XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1403




        Onorevoli Colleghi! - Negli Stati ad ordinamento federale è di regola presente una Camera alta, quale espressione delle autonomie territoriali, sia pure composta secondo modelli diversi. Il riconoscimento a tali autonomie di un'ampia potestà legislativa deve, infatti, essere accompagnato dalla previsione di una sede nella quale queste possano partecipare alle scelte legislative nazionali, che sono alla base di quelle ad esse affidate, pena il non senso del precedente riconoscimento. Per questo un riforma federale dell'ordinamento della Repubblica richiede la trasformazione di una delle due Camere in un'Assemblea delle autonomie regionali e locali, per proiettare il sistema delle autonomie territoriali al vertice dello Stato. Con la presente proposta di legge costituzionale si istituisce dunque, come risposta a quest'esigenza, un Senato federale (articolo 1, primo comma), e si modifica di conseguenza la composizione della Corte costituzionale, elevata a venti componenti e nominata per un quarto proprio dal Senato federale (articolo 3).
        Il bicameralismo paritario della nostra Costituzione ne risulta modificato e semplificato. Rispetto alle conclusioni dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali istituita nella scorsa legislatura, viene accantonata l'ipotesi di una distinzione tra le due Assemblee in termini di diversa posizione nel rapporto fiduciario con il Governo, in funzione cioè della forma di Governo, con la definizione di un "Senato delle garanzie" in contrapposizione a una "Camera politica". Si recupera, viceversa, l'idea di una differenziazione tra le due Camere improntata alle novità in tema di forma di Stato, idea che si traduce nella previsione di un "Senato delle autonomie" distinto, per competenza e funzioni, dalla Camera dei deputati come sede della rappresentanza politica generale.
        Quanto ai modelli possibili di "Senato delle autonomie", si privilegia la diretta legittimazione popolare, contestuale alle elezioni delle assemblee regionali (articolo 1, terzo comma). Una composizione di secondo grado, come nel caso del Bundesrat tedesco, appare, infatti, meno in linea con l'obiettivo di consentire l'opportuna rappresentanza delle comunità regionali nel loro complesso. L'elezione diretta viene tuttavia contemperata dalla possibile partecipazione dei presidenti delle Regioni, con diritto di parola, alle sedute del Senato (articolo 1, quinto comma).
        Con riferimento all'esercizio della funzione legislativa (articolo 2), la distinzione proposta è conseguenza della differente natura delle due Camere, come illustrata. Vengono esplicitate le materie oggetto di leggi bicamerali paritarie, cioè bisognose di approvazione da parte di entrambe le Camere, e riconducibili in sintesi a questioni istituzionali, diritti e libertà. Vengono altresì elencate le materie oggetto di legislazione monocamerale ad opera del Senato federale, riguardanti gli statuti speciali delle Regioni, la legislazione elettorale e l'ordinamento dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i princìpi fondamentali della legislazione concorrente, le modifiche territoriali di cui all'articolo 132 della Costituzione. Tutto il resto, in via residuale, ricade nella competenza riservata alla Camera dei deputati. In entrambi i casi di legislazione monocamerale è fatto però salvo il diritto di esame e proposta di modifica da parte dell'altra Camera: le decisioni definitive spettano comunque alla Camera competente.
        Infine, la nuova composizione della Corte costituzionale (articolo 3): l'innalzamento dei componenti da quindici a venti risponde a quanto già ipotizzato in sede di conclusioni della Commissione bicamerale, pur in relazione a un differente modello di bicameralismo. Restano confermati i cinque giudici nominati dal Presidente della Repubblica e i cinque nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa. I giudici di nomina parlamentare vengono portati dai cinque attualmente eletti in seduta comune dalle due Camere a dieci, in funzione della distinzione di natura e competenze tra le due Assemblee: cinque vengono nominati dalla Camera dei deputati, cinque dal Senato federale.




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