XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1413
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Politiche migratorie).
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
"testo unico", le parole: "predispone ogni tre anni il
documento programmatico" sono sostituite dalle seguenti:
"predispone ogni due anni il documento programmatico".
2. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico è sostituito
dal seguente:
"4. Con un unico decreto annuale del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, nonché
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e gli altri soggetti
indicati al comma 1 del presente articolo, sono definite sulla
base dei criteri di cui all'articolo 21 le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte
ai sensi dell'articolo 20. I visti di ingresso e i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale, per lavoro
autonomo, per ricongiungimento familiare e per prestazione di
garanzia per l'accesso al lavoro sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. Non è ammesso alle quote lo
straniero che sia stato oggetto di provvedimento d'espulsione.
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale non si fa luogo al rilascio dei visti di ingresso e
dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto agli
articoli 20, 23, 27, 29, 30 e 36".
3. Il comma 5 dell'articolo 3 del testo unico è sostituito
dal seguente:
"5. Ciascuna regione, sentite le province e i
comuni, propone annualmente il numero di stranieri per il
quale vi è disponibilità all'occupazione nel territorio
regionale indicando i diversi settori di produzione.
Nell'ambito delle rispettive dotazioni e attribuzioni di
bilancio le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento
dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono il riconoscimento agli stranieri regolarmente
soggiornanti del diritto all'alloggio, alla lingua,
all'integrazione sociale".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del testo unico sono
inseriti i seguenti:
"5-bis. Le rappresentanze consolari italiane nei
Paesi non appartenenti all'Unione europea, potenziate in
organici, anche di polizia, e in mezzi con fondi disposti con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
formano e pubblicano nei Paesi di immigrazione i ruoli di
immigrazione, espletate le opportune indagini e verifiche
sulla regolarità e veridicità dei documenti prodotti dal
richiedente l'iscrizione ai ruoli. A tali fini si rilascia un
permesso provvisorio di soggiorno la cui efficacia cessa al
momento del rilascio del permesso di soggiorno di cui
all'articolo 5 e comunque non oltre venti giorni dall'ingresso
in Italia. A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di
immigrazione è attribuito il codice fiscale italiano.
5-ter. E' istituito presso il Ministero dell'interno
l'ufficio dell'anagrafe dei cittadini extracomunitari presso
il quale confluiscono tutti i dati e i rilievi fotosegnaletici
e dattiloscopici relativi agli stranieri comunque presenti sul
territorio dello Stato. I rilievi sono assunti all'atto del
rilascio del permesso provvisorio di cui al comma 5-bis
o del rilascio del permesso di soggiorno, presso i centri di
accoglienza, presso i centri di permanenza e di assistenza
temporanea, presso le questure ove venga tradotto lo straniero
per gli accertamenti disposti in ordine alla presenza sul
territorio dello Stato dall'autorità giudiziaria per i casi di
sua competenza.
5-quater. Salva l'applicazione delle disposizioni
che disciplinano l'istituzione e il funzionamento
dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui
all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini
extracomunitari. I compiti e le modalità operative di tale
ufficio, destinato a vigilare sulla regolarità della
predisposizione delle dichiarazioni dei redditi percepiti
dagli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in
Italia nonché sulla regolarità, sotto l'aspetto delle leggi
fiscali e tributarie, delle rimesse di valuta effettuate dagli
stranieri extracomunitari verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea, sono disciplinati con apposito regolamento
di attuazione da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno".
Art. 2.
(Ingresso nel territorio dello Stato).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico è
inserito il seguente:
"1-´ƒ1bis. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4, l'ingresso nel territorio dello Stato
è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso
di idonea documentazione attestante:
a) il rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 5-bis dell'articolo 3 o di regolare visto di
ingresso;
b) lo scopo e le condizioni del soggiorno;
c) la disponibilità effettiva di un reddito annuo,
o frazione su base mensile per i lavoratori stagionali,
derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale sia per la durata del soggiorno sia per
il ritorno nel Paese di provenienza;
d) la conformità alle vigenti disposizioni anche
di carattere amministrativo in materia sanitaria secondo le
condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione
mondiale della sanità".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 del testo unico sono
aggiunti i seguenti:
"7-bis. Lo straniero che permane clandestinamente
nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
del presente testo unico è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni, ovvero nei casi di cui al comma 7-ter,
secondo periodo, con la multa da 1 a 5 milioni di lire. Alla
stessa pena soggiace lo straniero che si sia trattenuto per
due mesi nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito
dal visto di ingresso senza avere richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto, ovvero quando il permesso di
soggiorno è scaduto da oltre due mesi e non ne è stato chiesto
il rinnovo.
7-ter. Nei casi previsti dal comma 7-bis è
sempre disposto l'arresto che viene eseguito anche nei centri
di permanenza temporanea mediante trattenimento in apposite
sezioni ai sensi degli articoli 449 e seguenti del codice di
procedura penale. Quando il giudice accerta che lo straniero
non è stato destinatario di precedenti procedimenti anche
amministrativi di espulsione, applica la multa da 1 a 5
milioni di lire. Con la sentenza di condanna di cui al comma
7-bis e al presente comma il giudice applica in ogni
caso la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione del
condannato dal territorio dello Stato e ne ordina l'immediata
esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera e rimpatrio
nello Stato di provenienza o di origine, anche se la pena
principale è sospesa ovvero il condannato ha proposto appello.
La sanzione accessoria decade con la riforma o l'annullamento
della condanna in sede di impugnazione.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis
e 7-ter non si applicano allo straniero che dimostra
il possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento dello
status di rifugiato o quelli per l'accesso alle misure
di protezione sociale o temporanee ovvero i requisiti di cui
all'articolo 19.
7-quinquies. Lo straniero che, sottoposto a giudizio
direttissimo per il reato di cui al comma 7-bis,
fornisce indicazioni, dati e altri utili contributi per
l'identificazione e la cattura di coloro che hanno promosso o
organizzato ovvero attuato il suo ingresso clandestino nel
territorio dello Stato è dichiarato non punibile dal giudice.
Il giudice dispone in ogni caso la sanzione amministrativa
atipica dell'espulsione dal territorio dello Stato e ne ordina
l'immediata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera
e rimpatrio nello Stato di provenienza o di origine. Nei casi
in cui è applicata la causa di non punibilità, il giudice
trasmette gli atti ai competenti uffici consolari del Paese di
origine dello straniero ai fini della iscrizione con priorità
nelle liste per i ruoli di immigrazione relative all'anno
successivo, fatta salva la dimostrazione del possesso delle
condizioni prescritte per l'ingresso nel territorio dello
Stato dal comma 3 dell'articolo 4".
Art. 3.
(Permesso di soggiorno).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del testo unico e
inserito il seguente:
"1-bis. Lo straniero comunque presente nel
territorio dello Stato è sottoposto ai rilievi fotosegnaletici
e dattiloscopici assunti all'atto del rilascio del permesso di
soggiorno. Sono esclusi dai rilievi i dirigenti o il personale
altamente specializzato di società aventi sede o filiali in
Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere
che abbiano la sede principale di attività nel territorio di
uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio
nonché il coniuge e i figli con loro conviventi. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai componenti
del Sacro Collegio, del corpo diplomatico e consolare e agli
esercenti funzioni di ministro di culto".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 del testo unico, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: "Lo straniero che non
provvede a richiedere il permesso di soggiorno nel tempo
stabilito è tenuto al pagamento, qualora non possa provare di
non aver potuto provvedere per malattia o altro grave motivo,
di una sanzione amministrativa di lire 200 mila. Se la
richiesta non è inoltrata entro i successivi sette giorni la
questura non è autorizzata ad accettare la domanda per il
rilascio del permesso di soggiorno. Le risorse finanziarie
derivanti dalle sanzioni amministrative confluiscono in un
Fondo per il potenziamento e l'ammodernamento delle risorse
tecnologiche delle questure da istituire presso il Ministero
dell'interno".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del testo unico è
inserito il seguente:
"3-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato per gli
scopi previsti dal testo unico non può essere utilizzato per
altre attività consentite".
4. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito
dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
risiede almeno due mesi prima della scadenza ed è sottoposto
alla verifica delle condizioni previste dal presente testo
unico, nonché alla verifica di carichi pendenti in caso di
reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore
a quella stabilita con il rilascio iniziale".
5. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, dopo le
parole: "quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato" sono inserite le seguenti: "ovvero lo straniero abbia
subìto una condanna penale anche di primo grado" e, in fine, è
aggiunto il seguente periodo: "La revoca del permesso di
soggiorno comporta l'immediata espulsione dello straniero".
6. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico le parole:
"può essere disposta l'espulsione amministrativa" sono
sostituite dalle seguenti "è disposta l'espulsione
amministrativa".
7. Il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito
dai seguenti:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
carte magnetiche con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1999 riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno.
8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o
una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri ovvero redige
documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il
rilascio di un permesso di soggiorno o di una carta di
soggiorno è punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da 20 a 50 milioni di lire. La pena è aumentata
fino alla metà se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale
nell'esercizio delle sue funzioni. Lo straniero in possesso di
un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno falsi o
alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da 20 a 50 milioni di lire. Con la sentenza di
condanna di primo grado il giudice ordina la sanzione
amministrativa atipica dell'espulsione del reo. Il
provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche
in caso di sospensione della pena principale, ancorché
soggetta a gravame".
Art. 4.
(Facoltà e obblighi inerenti il soggiorno).
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del testo
unico è soppresso; al secondo periodo del medesimo comma 1, la
parola: "Quello" è sostituita dalle seguenti: "Il permesso di
soggiorno".
2. Il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito
dal seguente:
"3. Lo straniero che, interrogato sulla identità,
sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le
indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o a un
incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni
o del servizio è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio
l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza
di condanna di primo grado il giudice ordina la sanzione
amministrativa atipica dell'espulsione del reo. Il
provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche
in caso di sospensione della pena principale e ancorchè
soggetto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. In
caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è
disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il
tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo
questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza
temporanea e di assistenza".
3. Il comma 4 dell'articolo 6 del testo unico e
abrogato.
4. Il comma 5 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito
dal seguente:
"5. Ai fini dello svolgimento dei controlli e delle
verifiche da parte delle autorità di pubblica sicurezza
sull'identità degli stranieri, gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza possono richiedere tutte le informazioni ed
atti comprovanti la sussistenza di un reddito derivante da
lavoro o da altra fonte legittima".
5. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del testo unico è
inserito il seguente:
"9-bis. A tutti gli operatori autorizzati
all'esercizio del credito e alla raccolta di denaro è fatto
obbligo, in occasione di versamenti, prelievi e richieste di
bonifici e trasferimenti valutari all'estero effettuati da
stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea, di verificare la regolarità del titolo di soggiorno
rifiutando l'operazione in mancanza di documentazione idonea e
segnalando l'irregolarità agli organi competenti".
Art. 5.
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro).
1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le
parole: "gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione" sono inserite le seguenti: ", il permesso o
la carta di soggiorno".
2. All'articolo 7 del testo unico è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. Ai contravventori delle disposizioni del
presente articolo si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni".
Art. 6.
(Carta di soggiorno).
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito
dal seguente:
"1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da almeno otto anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio, del coniuge
o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di
avere fissa dimora e di avere adempiuto per il periodo di
soggiorno agli obblighi fiscali di legge, può richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il
coniuge o il convivente e per i figli minori conviventi. La
carta di soggiorno è a tempo indeterminato".
2. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito
dal seguente:
"3. La carta di soggiorno non può essere rilasciata
allo straniero condannato o sottoposto a giudizio per un
delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni".
Art. 7.
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di
frontiera).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. Il Governo, su richiesta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta
le misure necessarie per il coordinamento unificato dei
controlli sulle frontiere italiane. A tale fine il Governo può
avvalersi delle Forze armate, delle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, delle capitanerie di porto e
della Guardia costiera.
1-ter. Il Governo procede alla revisione immediata
dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei
Paesi extracomunitari che non adottano ovvero ritardano le
necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali
con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto
illegale di persone, allo sfruttamento della prostituzione, al
traffico di stupefacenti e armamenti.
1-quater. Il Governo promuove entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
accordi in forma semplificata con i Paesi di provenienza dei
più significativi contingenti di stranieri extracomunitari.
Gli accordi di cui al presente comma disciplinano:
a) il servizio consolare di rilascio dei visti;
b) le procedure di rimpatrio per i clandestini;
c) le modalità di vigilanza e controllo degli
spazi marittimi e terrestri al fine di prevenire e contrastare
il transito di emigranti clandestini, ivi comprese le misure
di identificazione e di arresto dei responsabili di trasporti
e di traffici illeciti.
1-quinquies. Sono sospese le misure di cooperazione
economica e gli ulteriori interventi con i Paesi che, sulla
richiesta del Governo ai sensi dei commi 1-ter e
1-quater, non abbiano definito l'accordo entro due mesi
dalla richiesta. Sono altresì sospese le misure di
cooperazione economica ed ulteriori interventi con i Paesi che
non abbiano rispettato gli accordi già stipulati".
Art. 8.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico le parole:
"è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a lire trenta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a
lire 100 milioni".
2. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico le parole:
"fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a sei anni e
con la multa fino a lire 50 milioni".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del testo unico è
inserito il seguente:
"5-bis. Nei confronti dei promotori, organizzatori e
responsabili del trasporto illegale nel territorio dello Stato
di immigrati clandestini sono in ogni caso applicate le
modalità di detenzione stabilite dall'articolo 41-bis
dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, salvo che il giudice
competente non adotti motivato specifico provvedimento
ritenendo che non ricorra la necessità della misura".
4. Al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico le parole:
"da lire un milione a lire cinque milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "da lire venti milioni a lire quaranta
milioni".
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del testo unico è
inserito il seguente:
"6-bis. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica
sicurezza nello svolgimento dell'attività di controllo ed
accertamento della regolare presenza e permanenza dello
straniero in Italia, ai sensi delle norme del presente testo
unico, hanno l'obbligo di identificare e verificare i
requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli
stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle
modalità o al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali
od agenti un ragionevole sospetto circa la irregolarità del
soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale
obbligo sussiste nei confronti di persone dedite al compimento
delle seguenti attività:
a) accattonaggio;
b) prestazione di lavori manuali o commercio di
beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi
appositamente preposti e comunque autorizzati;
c) prostituzione;
d) contrabbando".
Art. 9.
(Operazioni simulate. Ritardo od omissione degli atti di
cattura, di arresto o di sequestro).
1. Dopo l'articolo 12 del testo unico sono inseriti i
seguenti:
"Art. 12-bis. (Operazioni simulate). - 1. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale,
non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle
strutture specializzate per la repressione dei delitti
indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il
contrasto dei delitti di criminalità organizzata che,
nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei
limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti
dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di
acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si
intromettano nelle attività criminose dirette a favorire
l'immigrazione clandestina.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte,
anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente
ufficio del dipartimento della pubblica sicurezza, secondo
l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai
responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per il
personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di
competenza, dal direttore della Direzione investigativa
antimafia.
3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data
tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-ter. (Ritardo od omissione degli atti di
cattura, di arresto o di sequestro). - 1. Gli ufficiali di
polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire
rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o
catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo
12-bis, possono omettere o ritardare gli atti di
rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche
oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al
quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata
relazione. Se il ritardo o l'omissione possono arrecare
pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero
dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il
pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei
provvedimenti che applicano una misura cautelare,
dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del
sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei
predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente ma
il relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore".
Art. 10.
(Espulsione amministrativa).
1. L'articolo 13 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 13. - (Espulsione amministrativa).- Per
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello
straniero, anche non residente nel territorio dello Stato,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma
7-bis, è disposta e comunque eseguita l'espulsione
amministrativa dello straniero che:
a) rappresenti un pericolo per la sicurezza dei
cittadini ovvero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato;
b) abbia subìto una condanna penale passata in
giudicato per reati contro la persona e contro il
patrimonio;
c) è stato o è sottoposto a misura di prevenzione
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. L'espulsione di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2 è disposta in ogni caso con
decreto motivato. Quando straniero è sottoposto a procedimento
penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di
arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che applichi una misura
detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata,
il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14,
comma 1.
4. L'espulsione è eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e
con consegna alle autorità del Paese di provenienza. Qualora
ai fini dell'espulsione sia necessario accertare le generalità
dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro
di permanenza temporanea e di assistenza. Decorsi dieci giorni
dal trattenimento, lo straniero che si sia rifiutato di
declinare le proprie generalità viene denunciato all'autorità
giudiziaria ai sensi dell'articolo 4. Lo straniero che abbia
subìto una condanna penale e per il quale sia impossibile
eseguire il provvedimento di espulsione è tradotto in carcere
per l'espiazione della pena. E' fatto obbligo alla forza
pubblica di verificare che lo straniero accompagnato alla
frontiera lasci il territorio dello Stato. E' consentito il
trattenimento nel più vicino centro di permanenza temporanea e
di assistenza dello straniero che rifiuti di allontanarsi
dalla frontiera.
5. Il decreto di espulsione e il provvedimento di
cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a
lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua
inglese, francese o spagnola.
6. Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente ricorso al giudice unico presso il
tribunale competente. Il termine è di due mesi dalla data del
provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al
giudice unico dell'ultima dimora conosciuta dello straniero.
Il giudice unico presso il tribunale competente accoglie o
rigetta il ricorso decidendo con un unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di
deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può
essere sottoscritto anche personalmente ed è presentato per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da
parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura
speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è
altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza
ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
8. Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato per un periodo di sei anni, salvo
speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di
trasgressione è punito con la reclusione da due anni e sei
mesi a cinque anni. E' sempre disposto l'arresto e si procede
con giudizio direttissimo.
9. L'onere derivante dall'attuazione del comma 5 è
valutato in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2002".
Art. 11.
(Esecuzione dell'espulsione).
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico le parole:
"per il tempo strettamente necessario" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"3. Il questore del luogo in cui si trova il centro,
nei limiti di cui ai casi espressamente previsti dall'articolo
13, comma 2, trasmette e copia degli atti al giudice unico del
tribunale competente senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall'adozione del provvedimento".
3. Al comma 4 dell'articolo 14 del testo unico le
parole: "Il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "Il
giudice unico del tribunale competente" e le parole: "nelle
quarantotto ore successive" sono sostituite dalle seguenti:
"nelle settantadue ore successive".
4. Il comma 5 dell'articolo 14 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"5. Il trattenimento nel centro di permanenza
temporanea e assistenza dello straniero assoggettato alla
sanzione amministrativa atipica dell'espulsione disposta ai
sensi del presente testo unico è consentito per un periodo di
complessivi tre mesi. Su richiesta del questore il giudice
unico del tribunale competente può prorogare il termine sino
ad un massimo di un mese qualora sia imminente l'eliminazione
dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche
prima di tale termine il questore esegue l'espulsione o il
respingimento non appena possibile".
5. Il comma 6 dell'articolo 14 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"6. Contro i decreti di convalida e di proroga di
cui ai commi 4 e 5 è proponibile il ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il
provvedimento è emesso non oltre quaranta giorni dalla data di
deposito del ricorso".
6. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico sono
aggiunti i seguenti:
"9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente
articolo e nell'ambito delle specifiche attribuzioni, il
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell'economia e delle finanze, promuove la
conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non
appartenenti all'Unione europea finalizzati a realizzare
centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il
territorio di questi ultimi.
9-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del lavoro e della politiche sociali e dell'economia
e delle finanze, di intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, predispone entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, un piano per la
realizzazione e il potenziamento di centri di permanenza
temporanea e di assistenza".
Art. 12.
(Diritto di difesa).
1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 17. (Diritto di difesa).- 1. Lo
straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a
rientrare in Italia. L'assistenza legale è assicurata da un
patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata dall'autorità consolare. In assenza di nomina del
difensore di fiducia lo straniero è ammesso al gratuito
patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un
difensore scelto fra i soggetti iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme di attuazione di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271".
Art. 13.
(Divieti di espulsione e di
respingimento).
1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 19 del
testo unico le parole: "entro il quarto grado" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il secondo grado".
Art. 14.
(Determinazione dei flussi di ingresso).
1. Al comma 4 dell'articolo 21 del testo unico le parole:
"I decreti annuali devono" sono sostituite dalle seguenti: "Il
decreto annuale deve".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono
inseriti i seguenti:
"4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere
predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di
lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati
dalle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e da queste trasmessi al Ministero dell'interno e
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4-ter. Al fine della predisposizione del decreto
annuale e con lo scopo di ottimizzare la possibilità di
integrazione dei cittadini extracomunitari si deve tenere
conto, nella determinazione delle quote di ingresso, del
livelli di presenza, della distribuzione e della temporaneità
media della permanenza dei cittadini extracomunitari nelle
aree territoriali nazionali ove sussista maggiore presenza di
cittadini extracomunitari già soggiornati.
4-quater. Al fine dell'attuazione dei commi 4-bis
e 4-ter il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della politiche sociali, istituisce
l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della
distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia".
3. Il comma 5 dell'articolo 21 del testo unico è
abrogato.
Art. 15.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato).
1. Al comma 5 dell'articolo 22 del testo unico le parole:
"sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 del testo unico è
inserito il seguente:
"7-bis. L'INPS, al fine di contrastare adeguatamente
lo sfruttamento di manodopera e di verificare la regolarità
dei rapporti di lavoro e la vigenza dei permessi di lavoro,
esegue controlli bimestrali avvalendosi dell'archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito ai sensi
del comma 7 e segnalando gli illeciti agli organi
competenti".
3. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico le parole:
"per un periodo non inferiore ad un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "per un periodo non superiore a sei mesi".
4. Il comma 10 dell'articolo 22 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato è
punito con la multa da trenta milioni a sessanta milioni di
lire. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice
può ordinare la sanzione amministrativa della chiusura
temporanea per quindici giorni dell'esercizio d'impresa".
5. Al comma il dell'articolo 22 del testo unico, dopo le
parole: "l'attività lavorativa in Italia" sono inserite le
seguenti: "contribuendo per un periodo non inferiore a
quindici anni" e le parole: "del 5 per cento annuo" sono
sostituite dalle seguenti: "del 2,5 per cento annuo".
Art. 16
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro).
1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo
unico, dopo le parole: "Il richiedente deve dimostrare" sono
inserite le seguenti: "di non aver subìto condanne o sanzioni
amministrative previste dal presente testo unico, nonché".
2. Al comma 1, ultimo periodo, dell'artico 23 del testo
unico, le parole: "per un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "per sei mesi".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 del testo unico è
inserito il seguente:
"1-bis. L'iscrizione alle liste di collocamento di
cui al comma 1 non dà diritto alla concessione dell'assegno
sociale".
4. Al comma 2 dell'articolo 23 del testo unico dopo le
parole: "Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma
1" sono inserite le seguenti: "che devono essere costituite da
comprovate offerte di lavoro,".
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico è
inserito il seguente:
"2-bis. Il rilascio dell'autorizzazione e del
conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da
parte del garante, di apposita cauzione pari a lire dieci
milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato.
Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il
soggiorno degli extracomunitari in Italia ovvero si sottrae
all'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla scadenza
del permesso di soggiorno, salvo rinnovo, lo Stato confisca la
cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante".
6. Al comma 4 dell'articolo 23 del testo unico le parole:
"in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane" sono sostituite dalle seguenti: "nei ruoli
di immigrazione di cui al comma 5-bis dell'articolo
1".
Art. 17.
(Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo).
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico sono
aggiunti i seguenti:
"7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il
lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di
soggiorno per lavoro autonomo che introduca nel territorio
dello Stato ovvero produca, commerci o distribuisca prodotti
contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con
conseguente applicazione del provvedimento di espulsione
amministrativa di cui all'articolo 13.
7-ter. Se il fatto costituisce reato, con la
sentenza di condanna penale il giudice ordina la sanzione
amministrativa atipica dell'espulsione del reo".
Art. 18.
(Ricongiungimento familiare).
1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è
sostituito da seguente:
"1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento
per i seguenti familiari:
a) il coniuge non legalmente separato;
b) i figli minori a carico, a condizione che
l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso;
c) i genitori a carico che non abbiano superato i
sessanta anni di età".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è
inserito il seguente:
"1-bis. Per la dimostrazione del possesso dei
requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del comma
1 fa testo la dichiarazione rilasciata dall'autorità
municipale competente.
3. Al comma 3, lettera b), dell'articolo 29 del
testo unico la parola: "doppio" è sostituita dalla seguente:
"triplo", e la parola: "triplo" è sostituita dalla seguente:
"quintuplo".
4. Il comma 4 dell'articolo 29 del testo unico è
abrogato.
5. Il comma 6 dell'articolo 29 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"6. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6,
è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore
regolarmente soggiornante in Italia del genitore che dimostri
la potestà genitoriale secondo la legge italiana nonché il
possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di
reddito di cui al comma 3 del presente articolo".
Art. 19.
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale).
1. Il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico è
abrogato.
Art. 20.
(Misure di integrazione sociale).
1. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico è premesso
il seguente:
"01. L'accesso alle misure di integrazione sociale è
riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in
regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai
sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti
vigenti in materia".
2. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico la lettera
a) è abrogata.
3. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 42 del
testo unico le parole: "e la valorizzazione" sono
soppresse.
4. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico, dopo la
lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis). l'inserimento scolastico dei minori
stranieri presenti sul territorio dello Stato, i quali sono
soggetti all'obbligo scolastico in conformità a quanto
disposto per i minori italiani. Ad essi si applicano tutte le
norme vigenti in materia di diritto allo studio e di
partecipazione alla vita della comunità scolastica".
Art. 21.
(Istituzione del Fondo di garanzia per l'integrazione e la
cooperazione).
1. Dopo l'articolo 45 del testo unico è inserito il
seguente:
"Art. 45-bis. - (Fondo di garanzia per
l'integrazione e la cooperazione). - 1. E' istituito, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro degli affari esteri, il Fondo di garanzia per
l'integrazione e la cooperazione, di seguito denominato
"Fondo" Il Fondo è istituito mediante apposito regolamento da
emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e
realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti
volti a favorire il processo di integrazione sul suolo
nazionale dei cittadini italiani con i cittadini
extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché
progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi di loro
provenienza.
3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce
altresì le condizioni e i requisiti oggettivi e soggettivi
necessari per accedere ai benefici previsti dal Fondo.
4. La dotazione del Fondo, stabilita annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene
garantita dal 50 per cento del capitale raccolto in forma
della sottoscrizione dei conti correnti di cui al comma 5,
nonché del gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione
dei predetti conti correnti.
5. Al fine di coinvolgere nella realizzazione degli
obiettivi del Fondo, la comunità dei cittadini extracomunitari
titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di
volontariato, le organizzazioni non governative, le
istituzioni, gli enti pubblici e privati, i cittadini italiani
e i residenti in Italia, il Ministero dell'economia e delle
finanze stipula con i primari istituti di credito italiani
apposite convenzioni finalizzate ad incentivare la clientela
ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti,
denominati, rispettivamente "conto corrente integrazione" e
"conto corrente cooperazione".
6. Il denaro depositato su ciascuno dei conti
correnti di cui al comma 5 è vincolato per il periodo di tempo
indicato nei commi 7 e 8, ed è utilizzato per finanziare gli
obiettivi di cui al comma 2. A fronte di tale vincolo, i
correntisti beneficiano di un tasso di interesse trimestrale
pari al tasso di remunerazione corrisposto dalle banche sui
conti correnti ordinari, maggiorato fino ad un massimo dell'1
per cento in più in valore assoluto.
7. Qualora il correntista sia un cittadino italiano
o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il
vincolo della somma progressivamente depositata in conto
corrente ha una durata di tre anni, decorrente dall'apertura
del conto corrente.
8. Qualora il correntista sia un cittadino
extracomunitario, o soggetto giuridico extracomunitario, il
vincolo della somma progressivamente depositata in conto
corrente di cui al comma 7, cessa al verificarsi del primo, in
ordine temporale, dei seguenti eventi:
a) il ritorno al Paese d'origine o comunque
l'emigrazione in altro Stato ovvero la cessazione
dell'attività del soggetto giuridico;
b) la scadenza di un periodo di sei anni,
decorrente dall'apertura del conto corrente.
9. Qualora, prima del verificarsi di uno degli
eventi previsti alle lettere a) e b) del comma 8,
il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza
italiana, può avvalersi dello svincolo triennale previsto per
i cittadini italiani.
10. A fronte del versamento nel conto vincolato di
cui al presente articolo di un importo non inferiore a dieci
milioni di lire il cittadino italiano o extracomunitario
matura un punteggio a valere sulla graduatoria di assegnazione
per l'acquisto o la locazione degli alloggi di edilizia
popolare che sono costruiti con i finanziamenti del Fondo.
Tale diritto è esercitato in conformità alle disposizioni di
legge e di regolamento che disciplinano l'assegnazione in
proprietà, o in locazione, delle case popolari.
11. Gli interessi, su base trimestrale, possono
essere liberamente prelevati dal correntista.
12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di
cui al presente articolo sono soggetti alla medesima
tassazione applicata agli interessi sui titoli di Stato.
13. A fronte della concessione ai correntisti, da
parte degli istituti di credito convenzionati, del maggiore
tasso di interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze
corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale
tasso di interessi ed il tasso medio normalmente praticato e
corrisposto per depositi in conto corrente di
corrispondenza.
14. La maggiorazione del tasso d'interesse di cui ai
commi 6 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze che determina ogni anno, con
proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di
spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione, ed i
criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in
carico allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il
limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione
agevolata di cui al comma 12.
15. Durante il periodo di vigenza di ciascun conto
corrente "integrazione" e "cooperazione", le banche utilizzano
per fini istituzionali il 50 per cento delle somme depositate
su tali conti. Le banche trasferiscono al Ministero
dell'economia e delle finanze che, a sua volta, le mette a
disposizione del Fondo con apposito provvedimento, il restante
50 per cento delle somme di denaro raccolte attraverso i
citati conti correnti. Il Ministero dell'economia e delle
finanze riconosce alle banche un interesse sulle somme
ricevute pari a quello di cui al comma 6".
Art. 22.
(Istituzione dell'Agenzia
per le politiche migratorie).
1. E' istituita l'Agenzia per le politiche migratorie, di
seguito denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia coordina le politiche del Governo per
l'immigrazione, l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri
extracomunitari. A tali fini l'Agenzia promuove le occorrenti
iniziative di coordinamento politico e operativo con
istituzioni dell'Unione europea o dei Paesi membri
dell'Unione.
3. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
Art. 23.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.