XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1404




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici, di seguito denominato "Fondo".
        2. Al Fondo affluiscono le somme previste dalla presente legge nonché eventuali ulteriori stanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi sui beni di cui al comma 1 del presente articolo erogati ai sensi dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento con il quale sono stabilite le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo.


Art. 2.

        1. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. Le Amministrazioni aggiudicatrici indicate all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, devono destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da esse programmate al recupero dei beni culturali di particolare interesse ambientale ed artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o eventi dolosi.
            2. Le somme costituite con l'aliquota prevista dal comma 1 affluiscono al Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici, con la seguente destinazione:

                a) il 30 per cento per interventi di recupero di competenza dello Stato;
                b) il 20 per cento per interventi di competenza delle regioni e delle province autonome;

                c) il 50 per cento per interventi di competenza dei comuni nei quali sono localizzate le opere previste dal comma 1.

            3. Le Amministrazioni aggiudicatrici ed i progettisti di opere pubbliche devono valutare in sede di progettazione definitiva l'opportunità di effettuare opere di abbellimento artistico di cui alla presente legge, per un importo non superiore al 2 per cento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera pubblica; qualora tale valutazione abbia esito positivo, l'Amministrazione aggiudicatrice procede sulla base dei criteri e princìpi desumibili dall'articolo 2".


Art. 3.

        1. Gli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato bandito concorso, affluiscono al Fondo.



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