XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1402
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira a contemperare il diritto allo studio, soprattutto dei
meno abbienti, con la tutela del diritto d'autore.
La legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha modificato la
legge 22 aprile 1941, n. 633, inserisce una modalità di
determinazione del compenso per gli autori e gli editori che
rischia di danneggiare pesantemente sia la possibilità degli
studenti di esercitare il diritto allo studio, sia l'attività
dei copy center, che sono diventati una realtà economica
di un certo rilievo.
Tale legge prevede che le copisterie corrispondano, per il
tramite della Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
un compenso agli autori ed agli editori delle opere
dell'ingegno pubblicate che vengano riprodotte. Tale compenso,
negli ambiti fissati dalla legge, viene stabilito da accordi
tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. Dai
parametri indicati dalla norma, tuttavia, può scaturire, e di
fatto è scaturito, un importo del compenso la cui entità
appare troppo elevata.
Inoltre, con il compenso previsto dall'articolo 68 della
legge 22 aprile 1941, n. 633 come modificato legge 18 agosto
2000, n. 248 si introduce una vera e propria duplicazione dei
prezzi dei testi. Nella individuazione dei prezzi di copertina
si calcola infatti anche il costo del rischio di duplicazione
che, di fatto, viene fatto pagare in modo presunto
all'acquirente dell'opera originaria ed in modo reale a chi
produce una copia fotostatica per uso personale.
Ora, i prezzi dei testi scolastici, soprattutto quelli
universitari, sono spesso tali da aggravare molto pesantemente
l'esercizio del diritto allo studio.
Sovente per sostenere un unico esame, sono incluse nel
programma piccole parti
di numerosi testi, il resto dei quali non viene utilizzato ai
fini dell'esame.
Per l'altro versante non si può non tutelare adeguatamente
l'autore e l'editore dell'opera dell'ingegno.
La presente proposta di legge si ripromette di
inserire:
a) un limite massimo per il compenso che le
copisterie devono corrispondere all'autore e all'editore del
testo per il tramite della SIAE rapportato al prezzo medio per
pagina rilevato mediamente dall'Istituto nazionale di
statistica;
b) la riduzione, a titolo di agevolazioni per gli
studenti, dei compensi che le copisterie devono versare alla
SIAE qualora si tratti di fotocopie fatte per l'esercizio del
diritto allo studio.