XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1417
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, le parole: "Il territorio agro-silvo-pastorale
di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "Il territorio
agro-silvo-pastorale di ogni provincia è destinato per una
percentuale dal 20 al 25 per cento".
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono
altresì compresi i territori sui quali, ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano
costituiti parchi all'interno dei quali sia vietata l'attività
venatoria. L'estensione complessiva dei parchi, pertanto,
sempre che al loro interno sia interdetta la caccia, non può
superare il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale
regionale".
3. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, le parole: "percentuale massima globale del 15
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "percentuale
massima globale del 20 per cento".
4. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla
programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio
statale, regionale e degli enti pubblici in genere, a
condizione che l'attività venatoria non sia preclusa al loro
interno da esigenze di protezione o di ordine pubblico e di
sicurezza".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, le parole: "di dimensioni subprovinciali,
possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali" sono
sostituite dalle seguenti: "possibilmente omogenei e
delimitati da confini naturali, di dimensioni provinciali,
interprovinciali o regionali".
2. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore
ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali
costituiti entro i confini della regione di residenza".
Art. 3.
1. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferme
le altre previsioni di cui al presente comma, l'esercizio
venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o rete
metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non
inferiore a metri 1,80".
Art. 4.
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito
abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle
seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di
agosto al 28 febbraio: tortora (Streptoteia turtur),
quaglia (Coturnix coturnix), Germano reale (Anas
platyrhynchos), folaga (Fulica atra), gallinella
d'acqua (Galinula chlorupus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 dicembre: merlo (turdus merula), passero
(Passer italiae), passera mattugia (Passer
montanus), passera oltremontana (Passer domesticus),
allodola (Alauda arvensis), colino della Virginia
(Colinus virginianus), starna (Perdix perdix),
pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda
(Alectoris barbara), lepre comune (Lepus
europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre
(Silvilagus floridamus);
c) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 gennaio: coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus), cesena (Turdus pilaris), fagiano
(Phasianus colchicus), fringuello (Fringilla
coelebs), peppola (Fringilla montifringilla),
combattente (Philomachus pugnax), taccola (Corvus
monedula), corvo (Corvus frugilegus), cornacchia nera
(Corvus corone), pavoncella (Vanellus vanellus),
pittima reale (Limosa limosa), cornacchia grigia
(Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus
glandarius), gazza (Pica pica);
d) specie cacciabili dal 1^ novembre al 31
gennaio: cinghiale (Sus scrofa);
e) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 28 febbraio: storno (Sturnus vulgaris),
tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello
(Turdus iliacus), alzavola (Anas crecca),
canapiglia (Anas strepera), porciglione (Rallus
aquaticus), fischione (Anas penepole), codone
(Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula),
mestolone (Anas clypeata), moriglione (Anytya
ferma), moretta (Anytya fuligula), beccaccino
(Gallinago gallinago), frullino
(Limnocryptesminimus), beccaccia (Scolopax
rusticola);
f) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 10 marzo: colombaccio (Columba palumbus),
volpe (Vulpes vulpes);
g) specie cacciabili dal 1^ ottobre al 30
novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di
monte (Tetrao tetrix), francolino di monte (Bonasa
bonasia), coturnice (Alectois graeca), camoscio
alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus
capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama
dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della
popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus)".
Art. 5.
1. Alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 21
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola:
"ungulati" sono inserite le seguenti: ", salvo che nella
caccia al cinghiale nella quale, per motivate esigenze, le
regioni possono consentire l'uso di cartucce caricate con non
più di nove pezzi".
Art. 6.
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni delle disposizioni della
presente legge e delle leggi regionali si applicano le
seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da
lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in
periodo di divieto generale intercorrente tra la data di
chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da lire
1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene
mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi
nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da
lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte o cattura
esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone
sardo;
d) l'arresto fino a quattro mesi o l'ammenda da
lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte o cattura, in
periodo in cui è vietata la caccia a tale specie, esemplari di
pernice sarda".
Art. 7.
1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è
sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Sanzioni amministrative) - 1. Per le
violazioni delle disposizioni della presente legge e delle
leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge
come reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a
lire 6.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi
nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve
naturali, nelle oasi di protezione, nelle oasi di
ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei
terreni adibiti ad attività sportive;
b) la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a
lire 5.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
c) la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a
lire 8.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di
silenzio venatorio;
d) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a
lire 5.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari
appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non
contemplati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo
30, dei quali sia vietato l'abbattimento;
e) la sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a
lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di
mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è
consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per
chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa sanzione
amministrativa si applica a chi esercita la caccia con
l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica,
altresì, la misura della confisca dei richiami;
f) la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a
lire 5.000.000 per chi esercita la caccia sparando da
autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
g) la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a
lire 6.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tale fine
fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il
fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'articolo 30 ed alla lettera d)
dal presente comma la sanzione amministrativa è
raddoppiata;
h) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a
lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in forma diversa da
quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
i) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a
lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza aver stipulato
la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
l) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a
lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver
effettuato il versamento delle tasse di concessione
governativa o regionale; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
m) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a
lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia
all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri
pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e
comprensori destinati alla caccia programmata; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire
500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la
sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni
previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il
fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o
in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello
autorizzato;
n) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a
lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto
non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
o) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a
lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso,
ovvero nel caso delle disposizioni emanate dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la
protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000;
p) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a
lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli
orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in
numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
q) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a
lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati,
ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni
ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000;
r) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a
lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul
tesserino regionale di cui all'articolo 12, comma 12;
s) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a
lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica
senza il permesso cui all'articolo 20, comma 2; alla
violazione consegue la revoca di eventuali permessi rilasciati
ai sensi del medesimo articolo 20 per altre introduzioni;
t) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a
lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se
legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di
assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è
applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento
entro cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli
abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito
tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari
infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio
venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e
di regolamento per la disciplina delle armi e in materia
fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si
applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente
legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni".
Art. 8.
1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è
sostituito dal seguente:
"Art. 32 - (Sospensione, revoca e divieto di rilascio
della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o
sospensione dell'esercizio). 1. Oltre alle sanzioni penali
previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta
sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna
divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1
dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile
per uso di caccia, per un periodo da un anno a sei anni, nei
casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1
del citato articolo 30;
b) la sospensione della licenza di porto di fucile
per uso di caccia per un periodo da uno a quattro anni,
relativamente ai fatti previsti dalla lettera d) del
comma 1 dell'articolo 30;
c) la revoca della licenza del porto di fucile per
uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di
dieci anni nei casi previsti dalla lettera c) del comma
1 dell'articolo 30.
2. Oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dall'articolo 31, l'autorità
amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile
per uso di caccia per un periodo da uno a sei anni nei casi
previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell'articolo 31;
b) la sospensione della licenza di porto di fucile
per uso di caccia per un periodo da uno a tre anni nei casi
previsti dalle lettere e), f), g) e h) del comma 1
dell'articolo 31;
c) la sospensione per un anno della licenza di
porto di fucile per uso di caccia nei casi di cui alla lettera
h) del comma 1 dell'articolo 31 nonché, ove la
violazione sia nuovamente commessa, nei casi di cui alle
lettere i), q) e r) dello stesso comma 1 del
citato articolo 31. Se la violazione di cui alla citata
lettera h) è nuovamente commessa, la sospensione è
disposta per un periodo di tre anni;
d) l'esclusione definitiva della concessione della
licenza di fucile per uso di caccia nel caso previsto
dall'articolo 31, comma 1, lettera b), limitatamente
alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo
comma, numero 1), del codice penale;
e) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del
relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di due
mesi nel caso previsto dalla lettera g) del comma 1
dell'articolo 31; nelle ipotesi di recidiva di cui
all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale,
la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da tre
a sei mesi.
3. Il provvedimento di sospensione della licenza di
porto di fucile di cui ai commi 1 e 2 è adottato dal questore
della provincia del luogo di residenza del contravventore a
seguito della comunicazione dei competenti uffici, quando è
effettuata l'oblazione o è divenuto definitivo il
provvedimento di condanna ovvero, previa comunicazione
dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato
il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che
non è stata proposta opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il
relativo giudizio.
4. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata
nel mese successivo all'accertamento, ovvero se nello stesso
termine non si verifica l'estinzione della sanzione
amministrativa, l'organo accertatore dà notizia al questore
delle contestazioni effettuate ai sensi del comma 1
dell'articolo 30 e dal comma 1 dell'articolo 31. Il questore
può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo
della licenza ai sensi delle leggi vigenti in materia di
pubblica sicurezza.
5. L'organo accertatore dà notizia al questore delle
contestazioni effettuate ai sensi del comma 2, lettera
c). Il questore può valutare il fatto ai fini del ritiro
temporaneo della licenza ai sensi delle leggi vigenti in
materia di pubblica sicurezza".