XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1402
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile
1941, n. 633 introdotto dall'articolo 2 della legge 18 agosto
2000 n. 248, le parole: "non può essere inferiore per ciascuna
pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato
annualmente dall'ISTAT per i libri" sono sostituite dalle
seguenti: "non può essere superiore, per ciascuna pagina
riprodotta, al 50 per cento del prezzo medio a pagina rilevato
annualmente dall'ISTAT per i libri".
2. Dopo il quarto comma dell'articolo 68 della legge 22
aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dal comma 1 del
presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"Per i testi scolastici ed universitari ufficialmente
adottati o consigliati, il compenso da corrispondere ai sensi
del quarto comma è ridotto in misura del 50 per cento rispetto
a quanto previsto dagli accordi tra la SIAE e le associazioni
delle categorie interessate.
Per accedere alle agevolazioni lo studente deve
dimostrare, con idonei attestati o con autocertificazione, di
essere regolarmente iscritto all'ente di istruzione che adotta
il testo".
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.