XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1404




        Onorevoli Colleghi! - Con la legge 29 luglio 1949, n. 717, venne imposto alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e a tutti gli altri enti pubblici che provvedevano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra, l'obbligo di destinare una quota non inferiore al 2 per cento dell'importo preventivo dei lavori per l'esecuzione di opere di abbellimento artistico. La legge, ancora in vigore, richiede alcune modifiche perché sia adeguata alla odierna situazione ed anche alle moderne concezioni dell'architettura. In particolare, si è tenuto conto, nella presente proposta di legge, delle calamità naturali, per le quali si è registrato un aumento rispetto al passato, nonché degli eventi dolosi che hanno provocato, in alcuni casi, la distruzione di grandi opere d'arte e di monumenti importanti.
        Le innovazioni che si intendono proporre alla citata legge n. 717 del 1949 con la proposta di legge in oggetto sono le seguenti: con l'articolo 1 si prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici, al quale affluiscono le somme previste dalla legge e ulteriori stanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sui beni citati. Con il comma 1 dell'articolo 2 si prevede la sostituzione dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, stabilendo che le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, devono destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da esse programmate al recupero dei beni culturali e dei centri storici, distrutti o danneggiati da calamità naturali o eventi dolosi; il comma 2 dell'articolo 2, invece, stabilisce la ripartizione delle somme che affluiscono al Fondo nazionale.
        Con l'articolo 3, infine, si prevede che gli accantonamenti effettuati ai sensi della citata legge n. 717 del 1949, per i quali alla data di entrata in vigore della legge non sia stato bandito concorso, affluiscano al Fondo nazionale sopra citato.




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