XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1413




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il fenomeno dell'immigrazione verso l'Italia e, più in generale, verso i Paesi dell'Unione europea, è diventato uno dei principali temi del dibattito politico interno. Tale fenomeno, infatti, spinto dalle dinamiche della globalizzazione dei mercati, e dai meccanismi dell'andamento demografico mondiale, ha oggi raggiunto dimensioni estremamente rilevanti. Tra l'altro, autorevoli studi in materia di immigrazione prospettano, almeno per i prossimi venti anni, un incremento costante dei flussi migratori verso i Paesi dell'Unione europea.
        A ciò si aggiunga che lo scenario della crisi ambientale cui è destinato il pianeta terra prefigura una profonda ridefinizione degli equilibri di sopravvivenza in molte aree soprattutto del continente africano dove la già cronica carenza di risorse idriche espone le popolazioni a condizioni di vita al limite ed in alcuni casi oltre il limite della stessa sopravvivenza. Il fallimento della conferenza de L'Aja, tenutasi nel novembre 2000, sull'eco-sistema del pianeta induce, pertanto, a ritenere che in prospettiva assisteremo a migrazioni ambientali di ben più preoccupante portata non solo numerica ma anche per le condizioni socio-sanitarie dei migranti. Assisteremo, in altre parole, non solo alla mutazione dell'ambiente ma anche ad un fenomeno di migrazioni di centinaia di milioni di affamati.
        Tutto ciò impone all'Italia di dotarsi di un apparato istituzionale e normativo adatto a fronteggiare in modo articolato e moderno le problematiche correlate sia all'afflusso di immigrati sia al ruolo politico strategico che il nostro Paese sarà impegnato a svolgere in sede di cooperazione allo sviluppo, orientando le proprie strategie più verso l'impegno etico e solidaristico che consenta alle economie povere del mondo sottisviluppato di alimentare una prospettiva di crescita non condizionata esclusivamente dai debiti contratti.
        Una formula, quindi, i cui elementi per nulla sono in contraddizione fra loro.
        La sicurezza del territorio e l'applicazione ed il rispetto delle regole, sono, infatti, precondizioni fondamentali per garantire la convivenza fra autoctoni e stranieri, certezza a favore dei cittadini perché non si sentano espropriati dei propri diritti, affermazione di una cultura occidentale che non vuole sopraffare ma neppure essere sopraffatta. Il contrasto forte verso ogni pulsione e sentimento xenofobo e razzista.
        La politica del rigore negli ingressi e del rispetto delle leggi va, peraltro, accompagnata da una visione ampia e ragionata verso "l'esterno" che consenta di fare comprendere che non vi è altra strada alla riduzione delle pressioni migratorie se non quella di incidere profondamente all'origine del problema; ciò testimonierebbe un impegno forte e determinato a favore dei Paesi di provenienza degli immigrati, volto a favorirne l'emancipazione non solo economica, ma anche politica e culturale. Migliore condizione di vita in questi Paesi significa, infatti, minore rischio di migrazioni di massa.
        Una più attenta politica della ridistribuzione delle ricchezze prodotte dal pianeta, una più attenta capacità dei Governi di incidere sul piano dei valori comunemente intesi devono essere l'impegno che assorbirà le maggiori energie della politica mondiale nello scenario globalizzato del terzo millennio.
        Così inquadrato il problema, non appare per nulla distonico considerare l'attuale disciplina (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico", e successivi decreti correttivi, nonché il regolamento recante norme di attuazione del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), ampiamente deludente in ordine ai risultati conseguiti nei primi tre anni della sua vigenza.
        In particolare, essa è risultata fallimentare riguardo al controllo degli ingressi e alla repressione dei soggiorni clandestini, alla crescita esponenziale del fenomeno di contiguità fra criminalità italiana e criminalità internazionale, al proliferare di microorganizzazioni criminali sviluppatesi nella sempre più ampia fascia di immigrati clandestini, all'insorgere di patologie infettive legate ad un contesto socio-ambientale di marginalizzazione degli stranieri comunque presenti sul territorio, al largo uso di impiego nel sommerso di cittadini extracomunitari e quindi anche alla marginale partecipazione della forza lavoro extracomunitaria al sistema contributivo previdenziale, alla insufficiente capacità di sviluppare una politica di reale integrazione nel tessuto socio-culturale nel rispetto delle identità.
        Quanto, in particolare, al sistema delle espulsioni, attualmente previste con l'uso della sola via amministrativa, i casi di effettiva e reale esecuzione del provvedimento di espulsione rappresentano ancora una percentuale estremamente limitata rispetto al numero di provvedimenti di semplice intimazione irrogati ma in realtà non eseguiti. Non di meno, i provvedimenti di respingimento alla frontiera operano in numero limitato rispetto alla quantità assai maggiore di clandestini che riescono a varcare i confini nazionali sia approdando sulle coste pugliesi, calabresi o siciliane sia attraverso le frontiere terrestri di Ventimiglia, di Trieste, di Gorizia, dell'Isonzo, di Montehermada, della laguna di Grado, di Punta Sdobba da dove ogni notte entrano in Italia centinaia di clandestini. Tali circostanze inducono a prevedere un numero di ingressi quantificabile nell'ordine di 50 mila unità su base annua.
        I dati ufficiali del Ministero dell'interno aggiornati al 31 ottobre 2000 confermano, infatti, che su 109.070 stranieri allontanati o intimati, quelli respinti alla frontiera sono stati 26.758, quelli riammessi in Paesi di provenienza sono stati 7.117, quelli che hanno ottemperato all'invito di lasciare il territorio 2.217.
        Complessivamente, quindi, 36.092 persone.
        I restanti 72.978 stranieri non hanno in realtà mai lasciato il suolo nazionale per quanto intimati con provvedimento di espulsione e ivi risiedono senza fissa dimora, privi di alcun titolo che ne legittimi la presenza. Tali dati non sembrano essere sostanzialmente cambiati per quanto riguarda l'anno in corso. Uno status di clandestino tollerato dall'autorità nazionale e frutto appunto del deficit normativo dell'attuale legge in vigore.
        A poco rileva, poi, che sulle coste pugliesi, calabresi e siciliane sia sbarcato un numero di stranieri inferiore rispetto all'anno 1999, proprio perché questo aspetto positivo è stato ampiamente ridimensionato dal crescente numero di stranieri che penetrano in Italia via terra utilizzando i valichi di frontiera menzionati.
        Il fenomeno, già di per sé di particolare gravità, diventa poi insostenibile se si considera che ai clandestini viene affidato dalle organizzazioni criminali di sfruttamento il compito di trasferire armi, droga e sigarette di contrabbando.
        Non è pertanto un caso se i cittadini stranieri rinchiusi nelle carceri italiane (i dati si riferiscono sempre all'anno 2000) superano le 15 mila unità, cui si aggiungono più di 85 mila extracomunitari denunciati a piede libero. Di questi, il 22 per cento dei detenuti appartiene all'etnia marocchina, il 16 per cento a quella albanese, il 14 per cento alla tunisina, l'8 per cento a quella algerina.
        Il 39 per cento dei reati commessi dagli stranieri in Italia è legato allo spaccio della droga. I reati contro il patrimonio (furti, rapine, truffe) sono pari al 19 per cento, quelli contro la persona (omicidi, violenze sessuali, lesioni) compongono il 13,7 per cento dei casi. Solo nella città di Milano il 71 per cento dei reati legati allo spaccio di droga sono commessi da cittadini extracomunitari. Nella città di Torino la percentuale è del 67 per cento, a Bologna del 70 per cento.
        Siamo, quindi, in presenza di una crescita preoccupante della criminalità straniera ed in particolare di una professionalizzazione di alcune etnie ad operare in determinati campi del malaffare con la complicità delle organizzazioni criminali sia italiane che straniere che spesso hanno stipulato veri e propri patti di collaborazione e di sfruttamento della manovalanza di base (quella di strada).
        La popolazione italiana, pertanto, avverte con sempre maggiore coscienza la impellente necessità di introdurre correttivi all'attuale disciplina finalizzati a prevenire e reprimere l'immigrazione clandestina e il crescente coinvolgimento della medesima nelle attività criminose, così da restituire allo Stato il ruolo del tutore e garante della sicurezza nazionale e della libertà individuale.
        E' necessario, in altre parole, colmare i vuoti normativi che confliggono con l'interesse precipuo dello Stato di dare risposte positive se è vero - come è vero - che un cittadino italiano su due percepisce l'immigrazione attraverso stati d'animo sempre più orientati a forme di allarme sociale.
        Ed invero, uno Stato di diritto è tale quando è in grado di guidare la popolazione senza diventare succube degli umori più lontani dalla cultura democratica, che ci insegna il rispetto delle minoranze e che avversa ogni forma di discriminazione, distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose.
        Conseguentemente, e a fronte dell'incapacità dei passati governi di centrosinistra di dare adeguate risposte al fenomeno dell'immigrazione di massa, le forze del centrodestra hanno proposto e propongono le soluzioni che nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo vadano a definire un percorso di contrasto reale all'immigrazione clandestina e di valorizzazione di quella regolare.
        L'immigrazione, infatti, se correttamente programmata e inquadrata nella cornice di uno Stato capace di fare rispettare le leggi da chiunque eventualmente violate, è in grado di produrre vantaggi sia economici che socio-culturali.
        Sul piano economico a fronte di un fenomeno culturalmente grave quale è quello che possiamo definire "disoccupazione sociale italiana" laddove molti giovani cittadini rifiutano di svolgere arti e mestieri ritenuti socialmente inadeguati al loro status o alla proiezione di status che nell'immaginario collettivo va sempre più diffondendosi per via del linguaggio comunicazionale e visivo prodotto dai media, la forte richiesta di mano d'opera "pesante, usurante e umile" viene garantita dagli stranieri maggiormente disposti a: sottoporsi a tipologie di lavoro rifiutate dagli autoctoni, accettare marginali condizioni ambientali (logistiche, alimentari, socio-culturali), predisporsi ai processi di temporaneità e forte mobilità del proprio lavoro, prepararsi psicologicamente ad accettare lo sradicamento del proprio humus in ragione di una prospettiva di sopravvivenza che ai disoccupati italiani viene comunque garantita sia dal "paracadute" della solidarietà di famiglia o parentale, sia dalla politica di assistenzialismo sociale profuso a piene mani dallo Stato con non sempre innocente disinteresse.
        Su questa complessa ma anche articolata e ragionata visione del problema immigrazione si fonda la presente proposta di legge che la Casa delle Libertà aveva elaborato, nel corso della XIII Legislatura, all'esito del dibattito svoltosi in sede referente presso la I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, durante il quale il centrosinistra, permeato da veti ideologici e da strumentale contrapposizione politica, aveva espresso una posizione di totale chiusura.
        Nel dettaglio del testo, all'articolo 1 si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di predisposizione del decreto annuale dei flussi, adotti forme incisive di consultazione e partecipazione decisionale degli enti locali ed in particolare delle regioni, delle province e dei comuni maggiormente coinvolti nell'amministrazione e gestione sociale, economica e culturale dello straniero destinato a risiedere nel loro territorio e a convivere in realtà che a volte hanno dimostrato segnali di ostilità. Viene previsto, altresì, un più efficace coinvolgimento delle regioni, delle province, dei comuni nell'adozione dei provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il riconoscimento agli stranieri regolarmente soggiornanti di un dovuto e legittimo diritto all'alloggio, alla conoscenza della lingua italiana in vista di una reale integrazione sociale volta a superare quel concetto di wanted but not welcome su cui a volte si fonda l'esigenza di acquisire forza lavoro senza il pieno riconoscimento del rispetto totale della dignità del lavoratore.
        Onde consentire una effettiva razionalizzazione dei flussi oltre che sul piano quantitativo anche sul piano qualitativo, viene prevista l'istituzione dei ruoli di immigrazione presso le rappresentanze consolari italiane nei Paesi non appartenenti all'Unione europea alle quali vengono delegati, attraverso un potenziamento di organici anche di polizia, i compiti di espletare le necessarie indagini e verifiche sulla regolarità e veridicità dei documenti prodotti dallo straniero richiedente l'iscrizione ai ruoli. A tutti i soggetti viene attribuito il codice fiscale italiano.
        Viene, a tale fine, espressamente positivizzato il divieto di consentire il reingresso nell'ambito delle quote annuali dello straniero che sia stato oggetto di precedente provvedimento di espulsione.
        Uno Stato che voglia garantire il rispetto delle leggi e la civile convivenza sul territorio deve, poi, adottare iniziative volte ad una politica di prevenzione degli illeciti. Fra tali iniziative, quella già adottata in molti Stati europei e d'oltre oceano ritenuta di maggior impatto sociale quanto agli effetti positivi che da essa discendono, attiene alla istituzione presso il Ministero dell'interno dell'anagrafe dei cittadini extracomunitari ove fare confluire tutti i dati anagrafici e i rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici relativi agli stranieri comunque presenti in Italia.
        Questa anagrafe incrocerà i propri dati con l'Archivio europeo delle impronte digitali già operativo al fine di creare una rete di intelligence informatica dei movimenti, delle presenze, dei provvedimenti di espulsione eseguiti o in fase di esecuzione.
        I rilievi sono assunti all'atto del rilascio del permesso di soggiorno dalle questure competenti, presso i centri d'accoglienza, presso i centri di permanenza temporanea e di assistenza ove affluiscono gli stranieri soggetti ai provvedimenti di respingimento e/o espulsione, ovvero ancora dall'autorità giudiziaria per i casi di sua competenza.
        Viene, poi, prevista l'istituzione dell'ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti. Infatti, secondo gli ultimi dati forniti dalla Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi, le rimesse degli immigrati indirizzate verso i rispettivi Paesi di provenienza toccano quasi i millecinquecento miliardi annui. L'ufficio dell'anagrafe tributaria si propone, pertanto, di disciplinare questo settore attraverso la verifica delle posizioni lavorative e contributive, verifica resasi necessaria a seguito del moltiplicarsi di casi di assunzione non regolare e, quindi, di un mercato del lavoro "parallelo" che elude le norme in materia tributaria, previdenziale e del lavoro. Se è vero, infatti, che l'apporto del lavoro extracomunitario può andare a beneficio delle casse esangui dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) qualora si introducano seri correttivi alla norma del testo unico (articolo 22) che consente a favore degli extracomunitari la liquidazione dei contributi versati senza alcun obbligo di maturazione di minimi annuali e di vecchiaia (in palese discriminazione con il trattamento previsto per i lavoratori italiani), risulta altresì necessario, attraverso l'istituzione dell'anagrafe tributaria, far emergere reddito imponibile altrimenti non tassabile. Altro importante obiettivo che l'anagrafe tributaria si pone consiste nel monitoraggio delle fonti di provenienza del flusso di denaro esportato verso i Paesi di provenienza. Verificarne la liceità, infatti, risulta opportuno per stringere il cerchio attorno agli eventuali flussi di provenienza non regolare (quali le attività per traffici di droga, prostituzione, contrabbando, commercio illegale).
        D'altra parte l'equiparazione anche sul piano fiscale del cittadino extracomunitario a quello italiano favorisce il processo di integrazione e la conseguente prospettiva di acquisizione di tutti i diritti di parificazione.
        L'articolo 2 (ingresso sul territorio dello Stato) prevede che lo straniero produca anche la documentazione attestante il proprio stato di salute e ciò alla luce dei dati forniti dal Ministero della sanità che certificano nella comunità immigrata percentuali circa del 35 per cento di affezioni polmonari (TBC), del 22 per cento di malattie infettive, del 22 per cento di infezioni epatiche (epatite B), del 17 per cento di immunodeficienze organiche (AIDS).
        Sulla questione specifica creano allarme le dichiarazioni di illustri immunologi che hanno posto l'accento sull'aumento del numero di neonati extracomunitari nati nell'anno 2000 in Italia affetti dall'AIDS, trasmessa loro da genitori portatori di immuno-deficienza conclamata ma non medicalmente trattata anche e il più delle volte per lo status di clandestinità in cui essi si trovano.
        E', pertanto, necessario intervenire al momento dell'ingresso sia per garantire la tutela della salute pubblica costituzionalmente protetta, sia per offrire adeguata assistenza agli stranieri portatori di malattie infettive.
        Vengono inoltre riproposti con gli articoli 2, 3 e 4 i reati di permanenza in clandestinità sul territorio dello Stato, di contraffazione o falsificazione dei permessi e delle carte di soggiorno, di falsa od omessa dichiarazione di generalità. Per gli effetti, chiunque si introduce o permane clandestinamente sul territorio italiano ovvero fornisce generalità false, incomplete o comunque tali da non permetterne l'identificazione deve essere arrestato, processato per direttissima e quindi espulso con provvedimento immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena o gravame della stessa. Vengono fatti salvi gli stranieri che provino la loro condizione di rifugiato politico o di essere destinatari di protezione sociale e quegli stranieri per i quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del testo unico.
        Al fine di non congestionare le carceri e al fine di evitare la "contiguità anche concettuale" tra criminali e clandestini, è prevista nelle more del giudizio l'applicazione delle misure degli arresti domiciliari presso i centri di assistenza e permanenza temporanea. A tale fine è appositamente previsto che i centri saranno potenziati in numero sufficiente a rendere realmente operativo il progetto di trattenimento in attesa di eseguire il provvedimento di espulsione.
        In particolare, la positivizzazione nell'ordinamento giuridico del reato di immigrazione clandestina, ben lungi da qualsivoglia ipotesi di illegittimità costituzionale e già adottato da molti Paesi ad alto tasso di maturità democratica (quali Regno Unito, Germania, Francia, Canada, Stati Uniti) si rende particolarmente necessaria sia per il costante flusso di immigrazione clandestina alla base di logiche di sfruttamento economico, sia per superare le eccezioni di incostituzionalità degli articoli 13 e 14 del testo unico sollevate da vari magistrati in ordine alla attuale previsione del provvedimento di espulsione in via esclusivamente amministrativa. Le ragioni della solidarietà umana, infatti, non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, di cui si è fatto carico il legislatore. Lo Stato non può, infatti, abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere: le regole stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di una adeguata accoglienza vanno dunque rispettate, e non eluse, o anche soltanto derogate di volta in volta con valutazioni di carattere sostanzialmente discrezionale, essendo poste a difesa della collettività nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali (Corte costituzionale, sentenza n. 353 del 1997).
        La previsione incriminatrice è idonea a raggiungere finalità statuali di prevenzione e non produce, attraverso la pena, danni ai diritti fondamentali dell'individuo (Corte costituzionale sentenze n. 409 del 1989 e n. 341 del 1994). Al provvedimento di espulsione sono poi assoggettati tutti coloro che a seguito di condanna penale o per ragioni di tutela della sicurezza nazionale si vedano revocato il permesso di soggiorno. Recenti e drammatici casi, infatti, hanno dimostrato quanto sia necessario introdurre misure fortemente restrittive alla permanenza sul territorio nazionale di soggetti indesiderati.
        Nell'ottica di un effettivo potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera e al fine di implementare e comunque portare ad effettivo regime gli accordi bilaterali e i programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi extracomunitari a maggiore pressione migratoria, l'articolo 7 prevede misure necessarie per il coordinamento unificato delle forze dell'ordine preposte ai controlli delle frontiere nonché la promozione di idonee misure di coordinamento tra le autorità italiane e le omologhe autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione, con specifico richiamo all'Accordo di Schengen. Viene prevista anche la possibilità di coinvolgere l'esercito laddove esigenze di pubblica sicurezza ne consiglino l'impiego.
        Il Governo italiano procederà altresì alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi extracomunitari che non adottino ovvero ritardino l'adozione delle necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali dedite al riciclaggio, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di stupefacenti e armamenti, al trasporto illegale di persone.
        L'articolo 8, in ordine alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, prevede che sia conferito agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza nello svolgimento delle attività di controllo ed accertamento della regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia il compito obbligatorio di identificare gli extracomunitari (verificandone i requisiti di soggiorno), che siano prevalentemente dediti alle attività di accattonaggio, di prestazioni di lavori manuali e/o di commercio di beni in luoghi pubblici, di prostituzione e di contrabbando. Viene esteso il regime dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975 anche a coloro che si rendono responsabili di odiosi reati nello sfruttamento dell'immigrazione.
        Con l'articolo 9 viene introdotta la norma di non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che nell'ambito delle operazioni specificamente disposte per la repressione dei delitti indicati nel presente testo, nonché di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, si intromettano nelle attività criminose al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti.
        Con gli articoli 10 e 11 si elidono le rugginosità procedurali che rendono le espulsioni in via amministrativa dei clandestini lente ed incerte: il provvedimento di espulsione diventa immediatamente esecutivo, senza più il periodo di intimazione, ed è comunque efficace anche se impugnato dall'interessato. Esso viene eseguito dal questore competente mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, con riconsegna alle autorità del Paese di provenienza e con l'obbligo di verifica che lo straniero accompagnato e riconsegnato abbandoni effettivamente il territorio dello Stato. Nel caso in cui non si proceda in tale modo, viene consentito il trattenimento nel più vicino centro di permanenza temporanea fino alla materiale esecuzione del provvedimento. Lo straniero espulso non può fare ritorno nello Stato per un periodo di sei anni, salvo speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.
        Qualora ai fini dell'esecuzione del provvedimento di espulsione sia necessario accertare le generalità dello straniero, fermo il principio dei rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici, lo stesso viene trattenuto nei centri di permanenza e assistenza per un periodo non superiore a tre mesi (rispetto ai venti più dieci giorni attuali). Peraltro, se lo straniero entro i primi dieci giorni di trattenimento non collabora per rendere realmente possibile l'accertamento delle sue generalità e, quindi, del Paese di provenienza, viene denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di omessa declinazione di generalità.
        Sottoposto a procedimento e subita la condanna con le pene previste dall'istituto innovato con la presente proposta di legge, qualora non sussistano i presupposti per l'esecuzione del provvedimento di espulsione, lo straniero condannato sconta la pena nelle forme e nei luoghi ordinari.
        Si inserisce, infine, nella legislazione nazionale quanto già previsto nell'ordinamento americano in ordine alla possibilità da parte dello Stato italiano di promuovere la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione europea finalizzati a realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi. Una previsione normativa, quindi, che consente di impiegare gli aiuti economici erogati a Stati esteri con una finalità volta a decongestionare la presenza sul territorio italiano dei clandestini da espellere.
        Il testo in esame affronta poi un altro aspetto sul quale il testo unico si è dimostrato gravemente carente, e cioè la razionalizzazione dei flussi di ingresso. L'articolo 14, infatti, dispone che il decreto annuale sui flussi debba essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni elaborati dalle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        La richiesta di manodopera straniera è, infatti, sollecitata da parte del comparto industriale e tale esigenza non può, pertanto, essere sottovalutata all'atto della definizione delle quote annuali.
        Peraltro, al fine di assecondare una logica di migrazioni "mirate" sia sul piano quantitativo che qualitativo risulta necessaria una programmazione degli ingressi specificamente volta a soddisfare sia il fabbisogno di manodopera attraverso il coinvolgimento degli operatori locali destinatari finali, sia l'esigenza di riequilibrare sul territorio nazionale la distribuzione delle presenze straniere onde ovviare, nei limiti del possibile, alle eccessive concentrazioni in poche realtà regionali. Lo sviluppo dell'economia nazionale, infatti, in quanto bene comune può essere valorizzato anche attraverso la razionalizzazione dei flussi sull'intero territorio dello Stato. Ciò che si vuole evitare, pertanto, è la dicotomia fra regioni con presenze stanziali di stranieri (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna) e regioni coinvolte solo o prevalentemente per esigenze di accoglienza ed assistenza (Sicilia, Calabria, Puglia, Trentino).
        La predisposizione alla mobilità del lavoro dimostrata dagli stranieri può, quindi, diventare un volano per la crescita e lo sviluppo delle economie meridionali attraverso una programmazione del lavoro extracomunitario a livello nazionale.
        Non meno importante in questa ottica è quanto prevede l'articolo 15.
        L'INPS, al fine di contrastare adeguatamente lo sfruttamento di manodopera e di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e la vigenza dei permessi di lavoro, esegue controlli bimestrali avvalendosi dell'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari.
        La presente norma mira a ridurre drasticamente lo sfruttamento "in nero" della manodopera, piaga sempre più presente e quindi da contrastare con fermezza in nome di quel principio di vera solidarietà e di parificazione dei diritti cui sottende la presente iniziativa.
        Il datore di lavoro, pertanto, che occupi alle proprie dipendenze stranieri privi del permesso di soggiorno perché inesistente o revocato, annullato o scaduto è sottoposto a procedimento penale e con sentenza di primo grado viene ordinata la chiusura temporanea per quindici giorni dell'esercizio di impresa.
        Inoltre, l'articolo 15 prevede che lo straniero abbia diritto di riscattare i contributi previdenziali versati a suo favore solo dopo aver contribuito al sistema nazionale per un periodo non inferiore a quindici anni, sempreché lasci definitivamente il territorio dello Stato. Gli interessi di capitalizzazione previsti dall'attuale norma al 5 per cento su base annua vengono ridotti al 2,5 per cento. La norma introdotta tende così a rendere più omogeneo ed equilibrato il sistema previdenziale tra lavoratori extracomunitari e lavoratori italiani.
        L'articolo 16 ripropone, in ordine all'istituto della prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro, l'obbligo da parte del proponente di offrire una garanzia fideiussoria di lire 10 milioni confiscabile dallo Stato qualora lo straniero garantito abbia a sottrarsi all'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del permesso di soggiorno.
        L'articolo 17 prevede la revoca del permesso di soggiorno con conseguente provvedimento di espulsione per lo straniero che introduca, produca, commerci o distribuisca sul territorio dello Stato prodotti contraffatti. Appare infatti non solo opportuno, ma in linea con i cardini di una politica economica liberale, tutelare, nell'ambito della libera concorrenza, i diritti di privativa volti a sostenere il know how delle imprese e in generale gli assetti patrimoniali delle medesime allorquando questi diventino strategici per il tessuto della piccola e piccolissima impresa.
        L'articolo 18 modifica la normativa sul ricongiungimento familiare.
        L'articolo 19 prevede che, ferma la garanzia di accesso alle strutture sanitarie a favore dello straniero clandestino o comunque non in regola con le norme sul soggiorno, venga meno l'attuale divieto di segnalare all'autorità la posizione irregolare dello straniero che sia ricorso alle cure della struttura sanitaria. Se, invero, questa norma potrebbe determinare il minore ricorso alle cure mediche da parte dello straniero che, in quanto clandestino, abbia a temere il necessario provvedimento di espulsione, ciò non di meno è obbligo principale dello Stato garantire la sicurezza del territorio mediante il contrasto del fenomeno della immigrazione clandestina che dovrebbe, secondo gli intendimenti dei proponenti, ridursi drasticamente una volta messo a regime il sistema delle norme proposte. Minore immigrazione clandestina ed esecuzione reale delle espulsioni comporteranno minore presenza di soggetti a rischio-salute non denunciato.
        Il fenomeno della immigrazione regolare va, comunque, sostenuto con provvedimenti ed iniziative che tutelino seriamente il percorso di integrazione sul piano sociale-culturale ed economico. Finalità politica delle forze del centro-destra è, dunque, quella di accompagnare gli stranieri regolari a percorrere un iter di partecipazione alla vita sociale in sintonia con le leggi, gli usi e i costumi della cultura occidentale.
        In tale spirito si collocano gli articoli 20 e 21 per l'applicazione delle misure di accoglienza. Si prevede in particolare che i minori presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico. Ad essi si applicano tutte le norme vigenti in materia di diritto allo studio e di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono ad attivare appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. Tale apprendimento è ritenuto infatti presupposto essenziale per consentire allo straniero regolarmente soggiornante di poter colloquiare in ogni momento della vita pubblica e di acquisire tutte le necessarie conoscenze che gli consentano la tutela dei propri diritti, ma non di meno la conoscenza dei doveri cui è e deve essere sottoposta ogni persona che entra a fare parte della comunità e di un sistema organizzato.
        Ed invero non vi può essere un reale e maturo processo di integrazione a fronte dell'incapacità o della indisponibilità di tutte le parti interessate a cooperare per realizzare quel dialogo che ha come fondamento la conoscenza della lingua comune. Altrettanto importante per valorizzare l'impegno comune verso un processo nazionale delle migrazioni è l'introduzione di strumenti di incentivazione fiscale a favore di iniziative missionarie ed umanitarie di assistenza, di istruzione tanto religiose quanto laiche nei Paesi di emigrazione. Ciò per aiutare a costruire in questi Paesi un livello accettabile di condizioni sociali di fondo necessarie per il loro sviluppo economico e sociale.
        Infine, lo stesso articolo 20 sancisce la promozione e la conclusione da parte dei Ministri competenti di accordi con i Paesi dell'Unione europea volti a favorire la realizzazione delle iniziative descritte a livello di cooperazione internazionale.
        A completamento di quanto esposto, l'articolo 21 configura altresì l'istituzione del Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione: un fondo etico, destinato alla realizzazione di progetti di integrazione sociale in favore dei cittadini italiani ed extracomunitari, nonché di progetti di cooperazione allo sviluppo in favore dei Paesi di origine degli immigrati.
        Nel nostro Paese, infatti, la diffusione del microcredito non può continuare ad essere soltanto il frutto di iniziative locali "chiuse", peraltro apprezzabili, ma deve essere gestita da un organismo che garantisca a livello centrale coordinamento e supporto tecnico. Sembra, quindi, opportuno prevedere un "soggetto erogatore", che sia il risultato di una collaborazione fra Stato, banche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, enti locali, privati cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, soggetti giuridici di varia natura.
        L'articolo 21 dispone che il soggetto erogatore, il Fondo, realizzerà con il capitale raccolto progetti rivolti alla politica di integrazione, allo sviluppo dell'edilizia popolare, alla formazione professionale, alla prevenzione ed educazione sanitaria, allo sviluppo di strutture e alla riqualificazione del territorio.
        Per quanto attiene alla politica di cooperazione allo sviluppo, saranno finanziati progetti di emancipazione socio-politico-economico-infrastrutturale nei Paesi di provenienza dei flussi migratori, al fine di consentire uno "sviluppo interno" volto a ridurre la pressione verso l'esterno dei flussi migratori.
        La dotazione del Fondo sarà in prevalenza finanziata mediante appositi conti correnti "etici" ("integrazione" e "cooperazione"), che verranno offerti da primarie banche italiane in convenzione con i Ministeri competenti. I conti verranno offerti sia ai cittadini italiani che ai cittadini extracomunitari e garantiranno un tasso di interesse privilegiato, pari al tasso di remunerazione corrisposto dalle banche sui conti correnti ordinari, maggiorato sino al massimo dell'1 per cento.
        In questo modo, il Fondo potrà svolgere la sua azione senza gravare sulle finanze statali, che, di fatto, dovranno coprire solo il costo della differenza tra l'interesse medio normalmente corrisposto dalle banche, e l'interesse privilegiato predisposto per i conti etici. Sul punto, si rileva che il Ministero dell'economia e delle finanze determinerà l'ammontare massimo da destinare a copertura di detto costo, tenendo conto delle esigenze di bilancio dello Stato. Di contro, lo Stato italiano, grazie alla raccolta di questi capitali privati da destinare alle politiche di integrazione e di cooperazione allo sviluppo, potrà capitalizzare considerevoli importi di denaro destinandoli, anziché alle predette unità previsionali di base, ad altre fondamentali iniziative di sviluppo del nostro Paese.
        Va altresì evidenziato che, in considerazione delle finalità di integrazione e cooperazione in favore degli extracomunitari, è verosimile attendersi una significativa sottoscrizione di conti etici da parte degli immigrati medesimi. Ciò permetterà di creare un circolo virtuoso per cui gli extracomunitari finanzieranno, in parte, direttamente la propria integrazione nel tessuto socio-economico italiano, nonché lo sviluppo dei propri Paesi di origine. Si creeranno in tale modo delle condizioni psico-sociali di maggior osmosi fra la comunità italiana e quella straniera.
        In conclusione, onorevoli colleghi, il presente testo vuole rappresentare un responsabile passo in avanti sulla via della costruzione di un sistema istituzionale e politico che sappia ricondurre le problematiche inerenti l'immigrazione entro un quadro normativo moderno, articolato ed organico, che sia in grado di coniugare le esigenze, sociali, economiche, sanitarie e di pubblica sicurezza dei cittadini italiani con una sana politica di integrazione compatibile e, quindi, razionale, uscendo dal clima di emergenza senza ingenerare nella popolazione autoctona convincimenti errati sul fenomeno dell'immigrazione dai quali potrebbero scaturire sentimenti che la storia ha insegnato non appartenere alla cultura delle società democratiche ispirate da alti valori etici.




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