XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1404
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 29 luglio 1949, n.
717, venne imposto alle amministrazioni dello Stato, alle
regioni, alle province, ai comuni e a tutti gli altri enti
pubblici che provvedevano all'esecuzione di nuove costruzioni
di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra, l'obbligo
di destinare una quota non inferiore al 2 per cento
dell'importo preventivo dei lavori per l'esecuzione di opere
di abbellimento artistico. La legge, ancora in vigore,
richiede alcune modifiche perché sia adeguata alla odierna
situazione ed anche alle moderne concezioni dell'architettura.
In particolare, si è tenuto conto, nella presente proposta di
legge, delle calamità naturali, per le quali si è registrato
un aumento rispetto al passato, nonché degli eventi dolosi che
hanno provocato, in alcuni casi, la distruzione di grandi
opere d'arte e di monumenti importanti.
Le innovazioni che si intendono proporre alla citata legge
n. 717 del 1949 con la proposta di legge in oggetto sono le
seguenti: con l'articolo 1 si prevede l'istituzione, presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo
nazionale per la conservazione e il recupero dei beni
culturali e dei centri storici, al quale affluiscono le somme
previste dalla legge e ulteriori stanziamenti finalizzati alla
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, sui beni citati. Con il comma 1
dell'articolo 2 si prevede la sostituzione dell'articolo 1
della legge 29 luglio 1949, n. 717, stabilendo che le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, devono destinare una quota non
inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel
progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da esse
programmate al recupero dei beni culturali e dei centri
storici, distrutti o danneggiati da calamità naturali o eventi
dolosi; il comma 2 dell'articolo 2, invece, stabilisce la
ripartizione delle somme che affluiscono al Fondo
nazionale.
Con l'articolo 3, infine, si prevede che gli
accantonamenti effettuati ai sensi della citata legge n. 717
del 1949, per i quali alla data di entrata in vigore della
legge non sia stato bandito concorso, affluiscano al Fondo
nazionale sopra citato.