XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1417




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni provincia è destinato per una percentuale dal 20 al 25 per cento".
        2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono altresì compresi i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi all'interno dei quali sia vietata l'attività venatoria. L'estensione complessiva dei parchi, pertanto, sempre che al loro interno sia interdetta la caccia, non può superare il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale".
        3. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "percentuale massima globale del 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "percentuale massima globale del 20 per cento".
        4. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere, a condizione che l'attività venatoria non sia preclusa al loro interno da esigenze di protezione o di ordine pubblico e di sicurezza".


Art. 2.

        1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali" sono sostituite dalle seguenti: "possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di dimensioni provinciali, interprovinciali o regionali".
        2. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali costituiti entro i confini della regione di residenza".


Art. 3.

        1. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferme le altre previsioni di cui al presente comma, l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80".


Art. 4.

        1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

            a) specie cacciabili dalla terza domenica di agosto al 28 febbraio: tortora (Streptoteia turtur), quaglia (Coturnix coturnix), Germano reale (Anas platyrhynchos), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Galinula chlorupus);

            b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: merlo (turdus merula), passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), passera oltremontana (Passer domesticus), allodola (Alauda arvensis), colino della Virginia (Colinus virginianus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridamus);

            c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), cesena (Turdus pilaris), fagiano (Phasianus colchicus), fringuello (Fringilla coelebs), peppola (Fringilla montifringilla), combattente (Philomachus pugnax), taccola (Corvus monedula), corvo (Corvus frugilegus), cornacchia nera (Corvus corone), pavoncella (Vanellus vanellus), pittima reale (Limosa limosa), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica);

            d) specie cacciabili dal 1^ novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);

            e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: storno (Sturnus vulgaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penepole), codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Anytya ferma), moretta (Anytya fuligula), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Limnocryptesminimus), beccaccia (Scolopax rusticola);

            f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: colombaccio (Columba palumbus), volpe (Vulpes vulpes);

            g) specie cacciabili dal 1^ ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), francolino di monte (Bonasa bonasia), coturnice (Alectois graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus)".

Art. 5.

        1. Alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: "ungulati" sono inserite le seguenti: ", salvo che nella caccia al cinghiale nella quale, per motivate esigenze, le regioni possono consentire l'uso di cartucce caricate con non più di nove pezzi".


Art. 6.

        1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

        "1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

            a) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

            b) l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

            c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte o cattura esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

            d) l'arresto fino a quattro mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte o cattura, in periodo in cui è vietata la caccia a tale specie, esemplari di pernice sarda".


Art. 7.

        1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

        "Art. 31 (Sanzioni amministrative) - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

            a) la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle oasi di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive;

            b) la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 5.000.000 per chi esercita l'uccellagione;

            c) la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 8.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

            d) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 30, dei quali sia vietato l'abbattimento;

            e) la sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa sanzione amministrativa si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica, altresì, la misura della confisca dei richiami;

            f) la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

            g) la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 ed alla lettera d) dal presente comma la sanzione amministrativa è raddoppiata;
            h) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

            i) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

            l) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

            m) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

            n) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

            o) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
            p) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

            q) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

            r) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale di cui all'articolo 12, comma 12;

            s) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza il permesso cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali permessi rilasciati ai sensi del medesimo articolo 20 per altre introduzioni;

            t) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

            2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
            3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
            4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
            5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
            6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".


Art. 8.

        1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

        "Art. 32 - (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio). 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

            a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da un anno a sei anni, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 30;

            b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo da uno a quattro anni, relativamente ai fatti previsti dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30;

            c) la revoca della licenza del porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30.

            2. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, l'autorità amministrativa dispone:

            a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo da uno a sei anni nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 31;

            b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo da uno a tre anni nei casi previsti dalle lettere e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 31;
            c) la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 31 nonché, ove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi di cui alle lettere i), q) e r) dello stesso comma 1 del citato articolo 31. Se la violazione di cui alla citata lettera h) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni;

            d) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di fucile per uso di caccia nel caso previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

            e) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di due mesi nel caso previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 31; nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da tre a sei mesi.

            3. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile di cui ai commi 1 e 2 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore a seguito della comunicazione dei competenti uffici, quando è effettuata l'oblazione o è divenuto definitivo il provvedimento di condanna ovvero, previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
            4. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nel mese successivo all'accertamento, ovvero se nello stesso termine non si verifica l'estinzione della sanzione amministrativa, l'organo accertatore dà notizia al questore delle contestazioni effettuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 e dal comma 1 dell'articolo 31. Il questore può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza ai sensi delle leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza.
            5. L'organo accertatore dà notizia al questore delle contestazioni effettuate ai sensi del comma 2, lettera c). Il questore può valutare il fatto ai fini del ritiro temporaneo della licenza ai sensi delle leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza".



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