XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1402




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a contemperare il diritto allo studio, soprattutto dei meno abbienti, con la tutela del diritto d'autore.
        La legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha modificato la legge 22 aprile 1941, n. 633, inserisce una modalità di determinazione del compenso per gli autori e gli editori che rischia di danneggiare pesantemente sia la possibilità degli studenti di esercitare il diritto allo studio, sia l'attività dei copy center, che sono diventati una realtà economica di un certo rilievo.
        Tale legge prevede che le copisterie corrispondano, per il tramite della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate che vengano riprodotte. Tale compenso, negli ambiti fissati dalla legge, viene stabilito da accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. Dai parametri indicati dalla norma, tuttavia, può scaturire, e di fatto è scaturito, un importo del compenso la cui entità appare troppo elevata.
        Inoltre, con il compenso previsto dall'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 come modificato legge 18 agosto 2000, n. 248 si introduce una vera e propria duplicazione dei prezzi dei testi. Nella individuazione dei prezzi di copertina si calcola infatti anche il costo del rischio di duplicazione che, di fatto, viene fatto pagare in modo presunto all'acquirente dell'opera originaria ed in modo reale a chi produce una copia fotostatica per uso personale.
        Ora, i prezzi dei testi scolastici, soprattutto quelli universitari, sono spesso tali da aggravare molto pesantemente l'esercizio del diritto allo studio.
        Sovente per sostenere un unico esame, sono incluse nel programma piccole parti di numerosi testi, il resto dei quali non viene utilizzato ai fini dell'esame.
        Per l'altro versante non si può non tutelare adeguatamente l'autore e l'editore dell'opera dell'ingegno.
        La presente proposta di legge si ripromette di inserire:

            a) un limite massimo per il compenso che le copisterie devono corrispondere all'autore e all'editore del testo per il tramite della SIAE rapportato al prezzo medio per pagina rilevato mediamente dall'Istituto nazionale di statistica;

            b) la riduzione, a titolo di agevolazioni per gli studenti, dei compensi che le copisterie devono versare alla SIAE qualora si tratti di fotocopie fatte per l'esercizio del diritto allo studio.




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