XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1403
Onorevoli Colleghi! - Negli Stati ad ordinamento
federale è di regola presente una Camera alta, quale
espressione delle autonomie territoriali, sia pure composta
secondo modelli diversi. Il riconoscimento a tali autonomie di
un'ampia potestà legislativa deve, infatti, essere
accompagnato dalla previsione di una sede nella quale queste
possano partecipare alle scelte legislative nazionali, che
sono alla base di quelle ad esse affidate, pena il non senso
del precedente riconoscimento. Per questo un riforma federale
dell'ordinamento della Repubblica richiede la trasformazione
di una delle due Camere in un'Assemblea delle autonomie
regionali e locali, per proiettare il sistema delle autonomie
territoriali al vertice dello Stato. Con la presente proposta
di legge costituzionale si istituisce dunque, come risposta a
quest'esigenza, un Senato federale (articolo 1, primo comma),
e si modifica di conseguenza la composizione della Corte
costituzionale, elevata a venti componenti e nominata per un
quarto proprio dal Senato federale (articolo 3).
Il bicameralismo paritario della nostra Costituzione ne
risulta modificato e semplificato. Rispetto alle conclusioni
dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme
costituzionali istituita nella scorsa legislatura, viene
accantonata l'ipotesi di una distinzione tra le due Assemblee
in termini di diversa posizione nel rapporto fiduciario con il
Governo, in funzione cioè della forma di Governo, con la
definizione di un "Senato delle garanzie" in contrapposizione
a una "Camera politica". Si recupera, viceversa, l'idea di una
differenziazione tra le due Camere improntata alle novità in
tema di forma di Stato, idea che si traduce nella previsione
di un "Senato delle autonomie" distinto, per competenza e
funzioni, dalla Camera dei deputati come sede della
rappresentanza politica generale.
Quanto ai modelli possibili di "Senato delle autonomie",
si privilegia la diretta legittimazione popolare, contestuale
alle elezioni delle assemblee regionali (articolo 1, terzo
comma). Una composizione di secondo grado, come nel caso del
Bundesrat tedesco, appare, infatti, meno in linea con
l'obiettivo di consentire l'opportuna rappresentanza delle
comunità regionali nel loro complesso. L'elezione diretta
viene tuttavia contemperata dalla possibile partecipazione dei
presidenti delle Regioni, con diritto di parola, alle sedute
del Senato (articolo 1, quinto comma).
Con riferimento all'esercizio della funzione legislativa
(articolo 2), la distinzione proposta è conseguenza della
differente natura delle due Camere, come illustrata. Vengono
esplicitate le materie oggetto di leggi bicamerali paritarie,
cioè bisognose di approvazione da parte di entrambe le Camere,
e riconducibili in sintesi a questioni istituzionali, diritti
e libertà. Vengono altresì elencate le materie oggetto di
legislazione monocamerale ad opera del Senato federale,
riguardanti gli statuti speciali delle Regioni, la
legislazione elettorale e l'ordinamento dei comuni, delle
province e delle città metropolitane, i princìpi fondamentali
della legislazione concorrente, le modifiche territoriali di
cui all'articolo 132 della Costituzione. Tutto il resto, in
via residuale, ricade nella competenza riservata alla Camera
dei deputati. In entrambi i casi di legislazione monocamerale
è fatto però salvo il diritto di esame e proposta di modifica
da parte dell'altra Camera: le decisioni definitive spettano
comunque alla Camera competente.
Infine, la nuova composizione della Corte costituzionale
(articolo 3): l'innalzamento dei componenti da quindici a
venti risponde a quanto già ipotizzato in sede di conclusioni
della Commissione bicamerale, pur in relazione a un differente
modello di bicameralismo. Restano confermati i cinque giudici
nominati dal Presidente della Repubblica e i cinque nominati
dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa. I
giudici di nomina parlamentare vengono portati dai cinque
attualmente eletti in seduta comune dalle due Camere a dieci,
in funzione della distinzione di natura e competenze tra le
due Assemblee: cinque vengono nominati dalla Camera dei
deputati, cinque dal Senato federale.