XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1410
Onorevoli Colleghi! - In materia di case da gioco e di
disciplina del gioco d'azzardo l'Italia si trova in una
situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi d'Europa
poiché da una parte ha mantenuto il divieto generale per il
gioco d'azzardo, dall'altra ha conservato un regime speciale a
favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo,
Campione d'Italia e Saint Vincent.
Malgrado vari tentativi sul piano legislativo di
affrontare il problema per regolamentare il gioco d'azzardo e
per concedere altre autorizzazioni per l'apertura di case da
gioco, non si è riusciti a pervenire a risultati positivi. Di
contro si è assistito ad un proliferare di circoli,
associazioni e bische vere e proprie, sparsi su tutto il
territorio nazionale, dove si pratica il gioco d'azzardo.
In Europa, nel frattempo, i casinò autorizzati sono
diventati 425, di cui 135 in Francia, 76 in Inghilterra, 36 in
Germania. Molti italiani si recano nelle case da gioco di
Paesi confinanti e, per questi motivi, si ha un notevole
esborso di valuta italiana. Il gioco d'azzardo alimenta sempre
di più un fervente mercato clandestino, che sfugge ad ogni
controllo di legalità e che si contorna di una rete di
complicità e di traffici che inquinano la nostra società e
allargano la sfera della criminalità organizzata.
L'istituzione di nuove case da gioco, come quella oggetto
della presente proposta di legge, consentirebbe di indirizzare
i flussi di denaro, oggi nelle mani dei clandestini e della
malavita, verso canali leciti e oltretutto funzionali per la
vita delle comunità che li ricevono.
La necessità di regolamentare la materia è già stata
avvertita dalla Corte costituzionale attraverso la sentenza n.
152 del 23 maggio 1985, che, tra l'altro, recitava: "Si impone
in tempi brevi una organica prevenzione normativa per
razionalizzare l'intero settore delle case da gioco". Ad oggi,
non si è ancora provveduto alla definizione della materia
anche se a favore dell'apertura di nuove case da gioco
agiscono numerosi fattori, quali: l'esigenza di rispettare la
citata sentenza della Corte costituzionale, tanto più dopo un
nuovo intervento della Corte che nella sentenza 25 luglio
2001, n. 291 ha riaffermato la necessità, ora improrogabile,
di un'organica regolamentazione della materia su scala
nazionale; l'esigenza di adeguare la legislatura italiana a
quella europea, di contrastare il gioco clandestino, nonché di
arrestare il flusso di giocatori italiani e il conseguente
esborso di valuta nazionale verso le case da gioco di altre
nazioni.
Sempre di più l'apertura di una nuova casa da gioco,
specialmente se in una località turistica, apre la possibilità
di produrre redditi per comuni e regioni, da investire in
infrastrutture turistiche e permette di creare, senza
investimenti pubblici, nuovi posti di lavoro ad alta
remunerazione.
La scelta del comune di Livorno, quale sede di una nuova
casa da gioco, è determinata in primo luogo dalla collocazione
geografica della città, vera e propria porta della Toscana e
dell'Italia centrale sul Mediterraneo e quindi dal fatto che
dal porto di Livorno transitano ogni anno milioni di
passeggeri, molti dei quali stranieri, diretti verso le isole
dell'Arcipelago toscano, la Sardegna e la Corsica. Livorno è
peraltro zona baricentrica tra aree ad altissima densità
turistica, quali la Versilia a nord e la costa degli Etruschi
a sud. Una nuova casa da gioco permetterebbe a Livorno di
divenire il punto di riferimento per un vasto bacino di
popolazione turistica nazionale ed estera.
Uno scenario di questo tipo potrebbe determinare
notevolissime possibilità di sviluppo per tutto il
comprensorio livornese, consentendo alle amministrazioni
locali di ottenere una vera e propria fonte autonoma di
finanziamento, in buona parte finalizzata alle attività di
investimento, sviluppo e occupazione, soprattutto nella
promozione del settore turistico.
In particolare, la presente proposta di legge attribuisce
alla regione Toscana il compito di autorizzare, anche in via
sperimentale, l'apertura di una casa da gioco nel comune di
Livorno su richiesta del consiglio comunale (articoli 1 e
2).
L'articolo 3 stabilisce che entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge la regione disciplini la
gestione del casinò prevedendo le norme per
l'assegnazione ed i controlli in materia finanziaria e di
ordine pubblico.
L'articolo 4 stabilisce che la titolarità della casa da
gioco spetta al comune di Livorno. L'articolo 5 stabilisce la
ripartizione dei proventi dalla gestione tra comune, provincia
e regione, vincolando la maggior parte di tali fondi agli
investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture.
L'articolo 6 detta disposizioni in materia di esercizio
della casa da gioco.
L'articolo 7 dispone l'applicazione alla casa da gioco del
numero 6) della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995.