione, specie in
Sardegna!
La presente proposta di legge, muovendo dalle carenze e
dalle incongruenze che si sono evidenziate, si propone di
porvi rimedio attraverso una regolamentazione più equilibrata
e realistica dei delicati problemi e conflitti sottesi alla
tematica ambientale e venatoria italiana.
Si suggeriscono modifiche ed integrazioni dettate da un
approccio più attuale e oggettivo della materia, con
l'obiettivo di scaricare, nel rispetto dell'impianto e della
filosofia di fondo della legge n. 157 del 1992, le forti
tensioni, spesso incontrollabili, che si sprigionano
dall'impatto sociale determinato dalla cogenza di previsioni
radicalmente innovative e talvolta fortemente penalizzanti.
L'articolo 1 introduce alcune modifiche all'articolo 10
della legge n. 157 del 1992.
Si prevede una irrisoria riduzione della percentuale
massima della quota del territorio agro-pastorale da destinare
a "protezione della fauna selvatica".
Il correttivo trova ragione sia nel rilievo che il
territorio agro-silvo-pastorale si è ormai marcatamente
ridotto, e va riducendosi progressivamente, con correlativo
automatico aumento della quota di protezione della fauna
selvatica, sia nel fatto che la "riserva" di tale quota di
protezione dovrà effettuarsi per provincia e non già con
riferimento alla complessiva superficie del territorio della
regione. L'obiettivo è quello di evitare che le regioni
possano localizzare la quota di protezione concentrandola nel
territorio di una o più province che risulterebbero
danneggiate, con pregiudizio dei residenti.
D'altro canto, l'individuazione in ogni provincia di una
porzione dal 20 al 25 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale sarà garanzia di distribuzione molto più
uniforme e molto più funzionale ai fini di tutela voluti dalla
legge.
Si chiarisce poi meglio e si definisce in termini tali da
evitare equivoci interpretativi che potrebbero ricollegarsi a
possibili conflitti tra le previsioni della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (sui parchi), e la successiva legge n. 157 del
1992, quali territori debbano essere ricompresi nella quota di
protezione, precisando che vi dovranno rientrare i parchi la
cui estensione complessiva non potrà, pertanto, superare il 25
per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
Attraverso la modifica del comma 5 dell'articolo 10 si
suggerisce, poi, di elevare dal 15 al 20 per cento la
percentuale massima del territorio agro-silvo-pastorale da
riservare a gestione privata ai sensi dell'articolo 16.
In un contesto europeo ed italiano di crescita imponente
del turismo venatorio, l'obiettivo è soprattutto quello di
potenziare le aziende agroturistiche-venatorie dal cui decollo
in Italia è assai ragionevole attendersi una importante
ricaduta favorevole sul piano economico ed occupazionale.
Il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 10 dovrà
prevedere l'assoggettabilità alla gestione programmata della
caccia, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla legge,
delle foreste e dei territori del demanio statale e regionale
e degli enti pubblici. Non sarebbe, infatti, giustificato un
regime diverso da quello dei fondi privati sui quali la
gestione programmata della caccia, alle condizioni e secondo
le modalità di cui alla legge n. 157 del 1992, è prevista
ope legis.
L'articolo 2 introduce delle modifiche ai commi 1 e 5
dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992. Con la prima
modifica si prevede che gli ATC debbano avere dimensioni non
inferiori a quelle della provincia e possano essere costituiti
anche sul territorio di più province o della stessa regione.
Si intende porre rimedio alle discriminazioni già segnalate
che sarebbero l'inevitabile risultante dell'attuazione
dell'attuale previsione della legge.
Si sono, inoltre, volute tutelare quelle regioni che,
sprovviste per ragioni geografiche di continuità territoriale
con altri territori nazionali (isole, regioni di confine) si
vedrebbero di fatto preclusa la possibilità, prevista dal
comma 2 del citato articolo 14, di costituire ambiti
interessanti proprie province e province appartenenti ad altra
regione confinante.
La seconda modifica, sempre con il fine di rendere più
democratica, egualitaria e giusta l'attuazione della legge n.
157 del 1992, evitando le disparità di trattamento dianzi
evidenziate, introduce la previsione secondo cui per
l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore
ha diritto di accesso in tutti gli ATC costituiti entro i
confini della regione di residenza, ovvero può praticare tale
tipo di caccia in tutto il territorio della regione in cui
risiede.
Con l'articolo 3 si propone la modifica del comma 8
dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992. Il comma 8 dovrà
prevedere che l'altezza minima del "muro, rete metallica o
altra chiusura" necessaria perché un fondo possa considerarsi
"chiuso", debba essere non inferiore a 1,80 metri.
L'articolo 4 rimodula, nei termini precedentemente
esposti, in ossequio alle oggettive situazioni di fatto già
segnalate ed in aderenza alle nuove "tendenze europee",
successive alla emanazione della legge n. 157 del 1992 (e
precedenti la legge emanata dalla Repubblica francese), i
tempi del prelievo venatorio con particolare riferimento alla
fauna migratoria ed alle diverse specie di tale fauna.
L'articolo 5 si fa carico di ovviare ai gravi rischi,
anche per la incolumità e la stessa vita delle persone, che
può innescare nella caccia al cinghiale l'uso della "palla
singola" in territori scoscesi, rocciosi ed altamente
boscati.
Avviene frequentemente che in occasione di battute al
cinghiale in zone impervie la palla, impattando contro la
roccia, gli alberi, i costoni od altri ostacoli non
assorbenti, si frantumi in schegge impazzite che colpiscono
uomini ed animali. Le regioni, pertanto, potranno consentire
per la caccia al cinghiale in territori "pericolosi" l'uso di
cartucce a pallettoni caricate con non più di nove pezzi.
D'altro canto è opportuno sottolineare, affinché si possa
cogliere meglio il senso della modifica, che l'uso della
"palla singola" causa una maggiore distruzione di cinghiali
essendo notorio che molti capi, colpiti ma non "fermati" dalla
palla, vanno a morire lontano e non vengono recuperati dai
cacciatori.
Gli articoli 6, 7 e 8 introducono un nuovo assetto del
sistema sanzionatorio delle condotte venatorie illecite.
Invero si tratta di condotte che, pur gravi, avversate e
censurate dalla coscienza sociale, solo in particolari ed
eccezionali fattispecie sembrano potersi caricare di rilevanza
penale, anche se nel novero dei reati contravvenzionali,
sanzionati con l'arresto o con l'ammenda.
D'altro canto la forte, progressiva e ormai irreversibile
tendenza verso la depenalizzazione, intesa anche come sperato
rimedio alla inefficienza della giustizia penale, non può non
suggerire che molte ipotesi contravvenzionali introdotte dalla
legge n. 157 del 1992 vengano riqualificate come illeciti
amministrativi.
In questo contesto si propone una modifica agli articoli
30, 31 e 32 della legge con la prospettiva di ridurre a sole
quattro fattispecie, quelle più allarmanti e di un più acuto
disvalore, la figura di reato venatorio
(contravvenzionale).
In tutti gli altri casi la responsabilità per l'illecito
venatorio avrà come contropartita la rapida applicazione di
sanzioni amministrative di entità elevata.
Peraltro gli effetti di deterrenza della previsione e
della applicazione di sanzioni amministrative "pesanti" sono
spesso assai più concreti dei risultati di prevenzione
ricollegabili alla sanzione penale prevista per i reati
contravvenzionali.
Ad ogni buon conto, con la riscrittura del combinato
disposto degli articoli 31 e 32, il ricorso alla punizione
"amministrativa" è potenziato dalla previsione della
sospensione, per lunghi periodi, della revoca e del divieto di
rilascio della licenza di porto di fucile da caccia; una vera
e propria ulteriore sanzione aggiuntiva capace di indurre
insperati risultati di dissuasione.
Si confida in una rapida approvazione della presente
proposta di legge, già presentata nel corso della XII
legislatura (atto Camera n. 2161) ed ora adeguata al mutato
contesto socio-economico e venatorio ed alle esigenze
rappresentate attraverso numerose iniziative parlamentari nel
corso della XII e XIII legislatura. Si fa affidamento sul
prezioso contributo di tutte le forze politiche.