XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1413
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il fenomeno
dell'immigrazione verso l'Italia e, più in generale, verso i
Paesi dell'Unione europea, è diventato uno dei principali temi
del dibattito politico interno. Tale fenomeno, infatti, spinto
dalle dinamiche della globalizzazione dei mercati, e dai
meccanismi dell'andamento demografico mondiale, ha oggi
raggiunto dimensioni estremamente rilevanti. Tra l'altro,
autorevoli studi in materia di immigrazione prospettano,
almeno per i prossimi venti anni, un incremento costante dei
flussi migratori verso i Paesi dell'Unione europea.
A ciò si aggiunga che lo scenario della crisi ambientale
cui è destinato il pianeta terra prefigura una profonda
ridefinizione degli equilibri di sopravvivenza in molte aree
soprattutto del continente africano dove la già cronica
carenza di risorse idriche espone le popolazioni a condizioni
di vita al limite ed in alcuni casi oltre il limite della
stessa sopravvivenza. Il fallimento della conferenza de L'Aja,
tenutasi nel novembre 2000, sull'eco-sistema del pianeta
induce, pertanto, a ritenere che in prospettiva assisteremo a
migrazioni ambientali di ben più preoccupante portata non solo
numerica ma anche per le condizioni socio-sanitarie dei
migranti. Assisteremo, in altre parole, non solo alla
mutazione dell'ambiente ma anche ad un fenomeno di migrazioni
di centinaia di milioni di affamati.
Tutto ciò impone all'Italia di dotarsi di un apparato
istituzionale e normativo adatto a fronteggiare in modo
articolato e moderno le problematiche correlate sia
all'afflusso di immigrati sia al ruolo politico strategico che
il nostro Paese sarà impegnato a svolgere in sede di
cooperazione allo sviluppo, orientando le proprie strategie
più verso l'impegno etico e solidaristico che consenta alle
economie povere del mondo sottisviluppato di alimentare una
prospettiva di crescita non condizionata esclusivamente dai
debiti contratti.
Una formula, quindi, i cui elementi per nulla sono in
contraddizione fra loro.
La sicurezza del territorio e l'applicazione ed il
rispetto delle regole, sono, infatti, precondizioni
fondamentali per garantire la convivenza fra autoctoni e
stranieri, certezza a favore dei cittadini perché non si
sentano espropriati dei propri diritti, affermazione di una
cultura occidentale che non vuole sopraffare ma neppure essere
sopraffatta. Il contrasto forte verso ogni pulsione e
sentimento xenofobo e razzista.
La politica del rigore negli ingressi e del rispetto delle
leggi va, peraltro, accompagnata da una visione ampia e
ragionata verso "l'esterno" che consenta di fare comprendere
che non vi è altra strada alla riduzione delle pressioni
migratorie se non quella di incidere profondamente all'origine
del problema; ciò testimonierebbe un impegno forte e
determinato a favore dei Paesi di provenienza degli immigrati,
volto a favorirne l'emancipazione non solo economica, ma anche
politica e culturale. Migliore condizione di vita in questi
Paesi significa, infatti, minore rischio di migrazioni di
massa.
Una più attenta politica della ridistribuzione delle
ricchezze prodotte dal pianeta, una più attenta capacità dei
Governi di incidere sul piano dei valori comunemente intesi
devono essere l'impegno che assorbirà le maggiori energie
della politica mondiale nello scenario globalizzato del terzo
millennio.
Così inquadrato il problema, non appare per nulla
distonico considerare l'attuale disciplina (testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
"testo unico", e successivi decreti correttivi, nonché il
regolamento recante norme di attuazione del testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394), ampiamente deludente in ordine ai risultati
conseguiti nei primi tre anni della sua vigenza.
In particolare, essa è risultata fallimentare riguardo al
controllo degli ingressi e alla repressione dei soggiorni
clandestini, alla crescita esponenziale del fenomeno di
contiguità fra criminalità italiana e criminalità
internazionale, al proliferare di microorganizzazioni
criminali sviluppatesi nella sempre più ampia fascia di
immigrati clandestini, all'insorgere di patologie infettive
legate ad un contesto socio-ambientale di marginalizzazione
degli stranieri comunque presenti sul territorio, al largo uso
di impiego nel sommerso di cittadini extracomunitari e quindi
anche alla marginale partecipazione della forza lavoro
extracomunitaria al sistema contributivo previdenziale, alla
insufficiente capacità di sviluppare una politica di reale
integrazione nel tessuto socio-culturale nel rispetto delle
identità.
Quanto, in particolare, al sistema delle espulsioni,
attualmente previste con l'uso della sola via amministrativa,
i casi di effettiva e reale esecuzione del provvedimento di
espulsione rappresentano ancora una percentuale estremamente
limitata rispetto al numero di provvedimenti di semplice
intimazione irrogati ma in realtà non eseguiti. Non di meno, i
provvedimenti di respingimento alla frontiera operano in
numero limitato rispetto alla quantità assai maggiore di
clandestini che riescono a varcare i confini nazionali sia
approdando sulle coste pugliesi, calabresi o siciliane sia
attraverso le frontiere terrestri di Ventimiglia, di Trieste,
di Gorizia, dell'Isonzo, di Montehermada, della laguna di
Grado, di Punta Sdobba da dove ogni notte entrano in Italia
centinaia di clandestini. Tali circostanze inducono a
prevedere un numero di ingressi quantificabile nell'ordine di
50 mila unità su base annua.
I dati ufficiali del Ministero dell'interno aggiornati al
31 ottobre 2000 confermano, infatti, che su 109.070 stranieri
allontanati o intimati, quelli respinti alla frontiera sono
stati 26.758, quelli riammessi in Paesi di provenienza sono
stati 7.117, quelli che hanno ottemperato all'invito di
lasciare il territorio 2.217.
Complessivamente, quindi, 36.092 persone.
I restanti 72.978 stranieri non hanno in realtà mai
lasciato il suolo nazionale per quanto intimati con
provvedimento di espulsione e ivi risiedono senza fissa
dimora, privi di alcun titolo che ne legittimi la presenza.
Tali dati non sembrano essere sostanzialmente cambiati per
quanto riguarda l'anno in corso. Uno status di
clandestino tollerato dall'autorità nazionale e frutto appunto
del deficit normativo dell'attuale legge in vigore.
A poco rileva, poi, che sulle coste pugliesi, calabresi e
siciliane sia sbarcato un numero di stranieri inferiore
rispetto all'anno 1999, proprio perché questo aspetto positivo
è stato ampiamente ridimensionato dal crescente numero di
stranieri che penetrano in Italia via terra utilizzando i
valichi di frontiera menzionati.
Il fenomeno, già di per sé di particolare gravità, diventa
poi insostenibile se si considera che ai clandestini viene
affidato dalle organizzazioni criminali di sfruttamento il
compito di trasferire armi, droga e sigarette di
contrabbando.
Non è pertanto un caso se i cittadini stranieri rinchiusi
nelle carceri italiane (i dati si riferiscono sempre all'anno
2000) superano le 15 mila unità, cui si aggiungono più di 85
mila extracomunitari denunciati a piede libero. Di questi, il
22 per cento dei detenuti appartiene all'etnia marocchina, il
16 per cento a quella albanese, il 14 per cento alla tunisina,
l'8 per cento a quella algerina.
Il 39 per cento dei reati commessi dagli stranieri in
Italia è legato allo spaccio della droga. I reati contro il
patrimonio (furti, rapine, truffe) sono pari al 19 per cento,
quelli contro la persona (omicidi, violenze sessuali, lesioni)
compongono il 13,7 per cento dei casi. Solo nella città di
Milano il 71 per cento dei reati legati allo spaccio di droga
sono commessi da cittadini extracomunitari. Nella città di
Torino la percentuale è del 67 per cento, a Bologna del 70 per
cento.
Siamo, quindi, in presenza di una crescita preoccupante
della criminalità straniera ed in particolare di una
professionalizzazione di alcune etnie ad operare in
determinati campi del malaffare con la complicità delle
organizzazioni criminali sia italiane che straniere che spesso
hanno stipulato veri e propri patti di collaborazione e di
sfruttamento della manovalanza di base (quella di strada).
La popolazione italiana, pertanto, avverte con sempre
maggiore coscienza la impellente necessità di introdurre
correttivi all'attuale disciplina finalizzati a prevenire e
reprimere l'immigrazione clandestina e il crescente
coinvolgimento della medesima nelle attività criminose, così
da restituire allo Stato il ruolo del tutore e garante della
sicurezza nazionale e della libertà individuale.
E' necessario, in altre parole, colmare i vuoti normativi
che confliggono con l'interesse precipuo dello Stato di dare
risposte positive se è vero - come è vero - che un cittadino
italiano su due percepisce l'immigrazione attraverso stati
d'animo sempre più orientati a forme di allarme sociale.
Ed invero, uno Stato di diritto è tale quando è in grado
di guidare la popolazione senza diventare succube degli umori
più lontani dalla cultura democratica, che ci insegna il
rispetto delle minoranze e che avversa ogni forma di
discriminazione, distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o
l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche
religiose.
Conseguentemente, e a fronte dell'incapacità dei passati
governi di centrosinistra di dare adeguate risposte al
fenomeno dell'immigrazione di massa, le forze del centrodestra
hanno proposto e propongono le soluzioni che nel rispetto dei
diritti fondamentali dell'uomo vadano a definire un percorso
di contrasto reale all'immigrazione clandestina e di
valorizzazione di quella regolare.
L'immigrazione, infatti, se correttamente programmata e
inquadrata nella cornice di uno Stato capace di fare
rispettare le leggi da chiunque eventualmente violate, è in
grado di produrre vantaggi sia economici che
socio-culturali.
Sul piano economico a fronte di un fenomeno culturalmente
grave quale è quello che possiamo definire "disoccupazione
sociale italiana" laddove molti giovani cittadini rifiutano di
svolgere arti e mestieri ritenuti socialmente inadeguati al
loro status o alla proiezione di status che
nell'immaginario collettivo va sempre più diffondendosi per
via del linguaggio comunicazionale e visivo prodotto dai
media, la forte richiesta di mano d'opera "pesante,
usurante e umile" viene garantita dagli stranieri maggiormente
disposti a: sottoporsi a tipologie di lavoro rifiutate dagli
autoctoni, accettare marginali condizioni ambientali
(logistiche, alimentari, socio-culturali), predisporsi ai
processi di temporaneità e forte mobilità del proprio lavoro,
prepararsi psicologicamente ad accettare lo sradicamento del
proprio humus in ragione di una prospettiva di
sopravvivenza che ai disoccupati italiani viene comunque
garantita sia dal "paracadute" della solidarietà di famiglia o
parentale, sia dalla politica di assistenzialismo sociale
profuso a piene mani dallo Stato con non sempre innocente
disinteresse.
Su questa complessa ma anche articolata e ragionata
visione del problema immigrazione si fonda la presente
proposta di legge che la Casa delle Libertà aveva elaborato,
nel corso della XIII Legislatura, all'esito del dibattito
svoltosi in sede referente presso la I Commissione affari
costituzionali della Camera dei deputati, durante il quale il
centrosinistra, permeato da veti ideologici e da strumentale
contrapposizione politica, aveva espresso una posizione di
totale chiusura.
Nel dettaglio del testo, all'articolo 1 si prevede che la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di
predisposizione del decreto annuale dei flussi, adotti forme
incisive di consultazione e partecipazione decisionale degli
enti locali ed in particolare delle regioni, delle province e
dei comuni maggiormente coinvolti nell'amministrazione e
gestione sociale, economica e culturale dello straniero
destinato a risiedere nel loro territorio e a convivere in
realtà che a volte hanno dimostrato segnali di ostilità. Viene
previsto, altresì, un più efficace coinvolgimento delle
regioni, delle province, dei comuni nell'adozione dei
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il
riconoscimento agli stranieri regolarmente soggiornanti di un
dovuto e legittimo diritto all'alloggio, alla conoscenza della
lingua italiana in vista di una reale integrazione sociale
volta a superare quel concetto di wanted but not welcome
su cui a volte si fonda l'esigenza di acquisire forza lavoro
senza il pieno riconoscimento del rispetto totale della
dignità del lavoratore.
Onde consentire una effettiva razionalizzazione dei flussi
oltre che sul piano quantitativo anche sul piano qualitativo,
viene prevista l'istituzione dei ruoli di immigrazione presso
le rappresentanze consolari italiane nei Paesi non
appartenenti all'Unione europea alle quali vengono delegati,
attraverso un potenziamento di organici anche di polizia, i
compiti di espletare le necessarie indagini e verifiche sulla
regolarità e veridicità dei documenti prodotti dallo straniero
richiedente l'iscrizione ai ruoli. A tutti i soggetti viene
attribuito il codice fiscale italiano.
Viene, a tale fine, espressamente positivizzato il divieto
di consentire il reingresso nell'ambito delle quote annuali
dello straniero che sia stato oggetto di precedente
provvedimento di espulsione.
Uno Stato che voglia garantire il rispetto delle leggi e
la civile convivenza sul territorio deve, poi, adottare
iniziative volte ad una politica di prevenzione degli
illeciti. Fra tali iniziative, quella già adottata in molti
Stati europei e d'oltre oceano ritenuta di maggior impatto
sociale quanto agli effetti positivi che da essa discendono,
attiene alla istituzione presso il Ministero dell'interno
dell'anagrafe dei cittadini extracomunitari ove fare confluire
tutti i dati anagrafici e i rilievi fotosegnaletici e
dattiloscopici relativi agli stranieri comunque presenti in
Italia.
Questa anagrafe incrocerà i propri dati con l'Archivio
europeo delle impronte digitali già operativo al fine di
creare una rete di intelligence informatica dei
movimenti, delle presenze, dei provvedimenti di espulsione
eseguiti o in fase di esecuzione.
I rilievi sono assunti all'atto del rilascio del permesso
di soggiorno dalle questure competenti, presso i centri
d'accoglienza, presso i centri di permanenza temporanea e di
assistenza ove affluiscono gli stranieri soggetti ai
provvedimenti di respingimento e/o espulsione, ovvero ancora
dall'autorità giudiziaria per i casi di sua competenza.
Viene, poi, prevista l'istituzione dell'ufficio
dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari
regolarmente soggiornanti. Infatti, secondo gli ultimi dati
forniti dalla Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei
cambi, le rimesse degli immigrati indirizzate verso i
rispettivi Paesi di provenienza toccano quasi i
millecinquecento miliardi annui. L'ufficio dell'anagrafe
tributaria si propone, pertanto, di disciplinare questo
settore attraverso la verifica delle posizioni lavorative e
contributive, verifica resasi necessaria a seguito del
moltiplicarsi di casi di assunzione non regolare e, quindi, di
un mercato del lavoro "parallelo" che elude le norme in
materia tributaria, previdenziale e del lavoro. Se è vero,
infatti, che l'apporto del lavoro extracomunitario può andare
a beneficio delle casse esangui dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) qualora si introducano seri
correttivi alla norma del testo unico (articolo 22) che
consente a favore degli extracomunitari la liquidazione dei
contributi versati senza alcun obbligo di maturazione di
minimi annuali e di vecchiaia (in palese discriminazione con
il trattamento previsto per i lavoratori italiani), risulta
altresì necessario, attraverso l'istituzione dell'anagrafe
tributaria, far emergere reddito imponibile altrimenti non
tassabile. Altro importante obiettivo che l'anagrafe
tributaria si pone consiste nel monitoraggio delle fonti di
provenienza del flusso di denaro esportato verso i Paesi di
provenienza. Verificarne la liceità, infatti, risulta
opportuno per stringere il cerchio attorno agli eventuali
flussi di provenienza non regolare (quali le attività per
traffici di droga, prostituzione, contrabbando, commercio
illegale).
D'altra parte l'equiparazione anche sul piano fiscale del
cittadino extracomunitario a quello italiano favorisce il
processo di integrazione e la conseguente prospettiva di
acquisizione di tutti i diritti di parificazione.
L'articolo 2 (ingresso sul territorio dello Stato) prevede
che lo straniero produca anche la documentazione attestante il
proprio stato di salute e ciò alla luce dei dati forniti dal
Ministero della sanità che certificano nella comunità
immigrata percentuali circa del 35 per cento di affezioni
polmonari (TBC), del 22 per cento di malattie infettive, del
22 per cento di infezioni epatiche (epatite B), del 17 per
cento di immunodeficienze organiche (AIDS).
Sulla questione specifica creano allarme le dichiarazioni
di illustri immunologi che hanno posto l'accento sull'aumento
del numero di neonati extracomunitari nati nell'anno 2000 in
Italia affetti dall'AIDS, trasmessa loro da genitori portatori
di immuno-deficienza conclamata ma non medicalmente trattata
anche e il più delle volte per lo status di
clandestinità in cui essi si trovano.
E', pertanto, necessario intervenire al momento
dell'ingresso sia per garantire la tutela della salute
pubblica costituzionalmente protetta, sia per offrire adeguata
assistenza agli stranieri portatori di malattie infettive.
Vengono inoltre riproposti con gli articoli 2, 3 e 4 i
reati di permanenza in clandestinità sul territorio dello
Stato, di contraffazione o falsificazione dei permessi e delle
carte di soggiorno, di falsa od omessa dichiarazione di
generalità. Per gli effetti, chiunque si introduce o permane
clandestinamente sul territorio italiano ovvero fornisce
generalità false, incomplete o comunque tali da non
permetterne l'identificazione deve essere arrestato,
processato per direttissima e quindi espulso con provvedimento
immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della
pena o gravame della stessa. Vengono fatti salvi gli stranieri
che provino la loro condizione di rifugiato politico o di
essere destinatari di protezione sociale e quegli stranieri
per i quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del
testo unico.
Al fine di non congestionare le carceri e al fine di
evitare la "contiguità anche concettuale" tra criminali e
clandestini, è prevista nelle more del giudizio l'applicazione
delle misure degli arresti domiciliari presso i centri di
assistenza e permanenza temporanea. A tale fine è
appositamente previsto che i centri saranno potenziati in
numero sufficiente a rendere realmente operativo il progetto
di trattenimento in attesa di eseguire il provvedimento di
espulsione.
In particolare, la positivizzazione nell'ordinamento
giuridico del reato di immigrazione clandestina, ben lungi da
qualsivoglia ipotesi di illegittimità costituzionale e già
adottato da molti Paesi ad alto tasso di maturità democratica
(quali Regno Unito, Germania, Francia, Canada, Stati Uniti) si
rende particolarmente necessaria sia per il costante flusso di
immigrazione clandestina alla base di logiche di sfruttamento
economico, sia per superare le eccezioni di incostituzionalità
degli articoli 13 e 14 del testo unico sollevate da vari
magistrati in ordine alla attuale previsione del provvedimento
di espulsione in via esclusivamente amministrativa. Le ragioni
della solidarietà umana, infatti, non possono essere affermate
al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco,
di cui si è fatto carico il legislatore. Lo Stato non può,
infatti, abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le
proprie frontiere: le regole stabilite in funzione di un
ordinato flusso migratorio e di una adeguata accoglienza vanno
dunque rispettate, e non eluse, o anche soltanto derogate di
volta in volta con valutazioni di carattere sostanzialmente
discrezionale, essendo poste a difesa della collettività
nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno
osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di
situazioni illegali (Corte costituzionale, sentenza n. 353 del
1997).
La previsione incriminatrice è idonea a raggiungere
finalità statuali di prevenzione e non produce, attraverso la
pena, danni ai diritti fondamentali dell'individuo (Corte
costituzionale sentenze n. 409 del 1989 e n. 341 del 1994). Al
provvedimento di espulsione sono poi assoggettati tutti coloro
che a seguito di condanna penale o per ragioni di tutela della
sicurezza nazionale si vedano revocato il permesso di
soggiorno. Recenti e drammatici casi, infatti, hanno
dimostrato quanto sia necessario introdurre misure fortemente
restrittive alla permanenza sul territorio nazionale di
soggetti indesiderati.
Nell'ottica di un effettivo potenziamento e coordinamento
dei controlli di frontiera e al fine di implementare e
comunque portare ad effettivo regime gli accordi bilaterali e
i programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi
extracomunitari a maggiore pressione migratoria, l'articolo 7
prevede misure necessarie per il coordinamento unificato delle
forze dell'ordine preposte ai controlli delle frontiere nonché
la promozione di idonee misure di coordinamento tra le
autorità italiane e le omologhe autorità europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione, con specifico richiamo
all'Accordo di Schengen. Viene prevista anche la possibilità
di coinvolgere l'esercito laddove esigenze di pubblica
sicurezza ne consiglino l'impiego.
Il Governo italiano procederà altresì alla revisione dei
programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi
extracomunitari che non adottino ovvero ritardino l'adozione
delle necessarie misure di contrasto alle organizzazioni
criminali dedite al riciclaggio, allo sfruttamento della
prostituzione, al traffico di stupefacenti e armamenti, al
trasporto illegale di persone.
L'articolo 8, in ordine alle disposizioni contro le
immigrazioni clandestine, prevede che sia conferito agli
ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza nello
svolgimento delle attività di controllo ed accertamento della
regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia il
compito obbligatorio di identificare gli extracomunitari
(verificandone i requisiti di soggiorno), che siano
prevalentemente dediti alle attività di accattonaggio, di
prestazioni di lavori manuali e/o di commercio di beni in
luoghi pubblici, di prostituzione e di contrabbando. Viene
esteso il regime dell'articolo 41-bis dell'ordinamento
penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975 anche a coloro
che si rendono responsabili di odiosi reati nello sfruttamento
dell'immigrazione.
Con l'articolo 9 viene introdotta la norma di non
punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che
nell'ambito delle operazioni specificamente disposte per la
repressione dei delitti indicati nel presente testo, nonché di
quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità
organizzata, si intromettano nelle attività criminose al fine
di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori e di acquisire elementi di prova in ordine ai
medesimi delitti.
Con gli articoli 10 e 11 si elidono le rugginosità
procedurali che rendono le espulsioni in via amministrativa
dei clandestini lente ed incerte: il provvedimento di
espulsione diventa immediatamente esecutivo, senza più il
periodo di intimazione, ed è comunque efficace anche se
impugnato dall'interessato. Esso viene eseguito dal questore
competente mediante accompagnamento coattivo alla frontiera,
con riconsegna alle autorità del Paese di provenienza e con
l'obbligo di verifica che lo straniero accompagnato e
riconsegnato abbandoni effettivamente il territorio dello
Stato. Nel caso in cui non si proceda in tale modo, viene
consentito il trattenimento nel più vicino centro di
permanenza temporanea fino alla materiale esecuzione del
provvedimento. Lo straniero espulso non può fare ritorno nello
Stato per un periodo di sei anni, salvo speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno.
Qualora ai fini dell'esecuzione del provvedimento di
espulsione sia necessario accertare le generalità dello
straniero, fermo il principio dei rilievi fotosegnaletici e
dattiloscopici, lo stesso viene trattenuto nei centri di
permanenza e assistenza per un periodo non superiore a tre
mesi (rispetto ai venti più dieci giorni attuali). Peraltro,
se lo straniero entro i primi dieci giorni di trattenimento
non collabora per rendere realmente possibile l'accertamento
delle sue generalità e, quindi, del Paese di provenienza,
viene denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di
omessa declinazione di generalità.
Sottoposto a procedimento e subita la condanna con le pene
previste dall'istituto innovato con la presente proposta di
legge, qualora non sussistano i presupposti per l'esecuzione
del provvedimento di espulsione, lo straniero condannato
sconta la pena nelle forme e nei luoghi ordinari.
Si inserisce, infine, nella legislazione nazionale quanto
già previsto nell'ordinamento americano in ordine alla
possibilità da parte dello Stato italiano di promuovere la
conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non
appartenenti all'Unione europea finalizzati a realizzare
centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il
territorio di questi ultimi. Una previsione normativa, quindi,
che consente di impiegare gli aiuti economici erogati a Stati
esteri con una finalità volta a decongestionare la presenza
sul territorio italiano dei clandestini da espellere.
Il testo in esame affronta poi un altro aspetto sul quale
il testo unico si è dimostrato gravemente carente, e cioè la
razionalizzazione dei flussi di ingresso. L'articolo 14,
infatti, dispone che il decreto annuale sui flussi debba
essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta
di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni elaborati
dalle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
La richiesta di manodopera straniera è, infatti,
sollecitata da parte del comparto industriale e tale esigenza
non può, pertanto, essere sottovalutata all'atto della
definizione delle quote annuali.
Peraltro, al fine di assecondare una logica di migrazioni
"mirate" sia sul piano quantitativo che qualitativo risulta
necessaria una programmazione degli ingressi specificamente
volta a soddisfare sia il fabbisogno di manodopera attraverso
il coinvolgimento degli operatori locali destinatari finali,
sia l'esigenza di riequilibrare sul territorio nazionale la
distribuzione delle presenze straniere onde ovviare, nei
limiti del possibile, alle eccessive concentrazioni in poche
realtà regionali. Lo sviluppo dell'economia nazionale,
infatti, in quanto bene comune può essere valorizzato anche
attraverso la razionalizzazione dei flussi sull'intero
territorio dello Stato. Ciò che si vuole evitare, pertanto, è
la dicotomia fra regioni con presenze stanziali di stranieri
(Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna) e regioni
coinvolte solo o prevalentemente per esigenze di accoglienza
ed assistenza (Sicilia, Calabria, Puglia, Trentino).
La predisposizione alla mobilità del lavoro dimostrata
dagli stranieri può, quindi, diventare un volano per la
crescita e lo sviluppo delle economie meridionali attraverso
una programmazione del lavoro extracomunitario a livello
nazionale.
Non meno importante in questa ottica è quanto prevede
l'articolo 15.
L'INPS, al fine di contrastare adeguatamente lo
sfruttamento di manodopera e di verificare la regolarità dei
rapporti di lavoro e la vigenza dei permessi di lavoro, esegue
controlli bimestrali avvalendosi dell'archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari.
La presente norma mira a ridurre drasticamente lo
sfruttamento "in nero" della manodopera, piaga sempre più
presente e quindi da contrastare con fermezza in nome di quel
principio di vera solidarietà e di parificazione dei diritti
cui sottende la presente iniziativa.
Il datore di lavoro, pertanto, che occupi alle proprie
dipendenze stranieri privi del permesso di soggiorno perché
inesistente o revocato, annullato o scaduto è sottoposto a
procedimento penale e con sentenza di primo grado viene
ordinata la chiusura temporanea per quindici giorni
dell'esercizio di impresa.
Inoltre, l'articolo 15 prevede che lo straniero abbia
diritto di riscattare i contributi previdenziali versati a suo
favore solo dopo aver contribuito al sistema nazionale per un
periodo non inferiore a quindici anni, sempreché lasci
definitivamente il territorio dello Stato. Gli interessi di
capitalizzazione previsti dall'attuale norma al 5 per cento su
base annua vengono ridotti al 2,5 per cento. La norma
introdotta tende così a rendere più omogeneo ed equilibrato il
sistema previdenziale tra lavoratori extracomunitari e
lavoratori italiani.
L'articolo 16 ripropone, in ordine all'istituto della
prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro, l'obbligo da
parte del proponente di offrire una garanzia fideiussoria di
lire 10 milioni confiscabile dallo Stato qualora lo straniero
garantito abbia a sottrarsi all'obbligo di lasciare il
territorio nazionale alla scadenza del permesso di
soggiorno.
L'articolo 17 prevede la revoca del permesso di soggiorno
con conseguente provvedimento di espulsione per lo straniero
che introduca, produca, commerci o distribuisca sul territorio
dello Stato prodotti contraffatti. Appare infatti non solo
opportuno, ma in linea con i cardini di una politica economica
liberale, tutelare, nell'ambito della libera concorrenza, i
diritti di privativa volti a sostenere il know how
delle imprese e in generale gli assetti patrimoniali delle
medesime allorquando questi diventino strategici per il
tessuto della piccola e piccolissima impresa.
L'articolo 18 modifica la normativa sul ricongiungimento
familiare.
L'articolo 19 prevede che, ferma la garanzia di accesso
alle strutture sanitarie a favore dello straniero clandestino
o comunque non in regola con le norme sul soggiorno, venga
meno l'attuale divieto di segnalare all'autorità la posizione
irregolare dello straniero che sia ricorso alle cure della
struttura sanitaria. Se, invero, questa norma potrebbe
determinare il minore ricorso alle cure mediche da parte dello
straniero che, in quanto clandestino, abbia a temere il
necessario provvedimento di espulsione, ciò non di meno è
obbligo principale dello Stato garantire la sicurezza del
territorio mediante il contrasto del fenomeno della
immigrazione clandestina che dovrebbe, secondo gli
intendimenti dei proponenti, ridursi drasticamente una volta
messo a regime il sistema delle norme proposte. Minore
immigrazione clandestina ed esecuzione reale delle espulsioni
comporteranno minore presenza di soggetti a rischio-salute non
denunciato.
Il fenomeno della immigrazione regolare va, comunque,
sostenuto con provvedimenti ed iniziative che tutelino
seriamente il percorso di integrazione sul piano
sociale-culturale ed economico. Finalità politica delle forze
del centro-destra è, dunque, quella di accompagnare gli
stranieri regolari a percorrere un iter di
partecipazione alla vita sociale in sintonia con le leggi, gli
usi e i costumi della cultura occidentale.
In tale spirito si collocano gli articoli 20 e 21 per
l'applicazione delle misure di accoglienza. Si prevede in
particolare che i minori presenti sul territorio nazionale
sono soggetti all'obbligo scolastico. Ad essi si applicano
tutte le norme vigenti in materia di diritto allo studio e di
partecipazione alla vita della comunità scolastica. Lo Stato,
le regioni e gli enti locali provvedono ad attivare appositi
corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
Tale apprendimento è ritenuto infatti presupposto essenziale
per consentire allo straniero regolarmente soggiornante di
poter colloquiare in ogni momento della vita pubblica e di
acquisire tutte le necessarie conoscenze che gli consentano la
tutela dei propri diritti, ma non di meno la conoscenza dei
doveri cui è e deve essere sottoposta ogni persona che entra a
fare parte della comunità e di un sistema organizzato.
Ed invero non vi può essere un reale e maturo processo di
integrazione a fronte dell'incapacità o della indisponibilità
di tutte le parti interessate a cooperare per realizzare quel
dialogo che ha come fondamento la conoscenza della lingua
comune. Altrettanto importante per valorizzare l'impegno
comune verso un processo nazionale delle migrazioni è
l'introduzione di strumenti di incentivazione fiscale a favore
di iniziative missionarie ed umanitarie di assistenza, di
istruzione tanto religiose quanto laiche nei Paesi di
emigrazione. Ciò per aiutare a costruire in questi Paesi un
livello accettabile di condizioni sociali di fondo necessarie
per il loro sviluppo economico e sociale.
Infine, lo stesso articolo 20 sancisce la promozione e la
conclusione da parte dei Ministri competenti di accordi con i
Paesi dell'Unione europea volti a favorire la realizzazione
delle iniziative descritte a livello di cooperazione
internazionale.
A completamento di quanto esposto, l'articolo 21 configura
altresì l'istituzione del Fondo di garanzia per l'integrazione
e la cooperazione: un fondo etico, destinato alla
realizzazione di progetti di integrazione sociale in favore
dei cittadini italiani ed extracomunitari, nonché di progetti
di cooperazione allo sviluppo in favore dei Paesi di origine
degli immigrati.
Nel nostro Paese, infatti, la diffusione del microcredito
non può continuare ad essere soltanto il frutto di iniziative
locali "chiuse", peraltro apprezzabili, ma deve essere gestita
da un organismo che garantisca a livello centrale
coordinamento e supporto tecnico. Sembra, quindi, opportuno
prevedere un "soggetto erogatore", che sia il risultato di una
collaborazione fra Stato, banche, organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, enti locali, privati cittadini italiani,
comunitari ed extracomunitari, soggetti giuridici di varia
natura.
L'articolo 21 dispone che il soggetto erogatore, il Fondo,
realizzerà con il capitale raccolto progetti rivolti alla
politica di integrazione, allo sviluppo dell'edilizia
popolare, alla formazione professionale, alla prevenzione ed
educazione sanitaria, allo sviluppo di strutture e alla
riqualificazione del territorio.
Per quanto attiene alla politica di cooperazione allo
sviluppo, saranno finanziati progetti di emancipazione
socio-politico-economico-infrastrutturale nei Paesi di
provenienza dei flussi migratori, al fine di consentire uno
"sviluppo interno" volto a ridurre la pressione verso
l'esterno dei flussi migratori.
La dotazione del Fondo sarà in prevalenza finanziata
mediante appositi conti correnti "etici" ("integrazione" e
"cooperazione"), che verranno offerti da primarie banche
italiane in convenzione con i Ministeri competenti. I conti
verranno offerti sia ai cittadini italiani che ai cittadini
extracomunitari e garantiranno un tasso di interesse
privilegiato, pari al tasso di remunerazione corrisposto dalle
banche sui conti correnti ordinari, maggiorato sino al massimo
dell'1 per cento.
In questo modo, il Fondo potrà svolgere la sua azione
senza gravare sulle finanze statali, che, di fatto, dovranno
coprire solo il costo della differenza tra l'interesse medio
normalmente corrisposto dalle banche, e l'interesse
privilegiato predisposto per i conti etici. Sul punto, si
rileva che il Ministero dell'economia e delle finanze
determinerà l'ammontare massimo da destinare a copertura di
detto costo, tenendo conto delle esigenze di bilancio dello
Stato. Di contro, lo Stato italiano, grazie alla raccolta di
questi capitali privati da destinare alle politiche di
integrazione e di cooperazione allo sviluppo, potrà
capitalizzare considerevoli importi di denaro destinandoli,
anziché alle predette unità previsionali di base, ad altre
fondamentali iniziative di sviluppo del nostro Paese.
Va altresì evidenziato che, in considerazione delle
finalità di integrazione e cooperazione in favore degli
extracomunitari, è verosimile attendersi una significativa
sottoscrizione di conti etici da parte degli immigrati
medesimi. Ciò permetterà di creare un circolo virtuoso per cui
gli extracomunitari finanzieranno, in parte, direttamente la
propria integrazione nel tessuto socio-economico italiano,
nonché lo sviluppo dei propri Paesi di origine. Si creeranno
in tale modo delle condizioni psico-sociali di maggior osmosi
fra la comunità italiana e quella straniera.
In conclusione, onorevoli colleghi, il presente testo
vuole rappresentare un responsabile passo in avanti sulla via
della costruzione di un sistema istituzionale e politico che
sappia ricondurre le problematiche inerenti l'immigrazione
entro un quadro normativo moderno, articolato ed organico, che
sia in grado di coniugare le esigenze, sociali, economiche,
sanitarie e di pubblica sicurezza dei cittadini italiani con
una sana politica di integrazione compatibile e, quindi,
razionale, uscendo dal clima di emergenza senza ingenerare
nella popolazione autoctona convincimenti errati sul fenomeno
dell'immigrazione dai quali potrebbero scaturire sentimenti
che la storia ha insegnato non appartenere alla cultura delle
società democratiche ispirate da alti valori etici.