XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1410
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del
codice penale, la regione Toscana può autorizzare l'apertura e
l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Livorno.
Art. 2.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa dalla
regione Toscana su richiesta del comune di Livorno, previa
delibera del consiglio comunale.
2. Nella richiesta di cui al comma 1, il sindaco del
comune di Livorno indica quale struttura edilizia dovrà essere
adibita a casa da gioco.
3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni
ed è rinnovabile.
Art. 3.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la regione Toscana adotta il regolamento
recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da
gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:
a) le disposizioni atte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
che è comunque vietato ai minori di anni ventuno;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il
gioco con slot-machine;
c) un calendario per la disciplina dell'apertura,
indicante espressamente i giorni in cui, per speciali
ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il
gioco;
d) le particolari, necessarie cautele e i
controlli utili per assicurare la corretta gestione
amministrativa e le corrette risultanze della gestione da
parte degli organi competenti;
e) ogni altra prescrizione e cautela idonee ad
assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco
per le attività che vi si svolgono.
Art. 4.
1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta
al comune di Livorno.
2. L'esercizio può essere gestito dal comune di Livorno,
direttamente o per mezzo di una società mista a prevalenza di
capitale pubblico, oppure attraverso una società che gestisca
l'esercizio in regime di concessione.
3. Il comune di Livorno, con successiva deliberazione,
deve regolamentare l'ipotesi di concessione a terzi della
gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale
relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le
condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed
il personale addetto; le disposizioni per il regolare
versamento alle amministrazioni indicate dall'articolo 5,
comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i
relativi controlli; la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza
l'obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione.
Art. 5.
1. I proventi della gestione sono ripartiti come segue:
a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa
da gioco, con l'obbligo di destinarne la metà ad attività
promozionali turistiche o di tipo turistico altamente
qualificate;
b) il 15 per cento alla provincia in cui ha sede
la casa da gioco, che ne destina l'importo alla promozione
turistica sul proprio territorio;
c) il 15 per cento alla regione Toscana, che ne
destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 è effettuato dal comune di cui
all'articolo 1, ogni anno, entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di
controllo.
Art. 6.
1. Il presidente della giunta della regione Toscana, in
caso di violazione delle disposizioni della presente legge o
del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel
versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonché in caso
di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre
la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione
dell'esercizio della casa da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli
agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco
sono considerati pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini
residenti nel comune di Livorno o nei comuni limitrofi è
regolamentata da disposizioni del consiglio comunale di
Livorno.
Art. 7.
1. Alla casa da gioco di Livorno si applica la
disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione
governativa.