XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1404
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, il Fondo nazionale per la conservazione e
il recupero dei beni culturali e dei centri storici, di
seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo affluiscono le somme previste dalla presente
legge nonché eventuali ulteriori stanziamenti finalizzati alla
realizzazione degli interventi sui beni di cui al comma 1 del
presente articolo erogati ai sensi dell'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un apposito
regolamento con il quale sono stabilite le modalità di
funzionamento e di gestione del Fondo.
Art. 2.
1. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Le Amministrazioni aggiudicatrici
indicate all'articolo 2, comma 2, lettera a), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, devono destinare una quota non
inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel
progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da esse
programmate al recupero dei beni culturali di particolare
interesse ambientale ed artistico e dei centri storici
distrutti o danneggiati da calamità naturali o eventi
dolosi.
2. Le somme costituite con l'aliquota prevista dal
comma 1 affluiscono al Fondo nazionale per la conservazione e
il recupero dei beni culturali e dei centri storici, con la
seguente destinazione:
a) il 30 per cento per interventi di recupero di
competenza dello Stato;
b) il 20 per cento per interventi di competenza
delle regioni e delle province autonome;
c) il 50 per cento per interventi di competenza
dei comuni nei quali sono localizzate le opere previste dal
comma 1.
3. Le Amministrazioni aggiudicatrici ed i
progettisti di opere pubbliche devono valutare in sede di
progettazione definitiva l'opportunità di effettuare opere di
abbellimento artistico di cui alla presente legge, per un
importo non superiore al 2 per cento della somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera pubblica; qualora tale valutazione
abbia esito positivo, l'Amministrazione aggiudicatrice procede
sulla base dei criteri e princìpi desumibili dall'articolo
2".
Art. 3.
1. Gli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1
della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive
modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore
della presente legge non è stato bandito concorso, affluiscono
al Fondo.