XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1413




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Politiche migratorie).

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico", le parole: "predispone ogni tre anni il documento programmatico" sono sostituite dalle seguenti: "predispone ogni due anni il documento programmatico".
        2. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "4. Con un unico decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e gli altri soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, sono definite sulla base dei criteri di cui all'articolo 21 le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. I visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale, per lavoro autonomo, per ricongiungimento familiare e per prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro sono rilasciati entro il limite delle quote predette. Non è ammesso alle quote lo straniero che sia stato oggetto di provvedimento d'espulsione. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto agli articoli 20, 23, 27, 29, 30 e 36".
        3. Il comma 5 dell'articolo 3 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "5. Ciascuna regione, sentite le province e i comuni, propone annualmente il numero di stranieri per il quale vi è disponibilità all'occupazione nel territorio regionale indicando i diversi settori di produzione. Nell'ambito delle rispettive dotazioni e attribuzioni di bilancio le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il riconoscimento agli stranieri regolarmente soggiornanti del diritto all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale".

        4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del testo unico sono inseriti i seguenti:

        "5-bis. Le rappresentanze consolari italiane nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, potenziate in organici, anche di polizia, e in mezzi con fondi disposti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, formano e pubblicano nei Paesi di immigrazione i ruoli di immigrazione, espletate le opportune indagini e verifiche sulla regolarità e veridicità dei documenti prodotti dal richiedente l'iscrizione ai ruoli. A tali fini si rilascia un permesso provvisorio di soggiorno la cui efficacia cessa al momento del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 5 e comunque non oltre venti giorni dall'ingresso in Italia. A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione è attribuito il codice fiscale italiano.
        5-ter. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'ufficio dell'anagrafe dei cittadini extracomunitari presso il quale confluiscono tutti i dati e i rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici relativi agli stranieri comunque presenti sul territorio dello Stato. I rilievi sono assunti all'atto del rilascio del permesso provvisorio di cui al comma 5-bis o del rilascio del permesso di soggiorno, presso i centri di accoglienza, presso i centri di permanenza e di assistenza temporanea, presso le questure ove venga tradotto lo straniero per gli accertamenti disposti in ordine alla presenza sul territorio dello Stato dall'autorità giudiziaria per i casi di sua competenza.
        5-quater. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari. I compiti e le modalità operative di tale ufficio, destinato a vigilare sulla regolarità della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi percepiti dagli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nonché sulla regolarità, sotto l'aspetto delle leggi fiscali e tributarie, delle rimesse di valuta effettuate dagli stranieri extracomunitari verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono disciplinati con apposito regolamento di attuazione da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno".


Art. 2.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico è inserito il seguente:

        "1-´ƒ1bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione attestante:

                a) il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 o di regolare visto di ingresso;

                b) lo scopo e le condizioni del soggiorno;

                c) la disponibilità effettiva di un reddito annuo, o frazione su base mensile per i lavoratori stagionali, derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale sia per la durata del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di provenienza;

                d) la conformità alle vigenti disposizioni anche di carattere amministrativo in materia sanitaria secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità".

        2. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

        "7-bis. Lo straniero che permane clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, ovvero nei casi di cui al comma 7-ter, secondo periodo, con la multa da 1 a 5 milioni di lire. Alla stessa pena soggiace lo straniero che si sia trattenuto per due mesi nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito dal visto di ingresso senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ovvero quando il permesso di soggiorno è scaduto da oltre due mesi e non ne è stato chiesto il rinnovo.
        7-ter. Nei casi previsti dal comma 7-bis è sempre disposto l'arresto che viene eseguito anche nei centri di permanenza temporanea mediante trattenimento in apposite sezioni ai sensi degli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale. Quando il giudice accerta che lo straniero non è stato destinatario di precedenti procedimenti anche amministrativi di espulsione, applica la multa da 1 a 5 milioni di lire. Con la sentenza di condanna di cui al comma 7-bis e al presente comma il giudice applica in ogni caso la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione del condannato dal territorio dello Stato e ne ordina l'immediata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera e rimpatrio nello Stato di provenienza o di origine, anche se la pena principale è sospesa ovvero il condannato ha proposto appello. La sanzione accessoria decade con la riforma o l'annullamento della condanna in sede di impugnazione.
        7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano allo straniero che dimostra il possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanee ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.
        7-quinquies. Lo straniero che, sottoposto a giudizio direttissimo per il reato di cui al comma 7-bis, fornisce indicazioni, dati e altri utili contributi per l'identificazione e la cattura di coloro che hanno promosso o organizzato ovvero attuato il suo ingresso clandestino nel territorio dello Stato è dichiarato non punibile dal giudice. Il giudice dispone in ogni caso la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione dal territorio dello Stato e ne ordina l'immediata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera e rimpatrio nello Stato di provenienza o di origine. Nei casi in cui è applicata la causa di non punibilità, il giudice trasmette gli atti ai competenti uffici consolari del Paese di origine dello straniero ai fini della iscrizione con priorità nelle liste per i ruoli di immigrazione relative all'anno successivo, fatta salva la dimostrazione del possesso delle condizioni prescritte per l'ingresso nel territorio dello Stato dal comma 3 dell'articolo 4".


Art. 3.

(Permesso di soggiorno).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del testo unico e inserito il seguente:

        "1-bis. Lo straniero comunque presente nel territorio dello Stato è sottoposto ai rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici assunti all'atto del rilascio del permesso di soggiorno. Sono esclusi dai rilievi i dirigenti o il personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio nonché il coniuge e i figli con loro conviventi. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai componenti del Sacro Collegio, del corpo diplomatico e consolare e agli esercenti funzioni di ministro di culto".

        2. Al comma 2 dell'articolo 5 del testo unico, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Lo straniero che non provvede a richiedere il permesso di soggiorno nel tempo stabilito è tenuto al pagamento, qualora non possa provare di non aver potuto provvedere per malattia o altro grave motivo, di una sanzione amministrativa di lire 200 mila. Se la richiesta non è inoltrata entro i successivi sette giorni la questura non è autorizzata ad accettare la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno. Le risorse finanziarie derivanti dalle sanzioni amministrative confluiscono in un Fondo per il potenziamento e l'ammodernamento delle risorse tecnologiche delle questure da istituire presso il Ministero dell'interno".
        3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del testo unico è inserito il seguente:

        "3-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato per gli scopi previsti dal testo unico non può essere utilizzato per altre attività consentite".

        4. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede almeno due mesi prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste dal presente testo unico, nonché alla verifica di carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale".

        5. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, dopo le parole: "quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "ovvero lo straniero abbia subìto una condanna penale anche di primo grado" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La revoca del permesso di soggiorno comporta l'immediata espulsione dello straniero".
        6. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico le parole: "può essere disposta l'espulsione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti "è disposta l'espulsione amministrativa".
        7. Il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dai seguenti:

        "8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di carte magnetiche con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1999 riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.
            8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20 a 50 milioni di lire. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno falsi o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20 a 50 milioni di lire. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice ordina la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, ancorché soggetta a gravame".


Art. 4.

(Facoltà e obblighi inerenti il soggiorno).

        1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso; al secondo periodo del medesimo comma 1, la parola: "Quello" è sostituita dalle seguenti: "Il permesso di soggiorno".
        2. Il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "3. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice ordina la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale e ancorchè soggetto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza".

        3. Il comma 4 dell'articolo 6 del testo unico e abrogato.
        4. Il comma 5 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "5. Ai fini dello svolgimento dei controlli e delle verifiche da parte delle autorità di pubblica sicurezza sull'identità degli stranieri, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono richiedere tutte le informazioni ed atti comprovanti la sussistenza di un reddito derivante da lavoro o da altra fonte legittima".

        5. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del testo unico è inserito il seguente:

        "9-bis. A tutti gli operatori autorizzati all'esercizio del credito e alla raccolta di denaro è fatto obbligo, in occasione di versamenti, prelievi e richieste di bonifici e trasferimenti valutari all'estero effettuati da stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, di verificare la regolarità del titolo di soggiorno rifiutando l'operazione in mancanza di documentazione idonea e segnalando l'irregolarità agli organi competenti".


Art. 5.

(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro).

        1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: "gli estremi del passaporto o del documento di identificazione" sono inserite le seguenti: ", il permesso o la carta di soggiorno".
        2. All'articolo 7 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "2-bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni".


Art. 6.

(Carta di soggiorno).

        1. Il comma 1 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno otto anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio, del coniuge o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora e di avere adempiuto per il periodo di soggiorno agli obblighi fiscali di legge, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge o il convivente e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato".
        2. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "3. La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero condannato o sottoposto a giudizio per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni".


Art. 7.

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di
frontiera).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico sono inseriti i seguenti:

        "1-bis. Il Governo, su richiesta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulle frontiere italiane. A tale fine il Governo può avvalersi delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, delle capitanerie di porto e della Guardia costiera.
        1-ter. Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi extracomunitari che non adottano ovvero ritardano le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di stupefacenti e armamenti.
        1-quater. Il Governo promuove entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione accordi in forma semplificata con i Paesi di provenienza dei più significativi contingenti di stranieri extracomunitari. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano:

                a) il servizio consolare di rilascio dei visti;

                b) le procedure di rimpatrio per i clandestini;

                c) le modalità di vigilanza e controllo degli spazi marittimi e terrestri al fine di prevenire e contrastare il transito di emigranti clandestini, ivi comprese le misure di identificazione e di arresto dei responsabili di trasporti e di traffici illeciti.
        1-quinquies. Sono sospese le misure di cooperazione economica e gli ulteriori interventi con i Paesi che, sulla richiesta del Governo ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater, non abbiano definito l'accordo entro due mesi dalla richiesta. Sono altresì sospese le misure di cooperazione economica ed ulteriori interventi con i Paesi che non abbiano rispettato gli accordi già stipulati".


Art. 8.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

        1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico le parole: "è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire 100 milioni".
        2. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico le parole: "fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a sei anni e con la multa fino a lire 50 milioni".
        3. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del testo unico è inserito il seguente:

        "5-bis. Nei confronti dei promotori, organizzatori e responsabili del trasporto illegale nel territorio dello Stato di immigrati clandestini sono in ogni caso applicate le modalità di detenzione stabilite dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, salvo che il giudice competente non adotti motivato specifico provvedimento ritenendo che non ricorra la necessità della misura".

        4. Al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico le parole: "da lire un milione a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire venti milioni a lire quaranta milioni".
        5. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del testo unico è inserito il seguente:

        "6-bis. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza nello svolgimento dell'attività di controllo ed accertamento della regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia, ai sensi delle norme del presente testo unico, hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità o al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa la irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti di persone dedite al compimento delle seguenti attività:

                a) accattonaggio;

                b) prestazione di lavori manuali o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente preposti e comunque autorizzati;

                c) prostituzione;

                d) contrabbando".


Art. 9.

(Operazioni simulate. Ritardo od omissione degli atti di
cattura, di arresto o di sequestro).

        1. Dopo l'articolo 12 del testo unico sono inseriti i seguenti:

        "Art. 12-bis. (Operazioni simulate). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettano nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.
            2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.
            3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

        Art. 12-ter. (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro). - 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-bis, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione possono arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.
            2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore".

Art. 10.

(Espulsione amministrativa).

        1. L'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "Art. 13. - (Espulsione amministrativa).- Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero, anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

            2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 7-bis, è disposta e comunque eseguita l'espulsione amministrativa dello straniero che:

                a) rappresenti un pericolo per la sicurezza dei cittadini ovvero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

                b) abbia subìto una condanna penale passata in giudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio;

                c) è stato o è sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

            3. L'espulsione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
            4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e con consegna alle autorità del Paese di provenienza. Qualora ai fini dell'espulsione sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza. Decorsi dieci giorni dal trattenimento, lo straniero che si sia rifiutato di declinare le proprie generalità viene denunciato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4. Lo straniero che abbia subìto una condanna penale e per il quale sia impossibile eseguire il provvedimento di espulsione è tradotto in carcere per l'espiazione della pena. E' fatto obbligo alla forza pubblica di verificare che lo straniero accompagnato alla frontiera lasci il territorio dello Stato. E' consentito il trattenimento nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza dello straniero che rifiuti di allontanarsi dalla frontiera.
            5. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese o spagnola.
            6. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al giudice unico presso il tribunale competente. Il termine è di due mesi dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al giudice unico dell'ultima dimora conosciuta dello straniero. Il giudice unico presso il tribunale competente accoglie o rigetta il ricorso decidendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
            7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
            8. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato per un periodo di sei anni, salvo speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a cinque anni. E' sempre disposto l'arresto e si procede con giudizio direttissimo.
            9. L'onere derivante dall'attuazione del comma 5 è valutato in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2002".


Art. 11.

(Esecuzione dell'espulsione).

        1. Al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico le parole: "per il tempo strettamente necessario" sono soppresse.
        2. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "3. Il questore del luogo in cui si trova il centro, nei limiti di cui ai casi espressamente previsti dall'articolo 13, comma 2, trasmette e copia degli atti al giudice unico del tribunale competente senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento".

        3. Al comma 4 dell'articolo 14 del testo unico le parole: "Il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice unico del tribunale competente" e le parole: "nelle quarantotto ore successive" sono sostituite dalle seguenti: "nelle settantadue ore successive".
        4. Il comma 5 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "5. Il trattenimento nel centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero assoggettato alla sanzione amministrativa atipica dell'espulsione disposta ai sensi del presente testo unico è consentito per un periodo di complessivi tre mesi. Su richiesta del questore il giudice unico del tribunale competente può prorogare il termine sino ad un massimo di un mese qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena possibile".

        5. Il comma 6 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui ai commi 4 e 5 è proponibile il ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il provvedimento è emesso non oltre quaranta giorni dalla data di deposito del ricorso".

        6. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

        "9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo e nell'ambito delle specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione europea finalizzati a realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi.
        9-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della politiche sociali e dell'economia e delle finanze, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano per la realizzazione e il potenziamento di centri di permanenza temporanea e di assistenza".

Art. 12.

(Diritto di difesa).

        1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "Art. 17. (Diritto di difesa).- 1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a rientrare in Italia. L'assistenza legale è assicurata da un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. In assenza di nomina del difensore di fiducia lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un difensore scelto fra i soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".


Art. 13.

(Divieti di espulsione e di
respingimento).

        1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 19 del testo unico le parole: "entro il quarto grado" sono sostituite dalle seguenti: "entro il secondo grado".


Art. 14.

(Determinazione dei flussi di ingresso).

        1. Al comma 4 dell'articolo 21 del testo unico le parole: "I decreti annuali devono" sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto annuale deve".
        2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

        "4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da queste trasmessi al Ministero dell'interno e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        4-ter. Al fine della predisposizione del decreto annuale e con lo scopo di ottimizzare la possibilità di integrazione dei cittadini extracomunitari si deve tenere conto, nella determinazione delle quote di ingresso, del livelli di presenza, della distribuzione e della temporaneità media della permanenza dei cittadini extracomunitari nelle aree territoriali nazionali ove sussista maggiore presenza di cittadini extracomunitari già soggiornati.
        4-quater. Al fine dell'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della politiche sociali, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia".

        3. Il comma 5 dell'articolo 21 del testo unico è abrogato.


Art. 15.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato).

        1. Al comma 5 dell'articolo 22 del testo unico le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
        2. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 del testo unico è inserito il seguente:

        "7-bis. L'INPS, al fine di contrastare adeguatamente lo sfruttamento di manodopera e di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e la vigenza dei permessi di lavoro, esegue controlli bimestrali avvalendosi dell'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito ai sensi del comma 7 e segnalando gli illeciti agli organi competenti".

        3. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico le parole: "per un periodo non inferiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore a sei mesi".
        4. Il comma 10 dell'articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente:

            "10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato è punito con la multa da trenta milioni a sessanta milioni di lire. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice può ordinare la sanzione amministrativa della chiusura temporanea per quindici giorni dell'esercizio d'impresa".

        5. Al comma il dell'articolo 22 del testo unico, dopo le parole: "l'attività lavorativa in Italia" sono inserite le seguenti: "contribuendo per un periodo non inferiore a quindici anni" e le parole: "del 5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "del 2,5 per cento annuo".


Art. 16

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro).

        1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, dopo le parole: "Il richiedente deve dimostrare" sono inserite le seguenti: "di non aver subìto condanne o sanzioni amministrative previste dal presente testo unico, nonché".
        2. Al comma 1, ultimo periodo, dell'artico 23 del testo unico, le parole: "per un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per sei mesi".
        3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 del testo unico è inserito il seguente:

        "1-bis. L'iscrizione alle liste di collocamento di cui al comma 1 non dà diritto alla concessione dell'assegno sociale".

        4. Al comma 2 dell'articolo 23 del testo unico dopo le parole: "Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "che devono essere costituite da comprovate offerte di lavoro,".
        5. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico è inserito il seguente:

        "2-bis. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire dieci milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia ovvero si sottrae all'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo rinnovo, lo Stato confisca la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante".
        6. Al comma 4 dell'articolo 23 del testo unico le parole: "in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane" sono sostituite dalle seguenti: "nei ruoli di immigrazione di cui al comma 5-bis dell'articolo 1".


Art. 17.

(Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo).

        1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

        "7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che introduca nel territorio dello Stato ovvero produca, commerci o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13.
        7-ter. Se il fatto costituisce reato, con la sentenza di condanna penale il giudice ordina la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione del reo".


Art. 18.

(Ricongiungimento familiare).


        1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito da seguente:

        "1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

            a) il coniuge non legalmente separato;
            b) i figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

            c) i genitori a carico che non abbiano superato i sessanta anni di età".

        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è inserito il seguente:

        "1-bis. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 fa testo la dichiarazione rilasciata dall'autorità municipale competente.

        3. Al comma 3, lettera b), dell'articolo 29 del testo unico la parola: "doppio" è sostituita dalla seguente: "triplo", e la parola: "triplo" è sostituita dalla seguente: "quintuplo".
        4. Il comma 4 dell'articolo 29 del testo unico è abrogato.
        5. Il comma 6 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "6. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia del genitore che dimostri la potestà genitoriale secondo la legge italiana nonché il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3 del presente articolo".


Art. 19.

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale).

        1. Il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico è abrogato.


Art. 20.

(Misure di integrazione sociale).

        1. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico è premesso il seguente:

        "01. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia".
        2. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico la lettera a) è abrogata.
        3. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 42 del testo unico le parole: "e la valorizzazione" sono soppresse.
        4. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

            "e-bis). l'inserimento scolastico dei minori stranieri presenti sul territorio dello Stato, i quali sono soggetti all'obbligo scolastico in conformità a quanto disposto per i minori italiani. Ad essi si applicano tutte le norme vigenti in materia di diritto allo studio e di partecipazione alla vita della comunità scolastica".


Art. 21.

(Istituzione del Fondo di garanzia per l'integrazione e la
cooperazione).

        1. Dopo l'articolo 45 del testo unico è inserito il seguente:

        "Art. 45-bis. - (Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione). - 1. E' istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, il Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione, di seguito denominato "Fondo" Il Fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a favorire il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini italiani con i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi di loro provenienza.
            3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le condizioni e i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per accedere ai benefici previsti dal Fondo.
            4. La dotazione del Fondo, stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene garantita dal 50 per cento del capitale raccolto in forma della sottoscrizione dei conti correnti di cui al comma 5, nonché del gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione dei predetti conti correnti.
            5. Al fine di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, i cittadini italiani e i residenti in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con i primari istituti di credito italiani apposite convenzioni finalizzate ad incentivare la clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati, rispettivamente "conto corrente integrazione" e "conto corrente cooperazione".
            6. Il denaro depositato su ciascuno dei conti correnti di cui al comma 5 è vincolato per il periodo di tempo indicato nei commi 7 e 8, ed è utilizzato per finanziare gli obiettivi di cui al comma 2. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse trimestrale pari al tasso di remunerazione corrisposto dalle banche sui conti correnti ordinari, maggiorato fino ad un massimo dell'1 per cento in più in valore assoluto.
            7. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente ha una durata di tre anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.
            8. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario, o soggetto giuridico extracomunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente di cui al comma 7, cessa al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

            a) il ritorno al Paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato ovvero la cessazione dell'attività del soggetto giuridico;

            b) la scadenza di un periodo di sei anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

            9. Qualora, prima del verificarsi di uno degli eventi previsti alle lettere a) e b) del comma 8, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, può avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani.
        10. A fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore a dieci milioni di lire il cittadino italiano o extracomunitario matura un punteggio a valere sulla graduatoria di assegnazione per l'acquisto o la locazione degli alloggi di edilizia popolare che sono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.
        11. Gli interessi, su base trimestrale, possono essere liberamente prelevati dal correntista.
        12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi sui titoli di Stato.
        13. A fronte della concessione ai correntisti, da parte degli istituti di credito convenzionati, del maggiore tasso di interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi ed il tasso medio normalmente praticato e corrisposto per depositi in conto corrente di corrispondenza.
            14. La maggiorazione del tasso d'interesse di cui ai commi 6 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione, ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 12.
        15. Durante il periodo di vigenza di ciascun conto corrente "integrazione" e "cooperazione", le banche utilizzano per fini istituzionali il 50 per cento delle somme depositate su tali conti. Le banche trasferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento, il restante 50 per cento delle somme di denaro raccolte attraverso i citati conti correnti. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 6".


Art. 22.

(Istituzione dell'Agenzia
per le politiche migratorie).

        
1. E' istituita l'Agenzia per le politiche migratorie, di seguito denominata "Agenzia".
        2. L'Agenzia coordina le politiche del Governo per l'immigrazione, l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri extracomunitari. A tali fini l'Agenzia promuove le occorrenti iniziative di coordinamento politico e operativo con istituzioni dell'Unione europea o dei Paesi membri dell'Unione.
        3. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Art. 23.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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