XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1403




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale ed è composto da cento senatori.
        Ad ogni Regione sono attribuiti due seggi. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione della popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
        I senatori di ogni Regione sono eletti contestualmente alle elezioni del Consiglio regionale.
        Lo statuto regionale stabilisce i modi di reciproca informazione e di collaborazione tra i senatori eletti nella Regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali.
        I Presidenti delle Regioni possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Senato federale della Repubblica".


Art. 2.

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica.
        Sono approvate dalle due Camere le leggi concernenti:

                a) la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato; i rapporti dello Stato con l'Unione europea; il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
                b) gli organi dello Stato e le relative leggi elettorali; i referendum statali; l'elezione al Parlamento europeo;

                c) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; la perequazione delle risorse finanziarie;

                d) la cittadinanza, lo stato civile e l'ordinamento anagrafico; l'immigrazione;

                e) l'ordine pubblico e la sicurezza;

                f) le norme generali sull'istruzione;

                g) la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

        Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge concernenti:

                a) gli statuti speciali delle Regioni;

                b) la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

                c) i princìpi fondamentali della legislazione concorrente;

                d) le modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

        La Camera dei deputati, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva.
        Ogni disegno di legge concernente materie non ricomprese fra quelle di cui ai commi secondo e terzo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva".


Art. 3.

        1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "La Corte costituzionale è composta da venti giudici, nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato federale della Repubblica e per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa".


Art. 4.

        1. Agli articoli 56, 60 e 96 della Costituzione le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato federale della Repubblica".



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