XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1402




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 introdotto dall'articolo 2 della legge 18 agosto 2000 n. 248, le parole: "non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore, per ciascuna pagina riprodotta, al 50 per cento del prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri".
        2. Dopo il quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

        "Per i testi scolastici ed universitari ufficialmente adottati o consigliati, il compenso da corrispondere ai sensi del quarto comma è ridotto in misura del 50 per cento rispetto a quanto previsto dagli accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
        Per accedere alle agevolazioni lo studente deve dimostrare, con idonei attestati o con autocertificazione, di essere regolarmente iscritto all'ente di istruzione che adotta il testo".

        3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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