XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1403
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto
su base regionale ed è composto da cento senatori.
Ad ogni Regione sono attribuiti due seggi. La ripartizione
dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione
della popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
I senatori di ogni Regione sono eletti contestualmente
alle elezioni del Consiglio regionale.
Lo statuto regionale stabilisce i modi di reciproca
informazione e di collaborazione tra i senatori eletti nella
Regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie
locali.
I Presidenti delle Regioni possono partecipare, con
diritto di parola, alle sedute del Senato federale della
Repubblica".
Art. 2.
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è
esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale
della Repubblica.
Sono approvate dalle due Camere le leggi concernenti:
a) la politica estera e i rapporti internazionali
dello Stato; i rapporti dello Stato con l'Unione europea; il
diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) gli organi dello Stato e le relative leggi
elettorali; i referendum statali; l'elezione al
Parlamento europeo;
c) la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale; la
perequazione delle risorse finanziarie;
d) la cittadinanza, lo stato civile e
l'ordinamento anagrafico; l'immigrazione;
e) l'ordine pubblico e la sicurezza;
f) le norme generali sull'istruzione;
g) la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali.
Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se
approvati, trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di
legge concernenti:
a) gli statuti speciali delle Regioni;
b) la legislazione elettorale, gli organi di
governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
c) i princìpi fondamentali della legislazione
concorrente;
d) le modifiche territoriali di cui all'articolo
132.
La Camera dei deputati, su richiesta di un terzo dei suoi
componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione,
esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al
terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può
proporre modifiche sulle quali il Senato federale della
Repubblica decide in via definitiva.
Ogni disegno di legge concernente materie non ricomprese
fra quelle di cui ai commi secondo e terzo è esaminato dalla
Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato
federale della Repubblica. Il Senato federale della
Repubblica, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,
presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il
disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e
può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati
decide in via definitiva".
Art. 3.
1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta da venti giudici,
nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un
quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato
federale della Repubblica e per un quarto dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrativa".
Art. 4.
1. Agli articoli 56, 60 e 96 della Costituzione le parole:
"Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"Senato federale della Repubblica".