XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1410




        Onorevoli Colleghi! - In materia di case da gioco e di disciplina del gioco d'azzardo l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi d'Europa poiché da una parte ha mantenuto il divieto generale per il gioco d'azzardo, dall'altra ha conservato un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.
        Malgrado vari tentativi sul piano legislativo di affrontare il problema per regolamentare il gioco d'azzardo e per concedere altre autorizzazioni per l'apertura di case da gioco, non si è riusciti a pervenire a risultati positivi. Di contro si è assistito ad un proliferare di circoli, associazioni e bische vere e proprie, sparsi su tutto il territorio nazionale, dove si pratica il gioco d'azzardo.
        In Europa, nel frattempo, i casinò autorizzati sono diventati 425, di cui 135 in Francia, 76 in Inghilterra, 36 in Germania. Molti italiani si recano nelle case da gioco di Paesi confinanti e, per questi motivi, si ha un notevole esborso di valuta italiana. Il gioco d'azzardo alimenta sempre di più un fervente mercato clandestino, che sfugge ad ogni controllo di legalità e che si contorna di una rete di complicità e di traffici che inquinano la nostra società e allargano la sfera della criminalità organizzata.
        L'istituzione di nuove case da gioco, come quella oggetto della presente proposta di legge, consentirebbe di indirizzare i flussi di denaro, oggi nelle mani dei clandestini e della malavita, verso canali leciti e oltretutto funzionali per la vita delle comunità che li ricevono.
        La necessità di regolamentare la materia è già stata avvertita dalla Corte costituzionale attraverso la sentenza n. 152 del 23 maggio 1985, che, tra l'altro, recitava: "Si impone in tempi brevi una organica prevenzione normativa per razionalizzare l'intero settore delle case da gioco". Ad oggi, non si è ancora provveduto alla definizione della materia anche se a favore dell'apertura di nuove case da gioco agiscono numerosi fattori, quali: l'esigenza di rispettare la citata sentenza della Corte costituzionale, tanto più dopo un nuovo intervento della Corte che nella sentenza 25 luglio 2001, n. 291 ha riaffermato la necessità, ora improrogabile, di un'organica regolamentazione della materia su scala nazionale; l'esigenza di adeguare la legislatura italiana a quella europea, di contrastare il gioco clandestino, nonché di arrestare il flusso di giocatori italiani e il conseguente esborso di valuta nazionale verso le case da gioco di altre nazioni.
        Sempre di più l'apertura di una nuova casa da gioco, specialmente se in una località turistica, apre la possibilità di produrre redditi per comuni e regioni, da investire in infrastrutture turistiche e permette di creare, senza investimenti pubblici, nuovi posti di lavoro ad alta remunerazione.
        La scelta del comune di Livorno, quale sede di una nuova casa da gioco, è determinata in primo luogo dalla collocazione geografica della città, vera e propria porta della Toscana e dell'Italia centrale sul Mediterraneo e quindi dal fatto che dal porto di Livorno transitano ogni anno milioni di passeggeri, molti dei quali stranieri, diretti verso le isole dell'Arcipelago toscano, la Sardegna e la Corsica. Livorno è peraltro zona baricentrica tra aree ad altissima densità turistica, quali la Versilia a nord e la costa degli Etruschi a sud. Una nuova casa da gioco permetterebbe a Livorno di divenire il punto di riferimento per un vasto bacino di popolazione turistica nazionale ed estera.
        Uno scenario di questo tipo potrebbe determinare notevolissime possibilità di sviluppo per tutto il comprensorio livornese, consentendo alle amministrazioni locali di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata alle attività di investimento, sviluppo e occupazione, soprattutto nella promozione del settore turistico.
        In particolare, la presente proposta di legge attribuisce alla regione Toscana il compito di autorizzare, anche in via sperimentale, l'apertura di una casa da gioco nel comune di Livorno su richiesta del consiglio comunale (articoli 1 e 2).
        L'articolo 3 stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge la regione disciplini la gestione del casinò prevedendo le norme per l'assegnazione ed i controlli in materia finanziaria e di ordine pubblico.
        L'articolo 4 stabilisce che la titolarità della casa da gioco spetta al comune di Livorno. L'articolo 5 stabilisce la ripartizione dei proventi dalla gestione tra comune, provincia e regione, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture.
        L'articolo 6 detta disposizioni in materia di esercizio della casa da gioco.
        L'articolo 7 dispone l'applicazione alla casa da gioco del numero 6) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.




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